Pontificium consilium de legum textibus interpretandis pontificium consilium pro familia pontificia academia pro vita



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5. A conclusione di queste riflessioni vorrei ribadire che il diritto-dovere dell’obiezione, da sé solo, non rappresenta certo la soluzione degli straordinari (e assai spesso gravi) problemi emergenti nel campo della bioetica[79].

Esso rappresenta piuttosto un ‘no’ che si impone come imperativo categorico alla coscienza, il limite invalicabile al di sotto del quale l’uomo non può scendere. Ma pure, come afferma il Pontefice, indica insieme «il minimo che egli deve rispettare e dal quale deve partire per pronunciare innumerevoli ‘sì’»[80].

Già la testimonianza dell’obiettore sarà tanto più credibile e percepita in termini positivi se troverà corrispondenza in un impegno civile, volontario e gratuito, a favore della vita, nelle condizioni - le più diverse - di disagio e fragilità, nelle quali essa necessita di una reale, fraterna solidarietà umana.

Ma soprattutto, il presupposto da cui deve muovere ogni autentica forma di obiezione di coscienza non è tanto, o soltanto,etico, ma prima di tutto ontologico e dianoetico: «dovrà cioè porsi non [solo] come rivendicazione di valori, ma come difesa della stessa verità»[81]. Infatti, rispetto alla realtà indifesa dell’embrione o valgono considerazioni ontologiche o in base a criteri utilitaristici l’embrione «non amato» ben poco varrà[82]. Per questo, molto appropriatamente, di fronte all’embrione si è individuata nella categoria della «contemplazione sapienziale» quella che meglio sa coglierne la «meraviglia scientifica e [il] mistero esistenziale»[83].

È questo esattamente lo sguardo contemplativo cui richiama l’Evangelium vitae, per saper vedere la vita nella sua profondità[84].

L’enciclica descrive anche come, in base alla rivelazione biblica, Dio abbia posto l’uomo al vertice della creazione[85] e, a commento, cita un passo molto bello di Sant’Ambogio, in cui l’uomo viene raffigurato come l’unica creatura nella quale il Signore trovò il proprio riposo, al termine dell’opera creatrice: Egli si riposò «nell’intimo dell’uomo, si riposò nella sua mente e nel suo pensiero»[86]. È questo propriamente l’atteggiamento contemplativo: prima del Creatore, che vede la bontà dell’opera sua[87]; poi dell’uomo, che, in reverente silenzio, ammira anch’egli lo spettacolo della creazione e, trovandosi di essa alla sommità, esclama stupito: «che cos’è l’uomo perché te ne ricordi e il figlio dell’uomo perché te ne curi’ Eppure l’hai fatto di poco meno degli angeli, di gloria e di onore l’hai coronato»[88].



Il fondamento ultimo della cultura della vita, presupposto dell’obiezione di coscienza che ne derivi, sta proprio in ciò: nel riconoscere, nel contemplare, nel testimoniare, prima ancora di ogni regola etica che pur ne consegua, la verità e la bellezza della vita.

[1] J. MARITAIN, Man and the State, Chicago, 1951, trad. it. (dalla quale cito), L’uomo e lo Stato, Milano, Vita e Pensiero, 1975, pp. 69-70.

[2] Cfr., tra i più recenti ed organici interventi sulla materia, GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica Centesimus annus, 1° maggio 1991, nn. 46-47. Per una visione diacronica dell’evolversi del pensiero cattolico e del Magistero ecclesiastico sul tema della democrazia, cfr. P. SCOPPOLA, La democrazia nel pensiero cattolico del Novecento, in Storia delle idee politiche economiche e sociali, a cura di L. Firpo, Torino, UTET, 1973, pp. 109-190; A. ACERBI, Chiesa e democrazia, Milano, Vita e Pensiero, 1991; recentemente, cfr. G. DALLA TORRELa città sul monte, Roma, AVE, 1996, p. 188 e ss.

[3] GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica Evangelium vitae, 25 marzo 1995, n. 70.

[4] Cfr. Evangelium vitae, n. 95; C. M. MARTINI, ‘Il Vangelo della vita’, Milano, Centro Ambrosiano, 1992, p. 40.

[5] Cfr. Evangelium vitae, n. 101. Osserva opportunamente G. COLZANI, Il vangelo della vita, una sfida alla cultura contemporanea, in Il Mulino, XLIV (1995), p. 688, che il problema posto dal Pontefice circa i limiti della democrazia e riguardo a come operare all’interno di una «democrazia imperfetta in ordine al suo futuro e al suo avvenire», si pone «in un quadro di partecipazione democratica a un futuro inteso come futuro di tutti, non in un quadro di alternativa o di sabotaggio della società».

[6] Cfr. Evangelium vitae, n. 98.

[7] Cfr. ibidem, rispettivamente, n. 73 e n. 74. Come osserva esattamente S. BERLINGÒ, Ordine etico e legge civile: complementarietà e distinzione (relazione svolta al XLV Convegno nazionale di studio dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, dedicato al tema La vita e il diritto, Perugia, 1 - 3 dicembre 1995, i cui Atti saranno pubblicati presso Giuffrè, Milano), è lo stesso Pontefice «ad appellarsi, come estremo rimedio, a ciò che potrebbe essere definito il frutto maturo delle democrazie occidentali, l’obiezione di coscienza intesa quale ultima risorsa di senso, per contrastare lo strapotere di quelle stesse democrazie» (così a conclusione del § 3 della relazione citata, che per cortesia dell’Autore ho potuto leggere nel testo dattiloscritto).

