Decimo anno di vita


sono adottate anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con l’università



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sono adottate anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con l’università


VENETO

DGR  10.10.16, n. 1537  - Piano nazionale anticorruzione PNA. indirizzi attuativi per le aziende e gli enti del SSR. (BUR n. 105 del 4.11.16)

Note PREMESSA

Con deliberazione n. 831 del 3.8.2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione.

L'Autorità ha ritenuto di procedere all'approvazione di un integrale, nuovo piano nazionale anziché di meri aggiornamenti, dopo il piano nazionale del 2013 (elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche-Autorità Nazionale Anticorruzione- CIVIT), e l'aggiornamento dello stesso piano approvato dall'ANAC con determinazione n. 12 del 2015.

La predetta scelta è stata operata in considerazione delle importanti novità normative intercorse, in forza delle quali, da un lato, sul piano "organizzativo" e "soggettivo", ai sensi del D.L. 4 giugno 2014, n. 90, convertito nella L. 11 agosto 2014, n.114 , l'ANAC ha acquisito pieni poteri in materia di prevenzione della corruzione, che in precedenza erano ripartiti tra la CIVIT ed il Dipartimento della Funzione Pubblica, e dall'altro, sul piano "oggettivo" e "sostanziale", ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina di tematiche importanti, quali la natura e l'efficacia dello stesso Piano Nazionale Anticorruzione e la figura del responsabile della prevenzione della corruzione.

In particolare, le principali novità recate dal d.lgs. 97/2016 sono rappresentate, anzitutto, dal chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA. La nuova disciplina stabilisce, infatti, che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni, alle quali spetta l'adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC). Il PNA é un atto di indirizzo che "contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione".

Quanto alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione, allo stesso il d.lgs. 97/16 ha attribuito stabilmente la competenza di responsabile anche della trasparenza, unificando due figure che solo in via opzionale, in precedenza, in base all'art. 43 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, potevano essere riunite in un unico soggetto.

Il nuovo Piano è composto da una parte generale e da una parte speciale, dedicata a specifici settori.

Uno dei principali settori specifici di intervento è quello della sanità.

Già con l'aggiornamento del 2015 l'ANAC aveva ritenuto di abbandonare l'impostazione prevalentemente "generalista" del precedente PNA, adottando indicazioni specifiche in talune materie e in particolare in quelle della sanità, settore nel quale, pur sottolineando il livello di eccellenza che ne caratterizza la qualità a livello nazionale (secondo dati Ocse), evidenziava la necessità di intervenire in considerazione, in particolare, dei valori, di rilevanza costituzionale, tutelati in quest' ambito, e delle rilevantissime dimensioni economiche e organizzative mobilitate dall'attività di tutela della salute.

In particolare il nuovo PNA affronta, in relazione al settore della sanità, i seguenti temi specifici:

1)  ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione;

2)  affidamenti di lavori, forniture e servizi;

3)  conferimento di incarichi dirigenziali e rotazione nell'espletamento degli incarichi;

4)  rapporti tra regioni e aziende con i soggetti erogatori delle prestazioni, dalla fase di autorizzazione all'esercizio fino alla stipula degli accordi contrattuali a seguito di accreditamento;

5)  alienazioni di immobili;

6)  sperimentazioni cliniche e sponsorizzazioni;

7)  comodati d'uso e valutazione "in prova" di prodotti tecnologici;

8)  liste d'attesa e attività libero professionale.

Nel richiamare la necessità dell'esame delle indicazioni dell'Autorità in relazione a tutti i settori di analisi considerati nel piano, si ravvisa meritevole di attenzione prioritaria, per l'importanza fondamentale che riveste nel processo di gestione del rischio corruttivo, quale figura destinata a guidare l'intero ciclo di prevenzione e monitoraggio del rischio medesimo, la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Al riguardo, si enucleano di seguito le azioni di prioritaria attuazione ai fini dell'applicazione dei contenuti del PNA.

