Art. 30 - Trasferimento del permesso.
La concessione edilizia è trasferibile ai successori o aventi causa del Titolare, purché ne abbiano i requisiti;
a tale scopo gli interessati dovranno richiederne al Dirigente del Settore il cambio di intestazione, allegando l’atto attestante il relativo trasferimento del titolo di proprietà o di godimento e l’originale della concessione edilizia..
Tale trasferimento si configura come semplice volturazione, e non comporta alcuna altra modifica all’atto di concessione.
Art. 31 Vincolo di asservimento.
1. Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, a norma dell’art.29 della L.R. n.56/80, le aree fondiarie di pertinenza devono essere assoggettate a specifico vincolo di asservimento agli indici di fabbricabilità o di utilizzazione edilizia, quale servitù di diritto pubblico, mediante atto da trascriversi sui Registri Immobiliari a cura e spese del proprietario o degli eventuali aventi titolo.
2. L'atto suddetto, da stipularsi prima del rilascio del permesso, deve indicare il volume da utilizzare nonché il relativo indice riferito all'intera area fondiaria di pertinenza.
3. Il vincolo in argomento non può essere rinunziato, estinto o modificato senza il consenso dell’Amministrazione comunale, espresso dal competente organo deliberante che designa nel medesimo provvedimento il Dirigente preposto alla stipula in nome e per conto dell’A.C., del conseguente e relativo atto notarile.
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