Vis seminario di approfondimento sulla normativa in materia di immigrazione e asilo



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Seminario di approfondimento sulla normativa in materia di immigrazione e asilo




Roma, 12 febbraio 2004





Cittadinanza italiana

Profili riguardanti gli stranieri

(Documento elaborato dal Dipartimento Emigrazione - Immigrazione

dell’Inas Cisl nazionale)




La Cittadinanza italiana




Criteri prevalenti per l'attribuzione della cittadinanza

I criteri giuridici maggiormente utilizzati nelle legislazioni internazionali per attribuire la cittadinanza dalla nascita sono:



  • la nascita sul territorio nazionale (ius soli o diritto di suolo);

  • la trasmissione per filiazione ( ius sanguinis o diritto di sangue).

Per i paesi che applicano lo ius soli è cittadino originario chi nasce sul territorio dello Stato, indipendentemente della cittadinanza posseduta dai genitori.

La legge italiana ha accolto il criterio dello ius sanguinis secondo il quale è considerato italiano per nascita il figlio di padre italiano o di madre italiana , indipendentemente dal luogo di nascita.



Modi di acquisizione della cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si acquista per:




  • Filiazione ( ius sanguinis)

Il principio sancito dalla legge italiana è il seguente: è cittadino italiano dalla nascita il figlio di padre o di madre italiana. La trasmissione della cittadinanza ai figli per via paterna, se non si interrompe per perdita o rinuncia prima della nascita dei figli, sopravvive senza limiti di tempo e di generazione, mentre la trasmissione della cittadinanza per sola linea materna ( madre italiana e padre straniero) si verifica a partire dal 1° gennaio 1948.

Chi nasce in Italia da genitori italiani è riconosciuto automaticamente cittadino italiano mediante la dichiarazione di nascita all'Ufficio di stato civile del comune di residenza, entro 10 giorni dalla nascita.

Chi, invece, nasce ed è residente all'estero e possiede anche la cittadinanza straniera del paese di nascita, pur essendo cittadino italiano dalla nascita, deve chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.


  • In caso di residenza all'estero: la procedura di riconoscimento deve essere iniziata, su istanza del richiedente, nel Consolato italiano del luogo di residenza, corredata da documentazione legalizzata e tradotta in lingua italiana.

  • In caso di residenza in Italia : chi arriva in Italia con passaporto straniero deve innanzitutto ottenere un permesso di soggiorno di tre mesi ( secondo quanto previsto da una recente circolare del Ministero dell’Interno il permesso di soggiorno di tre mesi – di solito permesso di soggiorno per turismo – consente l’iscrizione anagrafica sul territorio italiano previa dimostrazione dell’origine italiana) . La richiesta di riconoscimento della cittadinanza deve essere presentata presso lo stesso Comune , corredata dai documenti dimostranti la ascendenza iuris sanguinis, compreso il permesso di soggiorno e il certificato di residenza in Italia.




  • Nascita in Italia ( ius soli)

E’ considerato italiano dalla nascita:

  • chi nasce sul territorio italiano da genitori ignoti o apolidi;

  • chi è nato in Italia da genitori stranieri la cui legge nazionale non prevede l'attribuzione automatica della cittadinanza ai figli nati all'estero. Il figlio nato in Italia da genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana solo nel caso che la legge del paese di origine dei genitori vieti espressamente la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero;

  • il minore trovato in una condizione di abbandono sul territorio italiano, purché privo di un'altra cittadinanza.



  • Riconoscimento di paternità o maternità e dichiarazione giudiziale della filiazione

E' cittadino italiano dalla nascita il figlio minorenne riconosciuto dal padre o dalla madre italiana , anche nel caso di dichiarazione giudiziale della filiazione. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne mantiene la propria cittadinanza, ma può dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento .


  • Adozione

Il minore straniero adottato da un cittadino italiano ( è sufficiente che sia italiano solo uno dei genitori adottivi) acquista automaticamente la cittadinanza italiana.

Se l'adottato è maggiorenne può acquistare la cittadinanza per naturalizzazione ordinaria dopo cinque anni di residenza legale in Italia. Se l'adozione viene revocata per colpa dell'adottato, questo perde la cittadinanza italiana semprechè sia in possesso di altra cittadinanza .





  • Trasmissione di diritto al figlio minore (iuris communicatio)

Lo straniero che diventa italiano per naturalizzazione, oppure l'ex cittadino italiano che riacquista la cittadinanza italiana trasmette automaticamente la cittadinanza al proprio figlio minore di 18 anni, se convive stabilmente con tale figlio alla data di acquisto della cittadinanza. Il figlio, una volta divenuto maggiorenne, può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un'altra cittadinanza.