[8] V. POSSENTI, L’obiezione di coscienza oggi: elementi di analisi, in Realtà e prospettive dell’obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti, a cura di B. Perrone, Milano, Giuffrè, 1992, p. 174.

[9] J. MARITAIN, op. cit., p. 175. Sul rapporto tra democrazia, diritti umani e obiezione di coscienza, mi permetto di rinviare al mio studio Obiezione di coscienza e Stato democratico, in Iustitia, XLV (1992), pp. 78-95, e alla voceObiezione di coscienza, da me scritta per il Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile, vol. XII, Torino, UTET, 1995, pp. 518-551.

[10] È questo il primo riconoscimento espresso della legittimità di questa forma di obiezione di coscienza. Il Magistero di poco precedente (Pio XII, Radiomessaggio del 23 dicembre 1956, in Acta Apostolicae Sedis, XXXXIX (1957), p. 19) si era espresso in termini ancora negativi.

[11] I più significativi documenti del Magistero, successivi al Concilio Vaticano II, sul tema dell’obiezione di coscienza, sono recensiti da R. BERTOLINO, L’obiezione di coscienza, in Il diritto ecclesiastico, XCIV (1983), I, p. 341 e ss., cuiadde il documento di lavoro della Pontificia Commissione «Iustitia et pax», La Chiesa e i diritti dell’uomo, del 10 dicembre 1974, in Enchiridion Vaticanum, vol. V, Bologna, Dehoniane, 1979, p. 554 e ss.; la notificazione della Presidenza della CEIRiflessioni e risposte dopo la legalizzazione dell’aborto, del 1° luglio 1978, in Enchiridion CEI, vol. II, Bologna, Dehoniane, 1985, p. 1150 e ss.; l’istruzione pastorale del Consiglio permanente della CEI, Comunità cristiana e l’accoglienza della vita umana nascente, dell’8 dicembre 1978, ibidem, p. 1174 e ss.; l’istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede, Donum vitae, del 2 febbraio 1987, in Acta Apostolicae Sedis, LXXX (1988), p. 70 e ss., segnatamente p. 100 [Enchiridion Vaticanum, vol. X, Bologna, Dehoniane, 1989, p. 818 e ss., segnatamente pp. 890-891]; la nota pastorale della Commissione ecclesiale «Giustizia e pace» della CEI, Educare alla legalità, del 4 ottobre 1991, al n. 14, di cui si dirà più ampiamente nel testo.

[12] Si sogliono citare gli episodi delle levatrici d'Egitto, riguardo all'ordine del Faraone di uccidere tutti i neonati maschi ebrei (Es 1, 17, citato anche nell’Evangelium vitae, al n. 73); dei profeti 'dissenzienti' rispetto ai poteri egemoni, sia regali che sacerdotali (1 Re 18, 17; 2 Sam 12, 17; Ger 37); Daniele e i suoi compagni disobbediscono all'ordine idolatrico assiro (Dn 3); Tobia trasgredisce le norme ingiuste (Tb 1, 17-19); i sette fratelli Maccabei (e la loro madre) subiscono l'atroce martirio del re Antioco per non disobbedire alla legge divina che vietava loro di cibarsi delle carni suine (2 Mac 7). Tutti costoro testimoniano il diritto-dovere al dissenso e la priorità assiologica del ‘cuore’ - termine equivalente, nel lessico dell'Antico Testamento, a ‘coscienza’ - sulle leggi che ne contrastino l'imperativo: cfr. G. MATTAI, Obiezione e dissenso, in Nuovo Dizionario di Teologia Morale, a cura di F. Compagnoni, G. Pinna e S. Privitera, Cinisello Balsamo (MI), Paoline, 1990, p. 819; C.M. MARTINI, La Chiesa opera a favore della interiorità, in Realtà e prospettive dell’obiezione di coscienza, cit., p. 445; cfr. pure A. POOL, L’obiezione di coscienza nella Bibbia ebraica, in I cristiani e l’obiezione di coscienza al servizio militare, a cura di A. Cavagna, Bologna, Dehoniane, 1992, p. 13 e ss.

[13] At 5, 29, cui si riferisce anche l’Evangelium vitae, al n. 73; per l'indicazione di altri luoghi in cui viene individuata la fondazione evangelica delle obiezioni di coscienza, cfr. G. MATTAI, op. e loc. cit., e, ampiamente, R. PETRAGLIO,Obiezione di coscienza. Il Nuovo Testamento provoca i cristiani, Bologna, Dehoniane, 19842; ID., L’obiezione di coscienza e il Nuovo Testamento, in I cristiani e l’obiezione di coscienza al servizio militare, cit., p. 23 e ss.