É opportuno distinguere tra le tematiche sulle quali sono intervenute innovazioni normative vincolanti in tema di responsabile della prevenzione della corruzione, e che sono ricordate nel nuovo PNA, e le tematiche rispetto alle quali le indicazioni contenute nello stesso PNA chiariscono e precisano il portato normativo non modificato e che forniscono prescrizioni operative anche ribadendo e specificando indicazioni già formulate in precedenti atti dell'Autorità, in particolare nell'aggiornamento 2015. In relazione a tale secondo ambito, si evidenzia che, dalle rilevazioni effettuate, l'assetto delle aziende e degli enti del SSR é sicuramente appropriato e in gran parte già in linea con le indicazioni contenute (in via di riconferma e chiarimento) nel nuovo PNA.

a)      Novità normative

a.1) La principale innovazione normativa vincolante é quella della unificazione delle due distinte figure del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza. L'adeguamento alla predetta previsione, contenuta nel nuovo comma 7 dell'art. 1 della l. 190/2012, e, quindi, la nomina di un unico responsabile per entrambe le tematiche dovrà avvenire al più tardi in occasione della prima scadenza dell'incarico dell'una o dell'altra figura. La nuova nomina dovrà avvenire con attribuzione di entrambi gli ambiti di operatività.

a.2) L'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato, prevede che «l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...» (41, co. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016). Viene in tal modo superata la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i dirigenti amministrativi di prima fascia quali soggetti idonei all'incarico. Viene, pertanto, legittimata come ordinaria, e quindi non richiedente, apposita motivazione sull'assenza di soggetti disponibili nell'ambito dell'organizzazione azienda, la nomina a RPCT anche di dirigenti medici e dei ruoli sanitario, professionale e tecnico.

a.3) In base al nuovo comma 8 dell'art. 1, l. 190/2012, la direzione generale è tenuta a disporre "le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività". Le misure potranno riguardare l'obbligo di riscontro al RPCT da parte delle strutture destinatarie di azioni del medesimo responsabile;

b)     Tematiche non interessate da modifiche normative

b.1) Premesso che l'incarico di RPCT è aggiuntivo rispetto alle funzioni ordinarie, peraltro "a invarianza di risorse economiche", il PNA indica come ordinariamente incompatibili con il ruolo predetto:

-       direttore generale; dirigente (sia di area sanitaria che amministrativa) di struttura semplice; dirigente responsabile del settore gare e appalti; dirigente responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari; dirigente esterno con contratto di collaborazione/consulenza e/o altro tipo di rapporti a tempo determinato;

b.2) il PNA indica come soggetti ordinariamente idonei alla nomina i titolari di incarico dirigenziale di struttura complessa o a valenza dipartimentale (UOC, UOD, Dipartimento/Distretto/Presidio, ecc.); solo transitoriamente, e in via eccezionale, è fatta salva la possibilità di attribuire l'incarico di RPCT ai dirigenti di struttura semplice o ai titolari di incarichi di alta professionalità che abbiano già svolto l'incarico di RPCT per almeno un triennio, previa adeguata motivazione circa l'assenza di condizioni per poter attribuire l'incarico agli altri soggetti idonei;

b. 3) il PNA medesimo individua come profili "elettivi", sotto il profilo organizzativo e in particolare della necessaria trasversalità che è richiesta al RPCT come ambito di operatività connesso all'incarico principale, i seguenti incarichi dirigenziali: responsabile del controllo di gestione, responsabile del settore affari legali/affari generali, risk manager, direttore medico di presidio, dirigente amministrativo di presidio, direttore di distretto, direttore di dipartimento. Al riguardo si ritiene che il RPCT, anche per lo specifico contesto organizzativo delle aziende ed enti del SSR, possa essere preferibilmente individuato tra coloro che svolgono la funzione di direttore medico di presidio o direttore di distretto;

b.4) elementi di criticità rispetto alla nomina di un determinato soggetto sono:

