Regolamento igienico edilizio



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ALLEGATI



Allegato “A” Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio
APPENDICE ALL'ART. 40

1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 40.

2. Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 40.

3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.


Estremi di approvazione del regolamento



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’), disciplina:

a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;

b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;

c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;

d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;

e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;

f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;


  1. la vigilanza e le sanzioni.

2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti, a puro titolo indicativo e senza pregiudizio di successive variazioni degli stessi senza che ciò costituisca variante al R.E. approvato.



Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia


  1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.




  1. La Commissione è composta dal Dirigente dell’Area Programmazione e Sviluppo del Territorio che la presiede, e da 7 componenti, eletti dal Consiglio comunale, oltre al Dirigente dell’Area Gestione del Territorio o suo delegato, con funzioni consultive relativamente alle urbanizzazioni.1. In caso di assenza del presidente, la seduta è presieduta dal più anziano dei membri elettivi.




  1. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea. In conformità al disposto della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, art. 14, primo comma, esistendo nel territorio località incluse, con atti amministrativi statali o regionali, negli elenchi compilati ai sensi del D.Lgs. 490/99, uno dei componenti della Commissione Edilizia deve essere un esperto scelto dal Consiglio comunale per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi. Si dispone che uno dei membri elettivi sia un tecnico qualificato di provata esperienza e specifica competenza in materia di impianti tecnologici, quindi idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e, eventualmente, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e che uno dei membri elettivi, per specifico incarico del Consiglio comunale che lo elegge, sia competente alla verifica, negli atti progettuali, in materia di abbattimento di barriere architettoniche. E' ammesso, disporre che i membri elettivi siano scelti nell'ambito di elenchi proposti da Ordini o Collegi professionali nonché da Enti ed Associazioni rappresentativi di categorie che esercitano attività attinenti alle materie menzionate al comma 3.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.


5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia
1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:


  1. i progetti di opere pubbliche; gli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti; gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata; le concessioni convenzionate; gli interventi su immobili segnalati dal titolo 8 delle norme di attuazione del PRGC riguardante gli immobili di particolare interesse storico artistico e documentario; i procedimenti che riguardano immobili che per le loro caratteristiche richiedano un parere di compatibilità architettonica ed ambientale su valutazione del responsabile del procedimento;

  2. l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;

2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.


3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

  1. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

  2. convenzioni e strumenti urbanistici attuativi;

  3. programmi pluriennali di attuazione;

  4. regolamenti edilizi e loro modifiche;

  5. modalità di applicazione del contributo di concessione.




  1. La Commissione Edilizia, all'atto dell'insediamento o nel periodo di carica, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello "standard" di qualità delle costruzioni;




  1. La qualità dei singoli progetti edilizi e il loro impatto sull’ambiente urbano, oltre che nei termini previsti dalla vigente legislazione, sono oggetto di specifica valutazione ad opera della Commissione Edilizia.




  1. Gli interventi sulle facciate degli edifici di nuova edificazione o oggetto di ristrutturazione, con particolare riguardo a quelli prospicienti gli spazi pubblici, devono risultare di alta qualità, ottenuta attraverso il corretto uso di rivestimenti e materiali di finitura, atti a resistere, per le loro caratteristiche tecniche o dei trattamenti adottati, all’aggressione degli agenti atmosferici, agli atti vandalici, nonché atti a garantire sicurezza ed in grado di armonizzare l’edilizio oggetto di intervento con il contesto urbano circostante.




  1. Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti ed occupate concorrono al corretto inserimento dell’intervento nel contesto urbano e alla valorizzazione dello stesso. Il progetto di illuminazione costituisce a sua volta parte integrante del progetto edilizio.




  1. L’Amministrazione comunale promuove e favorisce le iniziative e gli interventi edilizi che, nella progettazione, nella costruzione e nell’uso, sono rivolti a migliorare l’ambiente della città nei termini del suo completo utilizzo e della sua vivibilità, nei suoi aspetti ambientali e culturali e nei termini della qualità della sua forma costruita che è insieme di edifici, manufatti e spazi aperti.