La richiesta di attribuzione della cittadinanza a favore del figlio minorenne va effettuata dal genitore presso l’autorità consolare o l’ufficio di stato civile, presentando l’atto di nascita del figlio e i certificati di residenza e stato di famiglia.


Se il figlio è maggiorenne al momento dell'acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore questo non acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana .

Il figlio maggiorenne dello straniero che diventa italiano può accedere alla cittadinanza attraverso la procedura di naturalizzazione dopo dieci anni di residenza legale in Italia.

Il figlio maggiorenne di ex cittadino italiano può dichiarare di acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge se è in possesso dei requisiti previsti dalla legge; in caso contrario, può inoltrare domanda di naturalizzazione italiana dopo tre anni di residenza legale in Italia.



  • Beneficio di legge per discendenza da ex-cittadini italiani

Lo straniero o apolide che ha un genitore o un nonno, materno o paterno, già cittadino italiano per nascita può conseguire, previa apposita dichiarazione, la cittadinanza italiana se si verificano uno dei seguenti requisiti:

  • presta effettivo servizio militare; si tratta del compimento della ferma di leva o di servizio equiparato;

  • assume un impiego pubblico, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato italiano; si tratta di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato;

  • se , al compimento dei 18 anni, risiede legalmente senza interruzioni per almeno due anni in Italia e dichiara entro il 19 ° anno di eleggere la cittadinanza italiana; la residenza legale implica il possesso del permesso di soggiorno e la residenza anagrafica in Italia.

La preventiva dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana deve essere effettuata all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza o, nel caso di impiego all'estero, all’autorità consolare .

Se lo straniero non è in grado di fare valere uno dei precedenti requisiti può far domanda di naturalizzazione dopo tre anni di residenza legale in Italia.




  • Beneficio di legge per nascita in Italia

Lo straniero che è nato in Italia da genitori stranieri può acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge a condizione che:

  • risieda legalmente sul territorio nazionale, senza interruzioni, dalla nascita fino al compimento dei 18 anni , e

  • dichiari entro il 19° anno di età di voler diventare italiano.

La dichiarazione deve essere effettuata presso il Comune di residenza che, una volta verificati i requisiti, procede all'iscrizione del nuovo cittadino nei registri anagrafici.

Questa possibilità è condizionata alla "legalità" della residenza dello straniero in Italia che significa essere in possesso di un permesso di soggiorno che dia titolo all'iscrizione nell'anagrafe del luogo di residenza dalla nascita fino al compimento dei 18 anni .

Può accadere quindi che non sempre si possa verificare il requisito della residenza legale per 18 anni. In tale caso lo straniero nato in Italia può far domanda di naturalizzazione dopo un periodo di tre anni di residenza legale in Italia.


  • Matrimonio con cittadino/a italiano/a

Il coniuge (marito o moglie) straniero di italiano può inoltrare domanda di cittadinanza italiana nei seguenti casi

  • dopo sei mesi di residenza legale in Italia dal momento della celebrazione del matrimonio;

  • dopo tre anni di matrimonio, se la residenza è all’estero.

L' acquisizione della cittadinanza per matrimonio è legata soprattutto al vincolo matrimoniale. Tuttavia , vi sono cause che possono ostacolare tale acquisizione: oltre ai precedenti penali gravi e ai problemi per la sicurezza dello Stato, acquista valore anche la sentenza di condanna penale da parte di un tribunale straniero purché sia stata riconosciuta in Italia. In questi casi il Ministero dell'interno può respingere la domanda entro due anni dalla presentazione.

Una nuova istanza può essere comunque ripresentata trascorsi cinque anni dal respingimento.

La domanda di cittadinanza per matrimonio deve essere presentata presso il Consolato italiano nel caso di residenza all'estero , oppure presso la Prefettura del luogo di residenza in Italia. La procedura, istruita presso il Ministero dell'Interno, si deve concludere entro due anni, con l'emanazione del decreto di cittadinanza firmato dal Ministro dell'Interno. Se il Ministero dell'Interno non emana il decreto entro i due anni, l'interessato matura un diritto soggettivo e può ottenere dal giudice ordinario un provvedimento dichiarativo di cittadinanza.



  • Naturalizzazione ordinaria

La naturalizzazione consiste nella concessione della cittadinanza italiana ad uno straniero mediante un provvedimento amministrativo, secondo il compimento di alcuni requisiti generalmente legati ad un periodo di residenza legale in Italia: lo straniero che intende chiedere la naturalizzazione italiana deve essere in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno in Italia e deve essere iscritto nell'ufficio anagrafico del luogo di residenza durante il periodo occorrente per avanzare la richiesta di cittadinanza .

