CAPITOLO XX : NORME FINALI E TRANSITORIE 194.2 Funzioni Ordinarie
194.2.1 Sono Funzioni Ordinarie, sottoposte alla disciplina prevista dalle N.T.A. e dal presente Regolamento, tutte le destinazioni d'uso che non sono considerate Strategiche.
194.2.2 Le Funzioni Ordinarie si distinguono nelle seguenti categorie di destinazioni d'uso :
• Residenziale
rientrano nella destinazione residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo (ad esempio : abitazione/studio professionale o abitazione-affittacamere) quando che la prevalente superficie dell’unità sia adibita ad uso abitativo.
• Industriale e artigianale
rientrano nella destinazione industriale/artigianale : industrie e laboratori artigiani, corrieri ed aziende di autotrasporto, magazzini di imprese edili, laboratori di riparazione e simili, officine e carrozzerie ed in genere ogni attività finalizzata alla produzione di beni o servizi oppure alla riparazione o trasformazione di beni o materiali, anche quando comprendano nella stessa unità spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti nell’azienda.
• Commerciale
rientrano nella destinazione commerciale : le attività commerciali al dettaglio (esercizi di vicinato e medie strutture), le attività commerciali di grande distribuzione (grandi strutture), le attività commerciali all’ingrosso, i pubblici esercizi e le altre attività di servizio alla residenza anche quando esercitate in forma artigianale.
• Turistico-ricettive
rientrano nella destinazione turistico-ricettiva : le attività ricettive propriamente dette di cui alla vigente norma nazionale e regionale.
• Direzionale
rientrano nella destinazione direzionale : banche, assicurazioni, sedi preposte alla direzione ed organizzazione di enti e società fornitrici di servizi, uffici privati e studi professionali in genere (anche quando utilizzati in modo promiscuo se occupano la prevalente superficie dell’unità immobiliare).
• Pubbliche o di interesse pubblico
rientrano nella destinazione pubblica o di interesse pubblico : i servizi e le attrezzature pubbliche di qualsiasi tipo e natura, i servizi e le attrezzature private che rivestano interesse pubblico, ivi comprese le attrezzature ricreative e per il tempo libero.
• Agricola
rientrano nella destinazione agricola gli edifici o parti di essi adibiti a funzioni direttamente connesse con la produzione agricola od alle attività direttamente connesse, ivi comprese quelle agrituristiche o di acquacoltura.
• Parcheggio
rientrano nella destinazione a parcheggi : le autorimesse singole e collettive, i posti auto scoperti o schermati ed in genere qualsiasi spazio privato destinato alla sosta di veicoli.
• Verde privato
rientrano nella destinazione a verde privato : le aree scoperte di uso privato, sistemate o meno a verde, che non siano espressamente adibite ad altra destinazione d’uso (agricola, commerciale, di interesse pubblico, ecc.) ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti.
194.2.3 Si considera mutamento della destinazione d’uso il passaggio tra l’una e l’altra delle categorie di cui al comma precedente.
194.2.4 L'ammissibilità di ciascuna di dette categorie di destinazioni d’uso è stabilita, per le varie zone delle territorio comunale, dal Piano Regolatore Generale.
194.2.5 Non costituisce mutamento di destinazione d'uso rilevante ai fini dell'attuazione del P.R.G. e del presente Regolamento, la temporanea utilizzazione di immobili per funzioni pubbliche o di interesse pubblico e per periodi temporali, di norma, non superiori a dodici mesi. L'autorizzazione per il temporaneo utilizzo viene rilasciata dal soggetto di cui al comma 5.1 su conforme indicazione della Giunta Comunale e sentito il parere obbligatorio del Collegio degli Esperti. Periodi temporali superiori potranno essere autorizzati solo in casi del tutto eccezionali che a giudizione della Giunta Comunale rivestano particolare e specifica rilevanza pubblica. La temporanea utilizzazione non comporta alcuna variazione della originaria destinazione d'uso dell'immobile.
194.3 Prescrizioni specifiche per le strutture turistico-ricettive
194.3.1 A seguito dell'approvazione dello specifico Piano di Settore, per le strutture turistico ricettive indicate al comma 43.1 delle N.T.A. non trovano più applicazione le limitazioni previste dallo stesso art. 43. Dette strutture sono peraltro soggette alle diverse limitazioni introdotte dal Piano di Settore e sono ammissibili solo ove non in contrasto con il P.R.G. e conformi al Piano di Settore medesimo. E' fatta eccezione per le sottozone D4 ove la realizzazione di nuove strutture turistico-ricettive è espressamente ammessa dal P.R.G.
Art. 195 Criteri interpretativi di altre norme in materia edilizia e urbanistica
195.1 Al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione di alcune norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica che siano risultate di difficile o controversa applicazione, valgono i criteri interpretativi ed applicativi di cui all’Allegato “C”.
195.2 A detti criteri si atterranno i singoli responsabili del procedimento, i Dirigenti, la Commissione Edilizia Integrata ed ogni altro soggetto che, a qualsiasi titolo, intervenga nel procedimento.
195.3 Quanto precede al fine di conseguire un quadro normativo quanto più certo possibile ed offrire la massima trasparenza ed uniformità di valutazione nell’istruttoria e nella valutazione delle singole pratiche edilizie.
Art. 196 Risparmio energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili e corretto impiego dell’energia 196.1 Prescrizioni generali
196.1.1 In attesa della approvazione dello specifico piano comunale di cui all’art. 5, quinto comma, della L. 10/91, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il risparmio energetico ed il corretto impiego dell’energia nella sua varie forme, trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi di cui al presente articolo.
