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Art. 39 Prescrizioni per il cantiere



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Art. 39 Prescrizioni per il cantiere.


Nei cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, ri­parazione o de­moli­zione di opere edilizie, di qualsiasi natura ed entità esse siano, de­vono essere ri­spettate le norme di pre­venzione infor­tuni, le norme sulla pre­venzione incendi, I'obbligo a ter­mine di legge della de­nunzia di eventuali ritro­vamenti non­chè ogni altra dispo­si­zione in materia di condu­zione dell’at­tività edilizia in genere.

In tutti i cantieri soggetti all’applicazione del D.Lgs. 14 agosto 1996 nr. 494 do­vranno es­sere in­te­gralmente rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove pre­vi­sto, del piano gene­rale di sicurezza di cui agli artt. 12 e 13 dello stesso D.Lgs. 494/96.

Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato e deve essere or­ganiz­zato in modo da essere libero da materiali inutili, dan­nosi o che produ­cano inqui­na­mento. Dovrà inoltre essere adottata ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone e cose pub­bli­che e pri­vate.

Il cantiere deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di peri­colo diurne (bande bian­che o rosse) e notturne (luci rosse) nonchè di dispositivi ri­frangenti ad integra­zione del­l’illumi­nazione stra­dale.

L’accesso al cantiere non dovrà costituire pericolo per la circolazione stradale e co­mun­que per la pubblica incolumità.


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