Bur n. 104 del 02 novembre 2016
Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1535 del 10 ottobre 2016
Individuazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova quale sede del centro di riferimento per la cura della Sensibilità Chimica Multipla. Legge regionale 2/2013, art. 12.
Note per la trasparenza
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Con questo provvedimento si intende procedere all'individuazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova quale sede del centro di riferimento per la cura della Sensibilità Chimica Multipla.
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Bur n. 105 del 04 novembre 2016
Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1531 del 10 ottobre 2016
Aggiornamento delle Linee Guida per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) di cui alla DGR n. 1169 del 19 luglio 2016. Posticipo della data di entrata in vigore.
Note per la trasparenza
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Viene posticipata al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore della DGR n. 1169/2016 relativa all'aggiornamento delle linee guida che tutti i sanitari delle strutture pubbliche e private devono seguire per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera.
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L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Con la deliberazione n. 1169 del 19 luglio 2016, cui si fa rinvio, è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida per la compilazione della SDO così come contenuto nel documento "Linee guida per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della scheda di dimissione ospedaliera", di cui all'Allegato A del medesimo atto che sostituisce integralmente il documento precedentemente approvato con la DGR n. 2715 del 24 dicembre 2012.
Le linee guida di cui al citato Allegato A, che tutti i sanitari delle strutture pubbliche e private devono seguire per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera, consentono di descrivere in modo omogeneo, su tutto il territorio regionale, le patologie che hanno determinato il ricorso alle strutture sanitarie e le procedure diagnostiche e terapeutiche che vi vengono erogate, aiutando i compilatori e rendendo più semplici e trasparenti i controlli relativi all'appropriatezza delle prestazioni.
La DGR n. 1169/2016 prevede, inoltre, che fermo restando le competenze già attribuite con provvedimenti giuntali al Coordinamento regionale per i controlli sanitari, l'appropriatezza, le liste d'attesa e la sicurezza del paziente, spetti allo stesso effettuare il monitoraggio della applicazione di quanto previsto dalle nuove Linee Guida.
E' previsto, infine, che quanto disposto dalla DGR n. 1169/2016 entri in vigore a far data dal 1 ottobre 2016.
Si deve ora rappresentare che, a seguito di una indagine ricognitiva effettuata dalla struttura regionale competente presso le direzioni sanitarie delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, è emerso che l'attività formativa del personale posta in essere dalle singole Aziende presenta al suo interno delle notevoli differenze facendo conseguentemente emergere la necessità di procedere ad una armonizzazione ed omogeneità della stessa rispetto ai contenuti ed al personale interessato.
Oltre a questo, va evidenziato che, le disposizioni previste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, commi 574 e ss., ed il conseguente recente accordo per la regolazione dei flussi finanziari connessi alla mobilità degli assistiti tra le Regioni per gli anni 2014-2015, approvato in data 29 settembre 2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che esplicita i criteri per la mobilità interregionale, hanno un impatto anche sul sistema di codificazione dei ricoveri che pertanto deve essere oggetto di tempestivo ma anche considerevole approfondimento.
Per quanto finora esposto si propone di posticipare al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore delle disposizioni della DGR n. 1169/2016 e di consentire, con la concreta applicazione delle linee guida di cui all'Allegato A della citata deliberazione durante il primo trimestre dell'anno 2017, una puntuale verifica dell'intero sistema e di porre in essere eventuali modifiche o integrazioni entro il mese di giugno 2017.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, commi 574 e ss
VISTO il Decreto 28 dicembre 1991 del Ministro della sanità;
VISTO il Decreto 26 luglio 1993 del Ministro della sanità;
VISTO il Decreto 27 ottobre 2000, n. 380, del Ministero della sanità;
Visto l'Atto n. 9/CSR del 20 gennaio 2016 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTO l'accordo per la regolazione dei flussi finanziari connessi alla mobilità degli assistiti tra le Regioni per gli anni 2014-2015, approvato in data 29 settembre 2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
VISTA la Deliberazione n. 2715 del 24 dicembre 2012;
VISTA la Deliberazione n. 1138 del 1 settembre 2015;
VISTA la Deliberazione n. 539 del 26 aprile 2016;
VISTA la Deliberazione n. 1169 del 19 luglio 2016;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di posticipare al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore delle disposizioni della DGR n. 1169/2016 e di consentire, con la concreta applicazione delle linee guida di cui all'Allegato A della citata deliberazione durante il primo trimestre dell'anno 2017, una puntuale verifica dell'intero sistema e di porre in essere eventuali modifiche o integrazioni entro il mese di giugno 2017;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
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