  1. In attuazione della disciplina di legge, il Comune favorisce la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche con adeguate misure fiscali e tributarie. In particolare, vengono promossi il rifacimento di facciate, la sistemazione delle aree verdi private e cortilizie, l’inserimento di elementi di arredo urbano, ivi compresi elementi di illuminazione pubblica, l’adeguata integrazione di parcheggi pubblici e privati



Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia


  1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti (cinque). L’ordine del giorno dei lavori della Commissione viene redatto secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di Concessione Edilizia rimesse dall’Ufficio all’esame della commissione. Detto ordine cronologico potrà essere modificato solo in casi eccezionali e particolarmente urgenti. Ogni qualvolta ciò avvenga, nell’ordine del giorno dovrà essere debitamente evidenziata la modifica dell’ordine cronologico, specificando le motivazioni che la giustificano. Detto ordine cronologico potrà essere modificato solo su proposta dell’assessore o per motivate ragioni esposte dal Dirigente dell’Area programmazione e Sviluppo del Territorio e riconosciute tali dalla Commissione. Si ritengono sempre ragioni motivate i seguenti casi:

  • procedure di sfratto eseguite o sfratto esecutivo in corso;

  • minaccia di crollo o dissesto di edificio esistente;

  • interventi specificatamente finalizzati al superamento delle barriere architettoniche;

  • altre situazioni che, seppur non riconducibili a quelle in precedenza indicate, siano suscettibili di produrre documentabili disagi di analoga entità;

  • opere che rivestano interesse pubblico;

2. Il Presidente della Commissione designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.


3. Possono assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa, e il responsabile del procedimento ai sensi della legge 662/96.
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dal Servizio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune .


  1. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.




  1. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla concessione o all'autorizzazione.



Art. 5 Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, autocertificazione e asseverazione.



  1. Nelle ipotesi in cui l’Amministrazione Comunale deve verificare la sussistenza di dati di fatto o requisiti di legittimità di atti riguardanti le procedure previste dal presente regolamento, il progettista e/o l’interessato possono produrre una asseverazione consistente in una attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o dei requisiti di legittimità dell’atto richiesti nelle distinte procedure.



  1. In particolare, per accelerare la conclusione dei procedimenti relativi al rilascio di atti abilitativi, deve essere certificata, con la sottoscrizione degli atti progettuali:

  • la conformità dei progetti alla strumentazione urbanistica, alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti;

  • la superficie della aree da edificare;

  • la volumetria di fabbricati esistenti;

  • le distanze di edifici esistenti dal confine;

  • i distacchi dagli edifici;

  • l’altezza dei fabbricati.




Art. 6 Soggetti legittimati a presentare domanda di permesso di costruire e DIA.


  1. Sono legittimati a presentare domanda di permesso di costruire nonché a presentare la denuncia di inizio attività (DIA) , i seguenti soggetti:

  1. il proprietario, nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari;

  2. l’amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni;

  3. il singolo condomino, previo consenso dell’assemblea condominiale, quando l’intervento avviene su parti comuni;

  4. il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l’indicazione della procura;

  5. il rappresentante legale del proprietario;

  6. il titolare di diritto di superficie;

  7. l’usufruttuario nei limiti di cui all’art. 986 c.c.;

  8. l’enfiteuta;

  9. il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l’esercizio della servitù;

  10. l’affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la la legge 3 maggio 1982, n. 203;

  11. il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione;

  12. il beneficiario di decreto di occupazione d’urgenza;

  13. il concessionario di miniere, limitatamente alle opere necessarie all’esercizio dell’attività in concessione;

  14. il conduttore o l’affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi;

  15. colui che abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura che lo legittimi all’esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;

  16. colui che abbia ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio;

  17. avente titolo ai sensi art. 48 L.R. 56/77 e s.m.i.




  1. I soggetti legittimati a presentare istanze per i provvedimenti abilitativi, oppure a presentare denuncia di inizio attività, sono altresì legittimati a presentare domanda per ottenere i pareri o i provvedimenti autorizzatori nei procedimenti o nei subprocedimenti relativi, fatto comunque salvo quanto previsto dal D.Lgs 490/99 relativamente ai soggetti legittimati a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica che risultano essere il proprietario, il possessore o il detentore del bene che si intende trasformare.




  1. In conformità a quanto disposto dall’art. 25 del R.D. 3 giugno 1940, per gli interventi da eseguirsi su arre vincolate paesaggisticamente in base al D.Lgs 490/99 e 431/85, il rilascio dell’autorizzazione è, in ogni caso, preliminare all’avvio dei procedimenti edilizi




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