Art. 49 Procedimento.
La domanda di agibilità , in carta legale o resa tale, deve essere corredata della documentazione obbligatoria e della attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti dovuti.
La certificazione ha validità solo se completa della documentazione obbligatoria e corretta sotto il profilo formale costituita dagli atti elencati nell’ art. 25 del D.P.R. 380/01.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l'ufficio provvede all'istruttoria delle certificazioni pervenute al fine di verificarne la completezza formale e a rilasciarne l’eventuale certificazione.
Qualora le attestazioni e la documentazione allegata risultino incomplete o non conformi alle norme ed alle disposizioni relative, entro lo stesso termine il responsabile del procedimento provvede ad inoltrare motivata richiesta all'interessato sospendendo l’efficacia della certificazione di abitabilità o agibilità e la decorrenza dei termini . I termini interrotti da detta richiesta iniziano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni documentali richieste.
I termini di cui ai commi precedenti possono essere interrotti una ed una sola volta e, per quanto riguarda la documentazione presentata, esclusivamente nei casi in cui necessiti integrarla con ulteriori documenti ed atti che non siano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale .
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