La cittadinanza per naturalizzazione ordinaria viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno e si conclude con la prestazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Può proporre istanza di naturalizzazione ordinaria indirizzata al Presidente della Repubblica, tramite il Ministero dell’Interno:


  • lo straniero discendenti da ex cittadini italiani o nato in Italia , qualora sia escluso dalle altre forme di acquisizione, se risiede legalmente da tre anni in Italia;

  • il cittadino comunitario se risiede legalmente da almeno quattro anni ;

  • lo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno cinque anni;

  • l'apolide e rifugiato se risiede legalmente in Italia per cinque anni;

  • il cittadino non comunitario se risiede legalmente durante dieci anni.

La richiesta di naturalizzazione deve essere presentata alla Prefettura competente (nel caso di prestazione di servizio all’estero presso il Consolato competente). L'istruttoria, effettuata presso il Ministero dell'Interno, deve concludersi entro due anni. Il provvedimento di concessione di cittadinanza , firmato dal Presidente della Repubblica, deve essere notificato all'interessato entro 15 giorni dal ricevimento dalla Prefettura e l'interessato deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica entro sei mesi dalla notifica.

Chi inoltra l'istanza, pur avendo tutti i requisiti richiesti dalla legge , non possiede un “diritto” ad acquisire cittadinanza italiana. La concessione della naturalizzazione italiana è un atto discrezionale che esprime un giudizio di gradimento fondato su una valutazione complessiva dei vari aspetti della vita della persona; tale giudizio è legato, oltre al requisito formale della residenza legale in Italia , ad altri elementi di valutazione quali la mancanza di precedenti penali, i redditi percepiti, l'adempimento degli obblighi fiscali, il grado di inserimento nella realtà italiana, lo svincolo della cittadinanza di origine.

Modi di perdita della cittadinanza

La cittadinanza italiana si perde per rinuncia o in modo automatico al verificarsi di date circostanze.




  • Perdita per rinuncia

Perde la cittadinanza per rinuncia:

  • l’adottato maggiorenne, a seguito della revoca dell'adozione per fatti imputabili a chi lo ha adottato, sempre che possieda o riacquisti un'altra cittadinanza;

  • il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all'estero e possieda, acquisti o riacquisti un'altra cittadinanza;

  • al raggiungimento della maggiore età di chi ha acquisito la cittadinanza da minorenne per trasmissione di diritto se possiede un'altra cittadinanza.




  • Perdita automatica

  • per arruolamento volontario nell'esercito di uno Stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno Stato estero, malgrado il divieto espresso dal Governo italiano;

  • se durante lo stato di guerra con uno Stato straniero, il cittadino italiano abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato;

  • in caso di revoca dell'adozione per un fatto imputabile all'adottato, purché questo possieda o riacquisti un'altra cittadinanza.



Modi di riacquisto della cittadinanza


  • Riacquisto su richiesta

L'ex cittadino italiano può riacquistare la cittadinanza in uno dei seguenti casi:

  • se presta effettivo servizio militare nelle Forze armate italiane;

  • se assume o ha assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano anche all'estero e stabilisce o trasferisce, entro un anno dalla dichiarazione di riacquisto, la propria residenza in Italia;

  • mediante dichiarazione, nel caso della cittadina italiana che ha perduto la cittadinanza per matrimonio con uno straniero secondo la vecchia normativa.




  • Riacquisto automatico

L’ex-italiano riacquista automaticamente la cittadinanza:

  • dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.




  • Doppia cittadinanza

Dal 1992 la legge prevede la possibilità della doppia cittadinanza, vale a dire, il cittadino italiano che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera può conservare la cittadinanza italiana, salvo la possibilità di rinuncia.

La doppia cittadinanza è attualmente consentita solo in favore del cittadino italiano o di ex-cittadino italiano, nel caso di riacquisto, mentre non ha la possibilità di esercitare la doppia cittadinanza il cittadino straniero che ottiene la cittadinanza italiana per naturalizzazione ordinaria; a tale cittadino viene richiesto lo svincolo della cittadinanza di origine.



  • Cittadinanza europea

Il possesso della cittadinanza italiana implica il possesso della cittadinanza europea. La cittadinanza europea attribuisce importanti diritti ai cittadini dell'Unione, quali il diritto di circolare e soggiornare liberamente nei Paesi membri; il diritto di votare ed essere eletti nelle elezioni comunali del Paese di residenza ; il diritto di votare ed essere eletto nelle elezioni per il Parlamento europeo nel Paese in cui risiede.

La cittadinanza europea permette inoltre di chiedere la protezione diplomatica o consolare di qualsiasi altro Paese membro, qualora il cittadino europeo si trovi in un Paese terzo e di inoltrare una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell’Unione e che lo riguardi direttamente.

Mmf/ 2 2004




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