Art.32 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire. 1.Il contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è dovuto, per la realizzazione delle opere, in applicazione della L. 10/1977 come riformulato dall’art.7 della L. n°573/98 e della L.R. n°53/85, e dagli artt.16 e 17 del D.P.R. n°380/2001, le quali ne stabiliscono anche i casi di parziale o totale esenzione. La ricevuta del pagamento del contributo va consegnata all’atto del ritiro della concessione edilizia, fatta salva la possibilità di rateizzazione, secondo quanto deliberato dall’Organo competente.
La misura del contributo dovuto deriva dall’applicazione, all’opera edilizia da realizzare e per la zona in cui si colloca, della relativa tabella parametrica vigente alla data rilascio della concessione. Le relative entrate afferiscono ad apposito capitolo di Bilancio, destinato alle opere di urbanizzazione ed agli strumenti urbanistici. Annualmente il Comune, con deliberazione dell’Organo competente, provvede all’aggiornamento dei valori contenuti in tali tabelle, sulla base dell’indice revisionale per i costi delle opere edilizie determinato dalla Regione.
2.Il contributo di concessione afferente al costo di costruzione è dovuto, per la realizzazione delle opere, in applicazione del D.M. del 10/5/77 e successive modifiche ed integrazioni. La misura del contributo dovuto deriva dall’applicazione, all’opera edilizia da realizzare, della relativa tariffa vigente alla data di rilascio del provvedimento di concessione, con le modalità di cui all’apposita deliberazione comunale.
Art.33 Progetti di opere edilizie: modalità e documentazione.
Dostları ilə paylaş: |