Art. 56 Dichiarazione di conformità.
La conformità del progetto alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche deve essere certificata dal progettista, nella sua qualità di professionista abilitato, mediante la dichiarazione di cui all’art. 1 comma 4 della L. 13/89.
Ogni qualvolta siano previste una o più delle soluzioni tecniche alternative di cui all’articolo precedente, l’idoneità delle medesime deve essere esplicitamente certificata dal progettista nella dichiarazione di cui al comma precedente. Detta dichiarazione deve inoltre essere accompagnata da una relazione, corredata dagli elaborati grafici necessari, con la quale viene illustrata l’alternativa proposta e l’equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
CAPITOLO VIII - REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI
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