-       il livello di integrità del soggetto cui affidare l'incarico di RPCT; il livello di legittimazione/autorevolezza del soggetto all'interno dell'organizzazione e nelle relazioni con gli altri livelli di responsabilità aziendali; il grado di "dipendenza" del soggetto e del suo percorso di carriera da persone che operano all'interno dell'azienda (o che ne possono influenzare gli orientamenti dall'esterno); l'appartenenza a specifiche "comunità" (ad es. associazioni o altro); la mancanza di prospettive di realizzazione di azioni che possono richiedere tempi operativi medio/lunghi (rotazioni troppo brevi possono disincentivare l'attività di un RPCT); la necessità di rientro nel precedente percorso di carriera e quindi la convivenza nell'ambiente con ruoli diversi, ecc.; ulteriori eventuali fattori di "rischio" soggettivi evincibili ad es. dalla dichiarazione pubblica di interessi di cui alla modulistica standard resa disponibile in applicazione della specifica previsione contenuta nella determinazione ANAC n. 12/2015 - sezione II - Sanità;

b. 5) la durata dell'incarico di RPCT deve essere fissata nell'atto di nomina, in conformità al PTPC, in misura ordinariamente pari a quella dell'incarico dirigenziale rivestito dal nominato, che deve essere del livello di cui al precedente punto b.2). In caso di cessazione anticipata dell'incarico dirigenziale e assegnazione ad incarico dirigenziale almeno di pari livello, l'attività di RPCT proseguirà fino alla originaria scadenza. In caso di conferimento di incarico dirigenziale non compatibile, dovrà essere disposta la revoca dell'incarico di RPCT e la nomina di nuovo responsabile.

Le linee di intervento illustrate nei punti a) e b) di cui sopra andranno inserite dalle aziende ed enti del SSR nei documenti previsti dalla normativa di settore (PTPC e aggiornamenti annuali).

Si ritiene, peraltro, necessario che le predette aziende ed enti recepiscano le linee sopra esposte che abbiano carattere organizzativo, nell'atto aziendale, anche al fine di assicurare una visione di sistema della collocazione e del ruolo del RPCT, funzionali a garantirne efficacia di azione mediante opportune azioni di tutela delle relative funzioni, come previsto dal nuovo testo del comma 8 dell'art. 1, l. 190/2012.

Tra le misure previste dal PNA dirette a prevenire e ridurre eventuali eventi corruttivi, con riferimento alle aree a più elevato rischio, rientra la rotazione del personale. In tale ambito viene sottolineato che "la rotazione va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane, da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnato e sostenuto anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale". Particolare attenzione dovrà essere prestata alla rotazione del personale dirigenziale di area amministrativa e tecnica responsabile di strutture a cui fanno capo processi più esposti a rischio, tra le quali vanno in primo luogo annoverate quelle preposte alla acquisizione di beni e servizi e gli uffici tecnici.

Valorizzando un'indicazione contenuta nel PNA, relativa all'ambito "soggettivo" di applicazione della normativa, con particolare riguardo agli ospedali classificati - i quali si collocano in un'area posta a confine tra soggetti pubblici e privati - si sottolinea l'importanza che negli accordi intercorrenti e da stipulare con tali soggetti, sia prevista espressamente l'applicazione delle indicazioni del PNA e della presente deliberazione anche con riguardo a tali figure. Relativamente agli altri soggetti accreditati, le aziende ed enti del SSR dovranno "promuovere l'adozione di strumenti per il rafforzamento della trasparenza e per la prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi", anche alla luce delle indicazioni contenute nel PNA 2016.