[14] Secondo R. VENDITTI, L'obiezione di coscienza al servizio militare, Milano, Giuffrè, 19942, p. 39 e ss., nella società antica l'obiezione di coscienza comparve soprattutto in seguito all'avvento del cristianesimo, del quale l'imperativa distinzione tra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio (e perciò a Cesare non può essere tributato), pose le prime ed essenziali basi sia della libertà di coscienza che della laicità dello Stato, sottraendo la religione alla politica. Dello stesso Autore cfr. pure Le ragioni dell'obiezione di coscienza, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1986, pp. 7, 34, 60-61; cfr. inoltre P.A. GRAMAGLIA, L’obiezione di coscienza nei primi secoli della chiesa, in I cristiani e l’obiezione di coscienza al servizio militare, cit., p. 47 e ss.

[15]Cfr. F. D'AGOSTINO, L'obiezione di coscienza nella prospettiva di una società democratica avanzata, in Il diritto ecclesiastico, CIII (1992), I, p. 67; G. GARANCINI, Diritto di resistenza, disobbedienza civile, obiezione di coscienza: profili storici, in Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza, cit., pp. 76, 80 e ss.; CEI, Educare alla legalità, cit., n. 14.

[16] Cfr. J. MARITAIN, Humanisme integral, Paris, 1936, trad. it., Umanesimo integrale, Roma, Borla, 1980, p. 298 e ss., il quale, proprio in riferimento a San Tommaso Moro, significativamente annota come egli «avrebbe del resto ritenuto presunzione affrontare la gloria d’essere decapitato per Dio, prima di avere esauriti gli altri mezzi per terminare onorevolmente il suo processo» (ibidem, p. 300).

[17] F. D’AGOSTINO, op. cit., p. 66. «L’obiezione quindi - prosegue l’Autore - fa perno sull’idea che la verità (del diritto) non sia un prodotto dell’attività politica del detentore del potere, quanto un suo presupposto» (ibidem, pp. 66-67; cfr. pure p. 80).

[18] F. D’AGOSTINO, Obiezione di coscienza e verità del diritto tra moderno e postmoderno, in Quederni di diritto e politica ecclesiastica, 1989/2, p. 4. Queste considerazioni, coerenti - come si avrà modo di rilevare infra nel testo - con il Magistero ecclesiale, hanno peraltro una valenza che appartiene alla realtà strutturale ed ontologica dell’obiezione in sé, a prescindere dalle motivazioni che specifiamente la sostengano, siano esse ‘laiche’ o ‘religiose’.

[19] GELASIUS PP., Epistula VIIIAd Anastasium imperatorem, anno 495, in J. P. MIGNE, P. L., LIX, col. 42.

[20] X, 2, 13, 13, cit. in R. BERTOLINO, Il nuovo diritto ecclesiale tra coscienza dell’uomo e istituzione, Torino, Giappichelli, 1989, p. 116.

[21] II sent., dist. XXXIX, a. 1, q. 3, ad 3 neg., cit. in G. LO CASTRO, Legge e coscienza, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1989/2, p. 46.

[22] Summa Theologiae, IIª-IIae , q. 104, art. 5.

[23] Cfr. il n. 1 della nota pastorale.

[24] Tutte le citazioni dalla nota pastorale riguardanti l’obiezione di coscienza sono tratte dal n. 14 della medesima.

[25] Cfr. Evangelium vitae, n. 56.

[26] Così R. BERTOLINO, ‘Sensus fidei’, carismi e diritto nel popolo di Dio, in Ius Ecclesiae, VII (1995), p. 190. Fondamentale, e ormai ‘classico’, il riferimento a J. H. NEWMAN, On Consulting the Faithful in Matters of Doctrine(1859-1871), che può leggersi nella trad. it. Sulla consultazione dei fedeli in materia di dottrina, Brescia, Morcelliana, 1991. Il carattere comunitario del sensus fidelium nulla toglie alla partecipazione personale, singolare del sensus fidei di ogni christifidelis, dimodoché anche l’obiezione di coscienza nei confronti della legge dello Stato conserverà la sua tipica natura di diritto personalissimo: sul carattere individuale dell’obiezione di coscienza, cfr. V. TURCHI, voce Obiezione di coscienza, cit., p. 530.

[27] Cfr. R. BERTOLINO, op. ult. cit., p. 192; cfr. pure ID., Libertà e comunione nel ministero di evangelizzazione, inMonitor Ecclesiasticus, 1991, I-II, pp. 112-113.

[28] Y. CONGAR, La Tradition et les traditions. Essai theologique, Paris, 1963, p. 91, cit. in R. BERTOLINO, ‘Sensus fidei’, carismi e diritto nel popolo di Dio, cit., p. 192.

[29] Cfr. Evangelium vitae, n. 61.

[30] Cfr. R. BERTOLINO, Il nuovo diritto ecclesiale tra coscienza dell’uomo e istituzione, cit., cap. III, La libertà di coscienza e il diritto all’obiezione nell’ordinamento giuridico della Chiesa, pp. 83-143; V. TURCHI, L’obiezione di coscienza nell’ordinamento canonico, in Archivio giuridico, CCXI (1991), pp. 229-285.

[31] Cfr. S. BERLINGÒ, Diritto canonico, Torino, Giappichelli, 1995, p. 205 e ss.

