CAPITOLO XI - SMALTIMENTO DEI LIQUAMI
Art. 88 Norme di Carattere Generale.
Nei nuclei abitati dotati di fognatura dinamica, tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura, salvo quelle che il competente organo di controllo in materia di tutela ambientale giudichi incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune e nel rispetto della normativa dell’Ente gestore.
Nei quartieri ove l’Amministrazione Comunale provvede alla costruzione della fognatura dinamica, tutti gli edifici debbono essere allacciati ad essa da parte dei proprietari.
Per le zone non servite da fognatura dinamica, lo smaltimento provvisorio dei liquami provenienti da nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc. deve essere realizzato mediante:
a) vasca tipo Imhoff;
b)impianto con trattamento biologico.
Per i nuovi insediamenti di civile abitazione nuovi insediamenti civili di consistenza superiore a 50 vani o 5.000 mc. Lo smaltimento deve essere realizzato mediante impianti di raccolta, di trattamento, e smaltimento analoghi ai sistemi previsti per le pubbliche fognature.
Si richiamano, comunque le disposizioni in materia contenute nel Titolo III, Capo II dello “Schema tipo del regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni” della Regione Puglia pubblicato sul B.U.R.P. n. 55 dell’1-4-1994.
Art. 89 Smaltimento dei liquami domestici in zona agricola.
Nelle abitazioni e negli edifici rurali si provvede allo smaltimento dei liquami domestici nel rispetto della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni .
Gli impianti per lo smaltimento liquami devono essere posti a valle ed a distanza di almeno ml. 10 dai pozzi per l’emungimento di acqua dalla falda freatica, anche ad uso irriguo nonché dalle cisterne, dai depositi di acqua e dagli abbeveratoi.
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