In merito alla formazione dei RPCT, in ordine alla quale il PNA sottolinea "il ruolo strategico che essa assume nella qualificazione e nel mantenimento delle competenze", è opportuno l'espletamento della stessa a livello regionale tramite la Fondazione Scuola di sanità pubblica (deliberazione n. 437 del 4 aprile 2014), sia per il rafforzamento qualitativo che la centralizzazione comporta, sia per l'omogeneità di contenuti che tale soluzione offre. A tali effetti pertanto il piano di attività della Fondazione in parola per il biennio 2017-2018 sarà integrato con la previsione di interventi mirati sul ruolo del RPCT e dei soggetti afferenti all'area della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Le Aziende e gli enti si avvarranno, pertanto, dell'attività svolta dalla Fondazione, astenendosi da interventi autonomi.

I presenti indirizzi attuativi integrano le indicazioni contenute nella lettera AC) della D.G.R. n. 1905 del 23 dicembre 2015 relative alla determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.

LA DISPOSIZIONE

Viene adottato, nei confronti delle aziende ed enti del SSR, l'indirizzo della prioritaria attuazione delle azioni ed interventi organizzativi di cui alle lettere a) e b) delle premesse del presente provvedimento, anche in sede di aggiornamento dell'atto aziendale;



DIPENDENZE
LOMBARDIA

DCR 25 ottobre 2016 - n. X/1279 - Risoluzione concernente le determinazioni in merito alle comunità terapeutiche e pedagogiche del sistema Sociosanitario Lombardo. (BUR n. 45 dell’11.11.16)

“Il Consiglio regionale della Lombardia

visti il d.p.r.9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico delle leggi in ma­teria di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope per prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tos­sicodipendenza) e successive integrazioni;

−−la legge 30 marzo 2001, n.125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati);

−−la legge regionale 12 marzo 2008, n.3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario) che pone fra le finalità la promozione di condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e la prevenzione, rimozione o riduzione delle situazioni di disagio dovuto a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali;

−−la legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi in materia di sanità) come modificata dalle l.r.23/2015 e l.r.15/2016;

−−la legge regionale 21 ottobre 2013, n.8 (Norme per la pre­venzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico) che si pone come obiettivi la prevenzione e il contrasto di forme di dipendenza da gioco d’azzardo lecito, il trat­tamento e il recupero delle persone affette da tale dipen­denza oltre ad azioni di supporto alle famiglie;

−−la deliberazione del Consiglio regionale 17 novembre 2010, n.88 (Piano Socio Sanitario Regionale 2010- 2014- PSSR) che pone in evidenza la necessità di porre in essere azioni tese a prevenire il fenomeno delle dipendenze;

−−la deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2012, n.IX/4225 concernente il piano di azione regionale per le dipendenze;

−−la deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2014, n.X/1314 concernente il programma riferito al 2014 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della di­pendenza del gioco patologico;

−−l’intesa del 7 settembre 2016 della Conferenza permanen­te per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autono­me di Trento e Bolzano che reca l’accordo sullo schema di decreto del DPCM di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e, in particolare, l’articolo 28 che reca le diposizioni in tema di assistenza sociosanitaria alle perso­ne con dipendenze patologiche;

preso atto che

il Consiglio europeo ha approvato nel dicembre 2008 il «Piano d’azione dell’Unione europea in materia di lotta contro la dro­ga 2009-2012» che sottolinea l’esigenza di integrare gli aspetti principali di ogni azione istituzionale che si ponga l’obiettivo di contrastare la diffusione delle droghe e che raccomanda il co­ordinamento delle azioni di riduzione della domanda e dell’of­ferta, attraverso il lavoro comune di istituzioni, sistema dei servizi, terzo settore, società civile;

considerato che

con riferimento al fenomeno delle dipendenze occorre valo­rizzare il patrimonio di esperienze e saperi esistenti sul territorio regionale, frutto delle attività svolte dalle comunità terapeuti­che nel corso di lunghi anni, attraverso interventi appropriati e rispondenti ai bisogni, anche emergenti, delle persone affette dalle varie tipologie di dipendenza;