[32] Evangelium vitae, n. 29.

[33] Cfr. ibidem, n. 82; cfr. pure i nn. 2, 57, 60, 62, 65, 70, 91 e 101; riguardo alla dignità, inviolabilità e sacralità della vita e della persona umana, cfr. in particolare i nn. 2, 19, 20, 40 e 53.

[34] Donde la laicità del diritto, il cui compito è di riconoscere all’uomo ciò che gli è dovuto in quanto tale, in virtù della sua dignità di essere umano: cfr. F. D’AGOSTINO, Ripensare la laicità: l’apporto del diritto, in Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell’esperienza giuridica contemporanea, a cura di G. Dalla Torre, Torino, Giappichelli, 1993, pp. 49-51.

[35] Y. CONGAR, Jalons pour une théologie du laïcat, Paris, Les Éditions du Cerf, 1953, p. 43, cit. in F. D'AGOSTINO,Ripensare la laicità: l'apporto del diritto, cit., p. 41.

[36] Sull’elaborazione del concetto di obiezione umana, mi permetto di rinviare al mio studio su Ragioni ‘laiche’ e ‘religiose’ dell’obiezione di coscienza, in corso di stampa sulla rivista Archivio giuridico.

[37] Sulle quali riferisce, e alle quali replica, G. DALLA TORRE, L’Enciclica, il magistero e l’ordinamento italiano, inIustitia, XLVIII (1995), pp. 105-108.

[38] R. PRODI, Il pluralismo e la coscienza (Intervista a cura di G. Brunelli), in Il Regno. Attualità, 1995, p. 196. L’attuale capo del Governo italiano così progue, sul medesimo tema: «Non credo in ogni caso che l’obiezione di coscienza sul problema dell’aborto e della difesa della vita possa essere separata dal problema generale dell’obiezione di coscienza maturata nella civiltà occidentale proprio nei confronti dell’esperienza dei totalitarismi: la stessa democrazia è difficilmente spiegabile senza l’obiezione di coscienza, cioè senza l’ancoraggio della propria responsabilità sociale, giuridica e politica a un sistema di valori etici riconosciuti come doverosi. Questo è anche il messaggio che ci giunge dal versante laico non-integralista, da un maestro come Norberto Bobbio».

[39] GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti al convegno di studi su «Il diritto alla vita e l’Europa», 18 dicembre 1987, in Insegnamenti, X (1987), p. 1446. Item in Evangelium vitae, n. 101.

[40] Cfr. G. DALLA TORRE, Bioetica e diritto. Saggi, Torino, Giappichelli, 1993, p. 11 e ss., 107 e ss.; cfr. pure AA.VV.,Obiezione di coscienza sanitaria un dovere verso l’uomo (Atti del convegno nazionale svoltosi a Torino nei giorni 26 e 27 novembre 1983), Roma, Palombi, s. d.; AA.VV., Obiezione di coscienza e aborto, a cura di A. Fiori ed E. Sgreccia, Milano, Vita e Pensiero, 1978.

[41] Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, istruzione Donum vitae, in Acta Apostolicae Sedis, LXXX (1988), p. 85 e ss.; L. LOMBARDI VALLAURI, Bioetica, potere, diritto, in Jus, XXXI (1984), spec. p. 62 e ss.; ID.,Manipolazioni genetiche e diritto, in Rivista di diritto civile, 1985, I, spec. p. 12 e ss.; ID., L’uomo non contemplato. Diritto, etica, bioetica, in Il Mulino, XXXVI (1987), pp. 606, 611, 613-614.

[42] Cfr. Evangelium vitae, nn. 58-67; AA.VV., Il dono della vita, a cura di E. Sgreccia, Milano, Vita e Pensiero, 1987. L’insegnamento della Chiesa in materia di aborto è stato dichiarato immutabile da Paolo VI nel discorso Ad italicos Iuris peritos catholicos qui XXIII Conventui, eorum favente Societate habito, interfuerunt, del 9 dicembre 1972, in Acta Apostolicae Sedis, LXIV (1972), p. 777 e ss.; cfr. pure Evangelium vitae, n. 62.

[43] Cfr., supra, § 2, e spec. nt. 11, in riferimento all’obiezione di coscienza.

[44] Per un esame dei profili soggettivi dell’obiezione all’aborto, in una prospettiva di diritto comparato, cfr. R. NAVARRO VALLS - J. MARTINEZ TORRON, Le obiezioni di coscienza. Profili di diritto comparato, con la collaborazione di R.P. Palomino e di V. Turchi, Torino, Giappichelli, 1995, p. 99 e ss.

[45] Cfr. Corte costituzionale, sent. 25 maggio 1987, n. 196, in Foro italiano, CXIII (1988) I, c. 758 e ss.

[46] G. DALLA TORRE, Bioetica e diritto, cit., p. 127 e ss.; S. MANGIAMELI, La ‘libertà di coscienza’ di fronte all’indeclinabilità delle funzioni pubbliche (a proposito dell’autorizzazione del giudice tutelare all’interruzione della gravidanza della minore), in Giurisprudenza costituzionale, XXXIII (1988), II, p. 523 e ss.

