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Art. 75 Apertura di finestre ed immissioni di aria nei cortili



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Art. 75 Apertura di finestre ed immissioni di aria nei cortili.


Nei cortili su cui si aprono finestre di locali abitabili è vie­tato aprire fi­nestre o boc­che d’aria di locali in cui vengono esercitate attività che possono es­sere causa di insalu­brità.

L’espulsione nei cortili di aria calda o viziata, proveniente da impianti di con­di­zio­na­mento o trattamento aria, è ammis­si­bile solo quando siano ri­spettate tutte le se­guenti condizioni,

a) vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml. 4 tra la bocca di espulsione e la parete diretta­mente antistante;

b) vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml. 6 tra la bocca di espulsione ed il centro della più vicina finestra della pa­rete di­ret­tamente anti­stante;

c) vi sia una distanza, misurata in verticale, non inferiore a ml. 2 tra la som­mità dalla bocca di espulsione ed il da­vanzale delle fi­ne­stra diret­ta­mente so­pra­stante.

d) la velocità dell’aria espulsa, ad una distanza di ml. 2,00 dalla bocca di espul­sione, non sia superiore a ml./sec. 0,20.

Sulle chiostrine possono essere aperte finestre di locali di abitazione non per­ma­nente o di locali inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi fi­nestre di lo­cali di abi­ta­zione perma­nente, salvo che il locale sia do­tato di altra fi­nestra­tura (prospettante su spa­zio aperto o su cortile re­go­la­mentare) di dimen­sioni tali da assicurare il ri­spetto della su­perfi­cie fi­ne­strata mi­nima pre­scritta dal pre­sente Regolamento.


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