Art. 47 Opere da eseguirsi con procedura di urgenza.
Potranno essere iniziate in assenza di permesso, o D.I.A. :
- le opere da eseguirsi su ordinanza del Sindaco per la tutela della pubblica incolumità;
- le opere che presentino documentabile carattere di necessità ed urgenza.
Nei casi di cui al comma precedente, entro 24 ore deve essere data comunicazione al Sindaco, mediante lettera raccomandata, dell’inizio delle opere, specificando natura ed entità delle medesime nonchè le ragioni per cui si è reso necessario procedere con urgenza. Nei successivi 15 giorni l'interessato provvede ad integrare la comunicazione con regolare richiesta di permesso di costruire oppure con il deposito di denuncia di inizio attività in funzione del tipo di intervento ricorrente.
Alle disposizioni di cui al comma precedente può farsi eccezione per le opere non sanzionabili di cui al primo comma dell’art. 10 della L. 47/85 e cioè per quelle eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale.
CAPITOLO VI - AGIBILITÀ DELLE COSTRUZIONI
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