rilevato che

le comunità per le dipendenze si trovano oggi ad affrontare da un lato il fenomeno delle polidipendenze e dall’altro la necessi­tà di disporre di una sempre maggiore capacità di intercettare nuove forme di dipendenza e di fornire una appropriata risposta ai bisogni degli assistiti ed interpretare i fenomeni sociali correla­ti alla varie forme di dipendenza;

considerato

come emerso nel corso dell’audizione del 19 settembre 2016, che le comunità terapeutiche e pedagogiche hanno visto nell’ultimo decennio una crescita del lavoro per gli adempimen­ti burocratici che unitamente al mutato contesto fenomenolo­gico del consumo di droghe e all’aggravamento della com­plessità di manifestazione della patologia, hanno determinato il bisogno di incrementare il personale sia diurno che notturno e anche la necessità di strutturare interventi specializzati adeguati agli attuali bisogni delle persone assistite;

rilevato che

le tariffe riconosciute alle comunità terapeutiche e pedagogi­che non sono state aggiornate da circa 10 anni e nel contempo le comunità in argomento sono sempre maggiormente esposte a rispondere ai bisogni sempre più complessi e differenziati, in particolare con riferimento al disagio delle nuove generazioni;

preso atto che

oggi si presenta di difficile soluzione la gestione dei detenuti stranieri tossicodipendenti privi di regolare documentazione per permanere nel nostro paese, per i quali non è possibile persegui­re un reale inserimento in un percorso terapeutico appropriato;

tenuto conto

della difficoltà in cui versano le comunità terapeutiche e peda­gogiche lombarde a sostenere i costi in conseguenza del man­cato aggiornamento delle tariffe a fronte del mantenimento dell’offerta di servizi qualificati e che tali strutture risultano essere oggi l’unico punto di riferimento di ricovero residenziale, in as­senza di comunità a gestione pubblica, per persone e famiglie in gravi condizioni di disagio provocato da dipendenze;

ritenuto che

l’attuale sistema prevede in Regione Lombardia l’assegnazione alle strutture residenziali di budget predefiniti con un numero di accessi prefissati e che la domanda supera abbondantemente l’offerta e spesso le liste d’attesa sono anche superiori ai sei me­si; difficoltà che penalizzano soprattutto i pazienti provenienti dal circuito penale, portatori di una maggiore complessità e di sfide più impegnative – in termini clinici ma anche organizzativi – per le strutture terapeutiche residenziali;

rilevato che

in altre Regioni le tariffe riconosciute alle comunità sono più alte di quelle applicate nella Regione Lombardia e che le prestazio­ni erogate nella stessa si distinguono sotto l’aspetto dell’appro­priatezza della risposta efficace e appropriato al bisogno delle persone affette da dipendenza;

impegna la Giunta regionale e, in particolare, gli Assessori competenti



  1. a costituire un apposito gruppo di lavoro, che coinvolga i vari soggetti che operano a vario titolo nell’ambito delle di­pendenze, al fine di valutare i vari servizi offerti dalle comu­nità terapeutiche anche alla luce dell’introduzione a breve dei nuovi livelli essenziali di assistenza, nell’ambito dell’assi­stenza sociosanitaria delle persone affette da dipendenze patologiche, incluse le dipendenze immateriali;

  2. ad aggiornare, compatibilmente con le risorse di bilancio, le tariffe delle comunità terapeutiche e pedagogiche lombar­de, che risultano non essere state implementate da diversi anni, al fine di sostenere i costi in conseguenza anche delle richieste sempre più complesse da parte degli utenti che tali comunità devono affrontare, nonché a rivedere gli standard richiesti per queste specifiche patologie di unità d’offerta;

  3. a valorizzare le attività svolte dalle comunità in argomento per garantire la continuità di assistenza ai soggetti con di­pendenze patologiche con particolare attenzione a mino­ri, giovani, persone con dipendenza protratta nel tempo e persone con dipendenze immateriali maggiormente espo­ste a recidive e a emarginazione sociale;

  4. a individuare procedure che possano permettere in tempi congrui l’accesso a un programma terapeutico riabilitati­vo residenziale ai soggetti tossico/alcooldipendenti sotto­posti a procedimento penale;

  5. a intraprendere presso il Governo ogni iniziativa atta af­finché il problema dei detenuti stranieri tossicodipendenti privi di regolare documentazione per permanere nel no­stro paese sia risolto, al fine di evitare che questi soggetti, una volta scontata la condanna, possano reiterare i propri reati.”.