[47] Cfr. CEI, Comunità cristiana e accoglienza della vita umana nascente, 8 dicembre 1978, al n. 49, loc. cit., p. 1197. Nella stessa istruzione, al n. 48, loc. cit., p. 1196, si richiede il riconoscimento dell’obiezione di coscienza per il personale amministrativo coinvolto nelle procedure abortive.

[48] Cfr. R. NAVARRO VALLS - J. MARTINEZ TORRON, Le obiezioni di coscienza. Profili di diritto comparato, cit., p. 106; cfr. pure Evangelium vitae, n. 13. Anche nei paesi dove non è consentita la vendita di siffatti prodotti farmaceutici può tuttavia configurarsi la situazione del farmacista che, chiamato a spedire una ricetta formalmen­te regolare (il che per lui rappresenta un obbligo), ne rilevi l’effettiva funzione, strumentalmente diretta a prescrivere un farmaco utiliz­zato per fini abortivi, anziché per le dichiarate fina­lità terapeutiche, ponendosi, anche in tale ipotesi, il problema dell’obiezione di coscienza: cfr. G. DALLA TORRE, Bioetica e diritto, cit., p. 131 e ss.; V. MANFRINI, L'obiezione farma­ceutica, in Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza, cit., p. 375 e ss.

[49] Cfr. Evangelium vitae, n. 74.

[50] Cfr. CEI, Comunità cristiana e accoglienza della vita umana nascente, n. 42, loc. cit., p. 1194.

[51] Conformemente a quanto espresso dall’istruzione citata alla nota precedente, al n. 44, loc. cit, p.1195; item nella notifivazione Riflessioni e risposte dopo la legalizzazione dell’aborto, loc. cit., pp. 1151-1152.

[52] Come avviene, ad esempio, nel caso della legge italiana (L. 22 maggio 1978, n. 194), che - in base al combinato disposto degli artt. 9, 1° e 6° comma, 5, 1° e 2° comma - estromette il medico obiettore da ogni attività di tipo consultivo-dissuasivo: cfr., in tal senso, G. DALLA TORRE, Bioetica e diritto, cit., pp. 126-127; R. VENDITTI, Le ragioni dell’obiezione di coscienza, cit., pp. 50-51; V. TURCHI, voce Obiezione di coscienza, cit., p. 539. Ritengono invece ammissibile, già de lege lata, la partecipazione del medico obiettore alla fase dissuasiva, C. CASINI - F. CIERI, La nuova disciplina dell’aborto (Commento alla legge 22 maggio 1978, n. 194), Padova, CEDAM, 1978, pp. 101-102.

[53] Arg. ex Evangelim vitae, n. 63; cfr. pure Donum vitae, parte I, n. 2.

[54] Cfr. Evangelium vitae, n. 63; più dettagliatamente, Donum vitae, parte I, nn. 3-6.

[55] Il recente documento del COMITATO NAZIONALE [ITALIANO] PER LA BIOETICA, Identità e statuto dell’embrione umano, diffuso - successivamente ai lavori di questo Simposio - in data 27 giugno 1996, al punto 9.2.2.2, lett. e), prevede il diritto all’obiezione di coscinza per i ricercatori eventualmente coinvolti in programmi di sperimentazione su embrioni. La sperimentazione sarebbe comunque consentita solo nel caso di «embrioni freschi obiettivamente giudicati inadatti al trasferimento, applicando alla loro utilizzazione le condizioni vigenti per il prelievo di organi da individui cerebralmente morti» (punto 9.2.2.1) e di «embrioni crioconservati, purché sia decorso il termine fissato per la loro conservazione a fini riproduttivi, e purché il loro ulteriore sviluppo non venga protratto al di là del tempo in cui, nel caso di sviluppo normale, tali embrioni avrebbero potuto essere impiantati» (punto 9.2.2.2, che detta anche ulteriori condizioni di legittimità per l’eventuale sperimentazione). Tale possibilità di intervento sperimentale sugli embrioni è tuttavia ritenuta ammissibile solo da alcuni componenti del Comitato (cfr., al riguardo, anche la Dichiarazione suppletiva di L. BARBERIO CORSETTI et alii, allegata al docucento citato), il quale peraltro, nel suo insieme, ritiene in ogni caso doversi trattare di un’ipotesi  di sperimentazione «eccezionale e transitoria», dovuta all’esistenza, di fatto, di embrioni «soprannumerari», che in futuro dovrebbe essere vietata (cfr. la conclusione del punto 9).

[56] Per queste nozioni cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, Bioetica, potere, diritto, cit., p. 55; cfr. pure M. COMPORTI,Ingegneria genetica e diritto. Profili costituzionalistici e civilistici, in AA.VV., Manipolazioni genetiche e diritto, Milano, Giuffrè, 1986, p. 168.