MARCHE

DGR 10.10.16, n. 1194 - Approvazione dello schema di protocollo di collaborazione tra la Regione Marche e l’Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali (ARCAT) delle Marche. (BUR n. 119 del 28.10.16)

Note

Viene adottato lo schema di “Protocollo di collaborazione con l’Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali (ARCAT) delle Marche”, in Allegato 1 (a cui si rinvia).


TOSCANA

MOZIONE 26 ottobre 2016, n. 505 - In merito alle iniziative legislative parlamentari concernenti il divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite di denaro ed ulteriori misure per contrastarne la diffusione. (BUR n. 47 del 9.11.16)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la ludopatia è stata descritta dal “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, già dal 1980,

come una malattia vera e propria e nell’edizione del 2013 (DSM-V) il gioco d’azzardo è stato inquadrato nella categoria delle cosiddette “dipendenze comportamentali”;

in particolare, i disturbi da gioco d’azzardo sono caratterizzati da perdita di controllo e craving (appetizione patologica), oltreché dal perseverare nel comportamento, nonostante l’evidenza di gravi conseguenze fisiche, relazionali, economiche e sociali;

- in Italia la malattia del gioco d’azzardo patologico colpisce soprattutto le fasce più fragili e meno istruite della popolazione: si stima che le famiglie con redditi più bassi spendano in media tre volte di più rispetto a quelle che hanno redditi più alti (dai dati EURISPES giocano il 47 per cento degli indigenti ed il 56 per cento del ceto medio-basso);

- in venti anni, nel nostro Paese, si è passati dall’avere solo quattro tipi di giochi con vincite in denaro autorizzati (casinò, totocalcio, lotto e totip) ad averne decine (ai precedenti si sono aggiunti lotterie istantanee, videolottery, videopoker e slot machine, bingo, giochi numerici, giochi on line e altri), con la conseguenza che la spesa degli italiani nel settore è più che quintuplicata in 15 anni, passando da 14,3 miliardi di euro nel 2000 ad 88 nel 2015, di cui circa 4,5 miliardi nella sola Regione Toscana.

Rilevato che:

- in questi anni, sia a livello nazionale che a livello regionale, sono stati proposti interventi normativi per

contrastare il problema della dipendenza da gioco d’azzardo, la quale, come ricordato, viene ormai riconosciuta come una vera e propria patologia e dipendenza comportamentale che crea gravi disagi alle persone che ne sono affette ed alle loro famiglie;

- tra questi interventi, a livello nazionale, è stato emanato il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), (cd. decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale prevede: l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in relazione alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da sindrome da gioco con vincita in denaro; indirizzi sul contenimento della pubblicità; avvertimenti sul rischio della dipendenza; l’istituzione di un osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo ed il fenomeno della dipendenza grave;

- a livello regionale, la Toscana si è prontamente attivata approvando la legge regionale 18 ottobre 2013,

n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), ed il relativo regolamento di attuazione (d.p.g.r. 26/R/2015), con i quali sono state assunte un complesso di misure ed iniziative volte ad assicurare il rispetto di distanze minime fra i luoghi adibiti al gioco e determinati luoghi socialmente sensibili, nonché il sostegno per i soggetti affetti da gioco patologico ed istituito l’Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza di gioco.

Considerato che:

- in relazione ai dati sulla ludopatia precedentemente citati, si evince che, nonostante gli sforzi intrapresi,

è opportuno intensificare l’azione di contrasto a tale fenomeno rivolgendo particolare attenzione all’aspetto della normativa pubblicitaria, rendendo ancora più severe le restrizioni già contenute nel decreto Balduzzi, il quale prevede il divieto di messaggi pubblicitari concernenti il gioco in trasmissioni, spettacoli o materiali editoriali destinati ad un pubblico minore di 18 anni;

- essendo il gioco d’azzardo ritenuto una dipendenza, sarebbe opportuno, altresì, considerarlo alla stregua della dipendenza dal tabacco, prevedendone, a tale riguardo, il divieto pubblicitario assoluto, al fine di disincentivarne la pratica ed a predisporre, inoltre, misure come l’introduzione di frasi di avvertenza, impresse sugli apparecchi ed i dispositivi adibiti al gioco, riportanti i reali rischi derivanti dallo stesso.

Preso atto che:

- in merito, con particolare riferimento al divieto di propaganda pubblicitaria del gioco d’azzardo, sono

attualmente depositate in Parlamento la proposta di legge n. 3234-AC (Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro) ed il disegno di legge n. 2033-AS (Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro), i quali prevedono che sia vietata qualsiasi forma di propaganda, diretta o indiretta, di comunicazione commerciale, sponsorizzazione e promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro;

- entrambe le iniziative legislative stabiliscono, inoltre, che i proventi derivanti dalle sanzioni stabilite dalla legge in caso di inottemperanza sono destinati alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo.

Preso atto, altresì, che a livello nazionale è presente la campagna di comunicazione “Mettiamoci in gioco”, contro i rischi del gioco d’azzardo, la quale propone una sensibilizzazione rivolta all’opinione pubblica che mostra la fallacità dei messaggi illusori di “facili vincite”, alla quale oltre ad ARCI, ACLI, ANCI, aderiscono numerose altre associazioni impegnate in ambito sociale;

Valutato che,

al fine di contrastare in maniera ancora più capillare il fenomeno del gioco d’azzardo, sarebbe altresì opportuno: 1) prevedere specifiche misure finalizzate ad introdurre l’obbligo di accensione delle slot (o similari) tramite l’utilizzo di carta sanitaria, per effettuare un controllo anagrafico che blocchi automaticamente le giocate ai minori di 18 anni, funzionale anche per mantenere traccia degli importi versati dai giocatori ed utile per limitare il riciclo di denaro; 2) indicare le reali probabilità di vincita attraverso la diffusione di materiale che illustri sia le vincite che le perdite realizzate dai giocatori; 3) relativamente all’aspetto della propaganda pubblicitaria, introdurre specifiche misure finalizzate ad impedire la sponsorizzazione inerente al gioco d’azzardo anche in ambito sportivo (amatoriale e non), sia sul vestiario degli atleti che sulla cartellonistica degli impianti da gioco.

IMPEGNA


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ad attivarsi presso il Parlamento, affinché si arrivi con celerità all’approvazione delle iniziative legislative citate in narrativa (A.C. 3234 e A.S. 2033), al fine di porre in essere ulteriori misure atte al contrasto della diffusione e pratica del gioco d’azzardo;

- ad attivarsi parimenti presso Governo e Parlamento, nonché in Conferenza Stato-Regioni, affinché, ai fini di un più efficace contrasto al fenomeno del gioco patologico, sia presa in considerazione l’introduzione di linee guida nazionali mirate a rendere omogenei a livello regionale gli interventi in merito, sia introdotto l’obbligo di accensione delle slot tramite l’utilizzo della carta sanitaria per le finalità esposte in narrativa ed affinché sia prevista la diffusione di informazioni circa le reali possibilità di vincita e perdita in denaro alle quali sono soggetti i giocatori;

- ad attivarsi, di concerto con l’Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco, di cui all’articolo 3 della l.r. 57/2013, al fine di predisporre specifici interventi di sensibilizzazione, con particolare riferimento alla promozione di campagne di informazione ed educazione volte a contrastare il fenomeno della ludopatia anche dal punto di vista culturale.


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