[57] Come ha esattamente dimostrato L. LOMBARDI VALLAURI, op. ult. cit., p. 75 e ss., l’obiezione all’aborto non può essere considerata norma eccezionale del sistema giuridico, costituendo invece l’aborto eccezione rispetto al principio di tutela della vita: perciò le norme sull’obiezione di coscienza rappresentano un’eccezione all’eccezione (l’aborto) e quindi un ritorno alla regola (il diritto alla vita). Non possedendo carattere eccezionale (ma al contrario essendo espressive, esse stesse, di un principio fondamentale - sacrificato dall’aborto - di cui operano il ripristino), sono congruamente e perfettamente estensibili analogicamente. Tant’è che per questo tipo di obiezione si è ritenuto preferibile parlare diobiezione di legalità: cfr. R. NAVARRO VALLS - J. MARTINEZ TORRON, Le obiezioni di coscienza. Profili di diritto comparato, cit., p. 109.

[58] Riconosciuta dalla quasi totalità delle legislazioni statali che legalizzano l’aborto: cfr. R. BOTTA, Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile, Torino, Giappichelli, 1994, p. 238 e ss.; R. NAVARRO VALLS - J. MARTINEZ TORRON, Le obiezioni di coscienza. Profili di diritto comparato, cit., p. 101 e ss.;

[59] Mi permetto - parlando di sola possibilità - di essere (su questo punto) ancor più esigente dell’Evangelium vitae, n. 60, che al riguardo richiede la sola probabilità.

[60] L. LOMBARDI VALLAURI, L’uomo non contemplato. Diritto, etica, bioetica, cit., p. 606. Con analoghe motivazioni, A. PORCARELLI, Un dibattito per capire, in I martedì, XVIII (1994), n. 122, p. 50, sostiene che «il fatto di operare un intervento distruttivo su un essere umano di cui esiste anche solo il sospetto che potrebbe trattarsi di una persona, è sempre gravemente illecit(o): per astenersi dall’agire in modo distruttivo su di un essere vivente non è necessaria la certezza assoluta che egli non sia una persona umana, ma è più che sufficiente un fondato sospetto che potrebbe esserlo; se un cacciatore vede un cespuglio che si muove in lontananza e non è assolutamente certo che lì dietro non può esserci un uomo, tutto farà meno che sparare su ciò di cui ancora ignora la natura». Sul punto, in senso conforme, cfr. pure F. D’AGOSTINO, Etica della fecondazione assistita, in La fecondazione assistita, a cura del COMITATO NAZIONALE [ITALIANO] PER LA BIOETICA, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1995, p.138; COMITATO NAZIONALE [ITALIANO] PER LA BIOETICA, Identità e statuto dell’embrione, cit., punto 7.2; L. BARBERIO CORSETTI et aliiDichiarazione suppletiva, cit., punto 6. In tema di aborto, la CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, nella dichiarazione De abortu procurato, del 18 novembre 1974, in Acta Apostolicae Sedis, LXVI (1974), al n. 13, p. 739, aveva già attestato che «dal punto di vista morale, questo è certo: anche se ci fosse un dubbio concernente il fatto che il frutto del concepimento sia già una persona umana, è oggettivamente un grave peccato osare di assumere il rischio di un omicidio».

[61] Cfr. AA.VV., Il valore della vita. L’uomo di fronte  al problema del dolore, della vecchiaia, dell’eutanasia, Atti del 54° corso di aggiornamento culturale dell’Univerità Cattolica, Roma, 2-7 settembre 1984, Milano, Vita e Pensiero, 1985.

[62] Cfr. V. TURCHI, Valori ‘laici’ e ‘religiosi’ dell’obiezione di coscienza, cit., § 5; ID., Obiezione di coscienza, cit., p. 525.

[63] Cfr. Evangelium vitae, nn. 64-67.

[64] Evangelium vitae, n. 74. Deve ritenersi illegittima, perché lesiva dei principi di libertà di coscienza e di eguaglianza, la prassi amministrativa di inserire, nei bandi di concorso per l’assunzione di personale ospedaliero nei reparti di ginecologia, la clausola di esclusione degli obiettori: cfr. V. TURCHI, Diritto italiano, in R. NAVARRO VALLS - J. MARTINEZ TORRON, Le obiezioni di coscienza. Profili di diritto comparato, cit., p. 120, cui rinvio anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

[65] Donum vitae, parte II, loc. cit., pp. 85-86.

[66] Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, L’uomo non contemplato. Diritto, etica, bioetica, cit., p. 609. Per un’analitica ed aggiornata descrizione delle tecniche di riproduzione assistita, cfr. COMITATO NAZIONALE [ITALIANO] PER LA BIOETICA, La fecondazione assistita, cit., cap. I, Problemi della sterilità e tecniche di fecondazione assistita, a cura di Bompiani, Cittadini, De Cecco, Flamigni, Isidori, Menchini Fabris e Coghi, pp. 11-46.

[67] Senza entrare nella trattazione del necessario carattere sacramentale del matrimonio tra battezzati (can. 1055, C.I.C.), vorrei osservare che anche in base alla ‘morale naturale’ il luogo d’elezione dell’amore coniugale è il matrimonio, istituto ‘naturale’ (oltre che elevato da Cristo a sacramento), in cui gli ‘amanti’ diventano, per l’appunto, ‘coniugi’.

[68] Cfr. can. 1061, C.I.C.

[69] Cfr. can. 1056, C.I.C.; Donum vitae, II, n. 2.

[70] Vale d’altra parte, anche in questo caso, il riferimento alla famiglia come ‘società naturale’ fondata sul matrimonio.

[71] Peraltro, in maniera analoga, dovrebbe allora porsi il problema dell’obiezione di coscienza anche rispetto ad altre attività professionali il cui esercizio può parimenti estrinsecarsi in attività contrastanti con le proprietà essenziali del matrimonio: tipico il caso dell’avvocato, patrocinatore in una causa di divorzio. Per un’ipotesi di questo genere, cfr. P. MONETA, Stato sociale e fenomeno religioso, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 197-198.

[72] Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, Bioetica, potere, diritto, cit., p. 62 e ss.; ID., Manipolazioni genetiche e diritto, cit., p. 12; ID., L’uomo non contemplato. Diritto, etica, bioetica, cit., p. 611; cfr. pure D. TETTAMANZI, Aspetti etici della fecondazione extra-corporea, in Fecondazione artificiale embryotransfer. Problemi biologici, clinici, giuridici, etici, a cura di G. Zuanazzi, Verona, Cortina International, 1986, p. 113 e ss.; A. BOMPIANI, Profili etico-giuridici per una possibile normazione sulla procreazione artificiale umana, in La cultura della vita. Dalla società tradizionale a quella postmoderna, a cura di P. Donati, Milano, Angeli, 1989, p.247; E. SGRECCIA, Problemi etici della fecondazione artificiale, in COMITATO NAZIONALE [ITALIANO] PER LA BIOETICA, La fecondazione assistita, cit., pp. 173-174. Occorre inoltre precisare che l’obiezione di coscienza, se intesa come forma di obbedienza ai principi costitutivi deldiritto contro l’ingiustizia di una legge, dovrebbe riguardare imperativi assolutamente incondizionati (come il comandamento di non uccidere la vita innocente), non tutti i precetti morali, i quali, a livello giuridico, possono avere diversa cogenza, o anche non averne alcuna (cfr. F. D’AGOSTINO, Etica della fecondazione assistita, cit., p. 140 e ss., e, più in generale, ID., Ordinamento giuridico ed etica, in Nuovo Dizionario di Teologia Morale, a cura di F. Compagnoni, G. Pinna e S. Privitera, Cinisello Balsamo (Milano), Edizioni Paoline, 1990, p. 861 e ss.). Del resto, il principio familiarista subisce talune eccezioni anche in diritto canonico (ad es., in tema di indissolubilità del matrimonio: cfr. can 1142 e ss., C.I.C.; 854 e ss., C.C.E.O.), contrariamente a quello - personalista - dell’assoluto rispetto del diritto alla vita (cfr. can. 1388, C.I.C.; can. 1450, § 2, C.C.E.O.). Rimane, secondo me, da approfondire ulteriormente il problema se, nella riprovazione ex parte Ecclesiae delle leggi civili che attentano il principio familiarista (come quelle sul divorzio), debba ritenersi inclusa anche la doverosità di sollevare obiezione di coscienza da parte di chi, in modo prossimo, vi si trovi a cooperare (per un’ipotesi di tal genere, cfr. la nota precedente). Dal punto di vista della legislazione statale, si può comunque segnalare come l’Human Fertilisation and Embryology Act, approvato nel Regno Unito nel 1990, alla 38ªsection, riconosca un diritto molto esteso all’obiezione di coscienza, in riferimento ad ogni attività prevista nello stessoAct. In modo analogo dispone l’art. 24 della legge n. 10163 del 1984 dello Stato del Victoria (Australia). Dal canto loro, la legge federale austriaca sulla riproduzione assistita del 1992, all’art. 6, e la legge tedesca sulla tutela degli embrioni del 13 dicembre 1990, all’art. 10, statuiscono il carattere non obbligatorio, per il personale medico-sanitario, della partecipazione ad interventi di riproduzione assistita. Per tali riferimenti normativi, di utile consultazione il volume intitolato La legislazione straniera sulla procreazione assistita, edito a cura del COMITATO NAZIONALE [ITALIANO] PER LA BIOETICA, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, s.d., ma 1992.

[73] Cfr. Donum vitae, II, n. 6. Generalmente viene ricondotta a questa ipotesi il c.d. GIFT (gametes intra falopian tranfer); più in generale, sulle tecniche di inseminazione in vivo omologhe, cfr. A. BOMPIANI, Profili etico-giuridici per una possibile normazione sulla procreazione artificiale umana, in La cultura della vita. Dalla società tradizionale a quella postmoderna, cit., p. 247; G. CONCETTI, Le esigenze dell’ordine morale e le direttive della Chiesa, in Bambini in provetta (Inseminazione artificiale e fertilizzazione in vitro), a cura di G. Concetti, Roma, Logos, 1986, pp. 108, 120-122.

[74] Cfr. D. TETTAMANZI, Fecondazione artificiale e ‘immagine’ di famiglia, in Il dono della vita, cit., p. 131. D’altra parte, come esattamente osserva F. D’AGOSTINO, Dalla bioetica alla biogiuridica, in AA.VV., Bioetica, a cura di C. Romano e G. Grassani, Torino, UTET, 1995, p. 203, nota 21, «la fecondazione artificiale omologa non incrina affatto il principio di familiarità: il nascituro ha un’identità familiare assolutamente certa».

[75] Donum vitae, II, n. 5.

[76] Ibidem, II, n. 7.

[77] Ibidem, II, n. 8.

[78] L. LOMBARDI VALLAURI, Bioetica, potere, diritto, cit., p. 67. Il medesimo Autore in L’uomo non contemplato. Diritto, etica, bioetica, cit., p. 606, deriva dal «nesso essenziale tra dono della vita e dono di sé nell’amore coniugale responsabile e nell’atto sessuale unitivo, una giustificata diffidenza verso la fecondazione in vitro anche omologa, anche - in ipotesi - non lesiva dell’embrione, diffidenza che può [...] essere superata solo in vista del bene di un rapporto coniugale altrimenti sterile e quindi comportante scissione completa, lungo tutta la vita, tra momento sessuale unitivo e momento procreativo»; tale ipotesi si realizzerebbe nella fecondazione per vitrum, dove il superamento della sterilità ottenuto attraverso la fecondazione e il contestuale impianto di un embrione fin dall’inizio unicamente e sicuramente destinato a nascere e a vivere, significherebbe il «prolungamento della reciproca donazione completa dei coniugi, unico capace di restituire globalmente alla loro unione sessuale la valenza procreativa di servizio alla vita», (ibidem, p. 613), conferendo «significato e pienezza anche a tutti gli atti sessuali di cui è intessuta l’unitività amorosa del rapporto sterile» (ID., Manipolazioni genetiche e diritto, cit., p. 14); peraltro vengono anche precisate le strette «condizioni teoriche, tutt’altro che facili a realizzarsi in pratica» richieste: impossibilità di ricorrere ad altri metodi quali il GIFT; ragionevole probabilità che l’embrione giunga effettivamente a nascere; esclusione della fecondazione di embrioni ‘soprannumerari’, sacrificati o strumentalizzati; rispetto assoluto della vita dell’embrione anche quando risulti portatore di caratteristiche non desiderate quali handicap, malattia, malformazione (ID., L’uomo non contemplato. Diritto, etica, bioetica, cit., p. 613). Conforme J. REITER, Medicina della riproduzione, in Dizionario delle questioni religiose del nostro tempo, a cura di U. Ruh, D. Seeber, R. Walter (edizione italiana a cura di G. Francesconi), Brescia, Queriniana, 1992, p. 296. G. DAMMACCO,Manipolazioni genetiche, procreazione artificiale e diritto canonico: contributo per una lettura dell’istruzione Donum vitae, in Diritto di famiglia e delle persone, XVI (1987), p. 1086, pur non affrontando analiticamente questa problematica, ritiene che nell’istruzione Donum vitae «se è vero che il giudizio in alcuni casi specifici considerati non è suscettibile di mutamento, è altrettanto vero che in altri casi (come ad esempio nel caso della fecondazione omologa in relazione alle ipotesi di sterilità) sono possibili ulteriori approfondimenti». Si esprimono nel senso della legittimità di una legislazione civile che ammetta la fecondazione assistita omologa F. D’AGOSTINO, Etica della fecondazione assistita, cit., p. 142; E. SGRECCIA, Problemi etici della fecondazione artificiale, cit., p. 173. Infine, è appena il caso di rilevare come la «sterilità» cui si fa riferimento in apertura della presente nota debba intendersi riferita all’atto sessuale e non al rapporto matrimonioale della coppia, già espressivo di per sé di valori e significati, anche se non biologicamente generativo (cfr., per tutti, Gaudium et spes, n. 50, ultimo capoverso). Del resto, le varie tecniche di procreazione assistita, per quanto evolute, non sempre sono in grado di porre rimedio alle patologie di quella naturale, ma non per questo vengono meno validità e valore del rapporto coniugale; così come, per altro verso, ai coniugi resta sempre aperta la prospettiva - anch’essa espressiva di valori - dell’adozione.

[79] Cfr. CEI, Riflessioni e risposte dopo la legalizzazione dell’aborto, cit., n. 4.

[80] Cfr. Evangelium vitae, n. 75.

[81] F. D’AGOSTINO, Obiezione di coscienza e verità del diritto tra moderno e postmoderno, cit., p. 11.

[82] Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, Bioetica, potere, diritto, cit., p. 62. Sulla valenza ontologica, gnoseologica ed esistenziale dell’amore, cfr. ID., Amicizia, carità, diritto, Milano, Giuffrè, 1974, spec. p. 81 e ss.

[83] L. LOMBARDI VALLAURI, Bioetica, potere, diritto, cit., p. 79; ID., Manipolazioni genetiche e diritto, cit., pp. 22-23; ID., L’uomo non contemplato. Diritto, etica e bioetica, cit., pp. 611-612.

[84] Cfr. Evangelium vitae, n. 83; cfr. pure C.M. MARTINI, ‘Il Vangelo della vita’, cit., p. 29.

[85] Cfr. Evangelium vitae, n. 34.

[86] Exameron, VI, 75-76, in Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL), 32, 260-261; cfr. Evangelim vitae, n. 35.

[87] Cfr. Gen 1.

[88] Sal 8, 5-6.

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