196.2 Linee guida per la progettazione
196.1.2 La progettazione degli edifici nelle aree di nuovo impianto, come definite al comma 66.4, dovrà tener conto delle linee guida e raccomandazioni di cui all’Allegato “D”, uniformandosi alle medesime ove possibile ed opportuno.
196.1.3 Per quanto non specificato in detto allegato od in altre parti del presente Regolamento, trovano applicazione le norme di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 nonchè (fino alla emanazione degli altri decreti di cui agli artt. 4, 30 e 32 della L. 10/91) quelle di cui al Titolo III del D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052, quando compatibili con la L. 10/91.
196.3 Incentivi per gli interventi sperimentali
196.3.1 Agli interventi edilizi che prevedano, dal punto di vista energetico, una elevata qualità costruttiva associata ad interventi di riqualificazione puntuale, si applicano gli incentivi di cui ai commi che seguono.
196.3.2 Incentivi di carattere economico
Sono previsti incentivi di carattere economico mediante una riduzione percentuale del contributo di concessione di cui all’art. 3 della L. 10/77. Detto contributo sarà ridotto :
a) di una percentuale pari ad 1/3 della riduzione percentuale del “fabbisogno normalizzato per la climatizzazione invernale”, calcolato come indicato nell’art. 8 del D.P.R. 412/93, per l’edificio progettato e quello limite di legge previsto dal comma 7 dello stesso art. 8 (FENlegge-FENcalcolato)/FENlegge;)
b) di una percentuale pari alla metà della riduzione percentuale della temperatura operante interna estiva rispetto alla massima esterna (tale riduzione potrà non essere concessa nel caso in cui la temperatura operante interna estiva sia maggiore del valore calcolato);
c) di una percentuale pari a quella coperta dalla produzione in loco di energia elettrica di origine fotovoltaica rispetto al fabbisogno totale;
d) di una percentuale pari alla metà di quella coperta dalla produzione in loco di energia elettrica da fonti assimilate a quelle rinnovabili rispetto al fabbisogno totale.
196.3.3 Incentivi di carattere edilizio-urbanistico
Sono inoltre previsti incentivi di carattere edilizio urbanistico mediante applicazione di coefficienti correttivi della S.U.L. che tengano conto del maggior ingombro planimetrico, a parità di carico urbanistico, degli edifici che siano progettati in conformità alle linee guida fornite dal presente Regolamento per quanto attiene il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili ed il corretto impiego dell’energia. Detti incentivi consistono :
— nell’applicazione del coefficiente correttivo 0,95 al valore della S.U.L calcolata come prescritto all’art. 36;
— nell’esclusione dal computo della S.U.L. delle serre solari conformi alle prescrizioni di cui al successivo comma 196.5.
196.4 Interventi ammessi agli incentivi
196.4.1 Gli incentivi di cui al comma precedente si applicano agli interventi di nuovo impianto, come definiti all’art. 66.4, quando siano i medesimi siano conformi alle linee guida di cui all’Allegato “D”.
196.4.2 La completa rispondenza a dette linee guida è condizione indispensabile per l’ammissione degli interventi agli incentivi di carattere edilizio-urbanistico di cui al comma 196.3.3.
196.4.3 Gli incentivi di cui al comma 196.3 si applicano inoltre agli edifici di nuova costruzione, agli interventi di ristrutturazione urbanistica ed alle estese ristrutturazioni edilizie (si ritengono tali quelle che interessano una S.U.L. non inferiore a mq. 1200), quando detti interventi siano conformi alle linee guida di cui all’Allegato “D” limitatamente ai punti 3, 4.2.4 e seguenti, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2.
196.4.4 La completa rispondenza alle linee guida di cui a detti punti dell’Allegato è condizione indispensabile per l’ammissione degli interventi agli incentivi previsti dal presente articolo.
196.5 Serre solari
196.5.1 Si definiscono come serre solari gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e siano conformi alle prescrizioni di cui al comma seguente.
196.5.2 Ogni serra solare, per poter essere qualificata tale, deve rispettare integralmente le seguenti condizioni :
a) La formazione della serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, ecc.).
b) La specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno energetico si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza Qo e quella dispersa in presenza della serra, Q. Deve essere verificato:
Qo – Q _ 25%
Qo
Tutti i calcoli, sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento solare, devono essere sviluppati secondo le norme UNI 10344 e 10349.
c) La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto.
d) La serra solare deve essere apribile ed ombreggiabile (cioè dotata di opportune schermature mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo.
d) La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 10% della S.U.L. dell’edificio o dell’unità immobiliare a servizio della quale viene realizzata.
196.5.3 Le serre solari si considerano volumi tecnici (e sono pertanto escluse dal computo della S.U.L.) ogni qualvolta rispettino integralmente le condizioni di cui al comma precedente.
196.5.4 La realizzazione di serre solari - in quanto volumi tecnici - è ammissibile in ogni parte del territorio comunale quando conformi alle prescrizioni del presente Regolamento e non in contrasto con le norme di P.R.G. in relazione alla classificazione dei singoli edifici.
Art. 197 Costruzioni temporanee
197.1 Sono costruzioni temporanee quelle destinate ad un uso determinato nel tempo e che non presentano il carattere della continuità.
197.2 Non comportando alcuna effettiva trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, dette costruzioni non sono soggette al rilascio di concessione edilizia.
197.3 Per quanto attiene le varie tipologie di costruzioni temporanee, la loro ammissibilità, le procedure da seguire per la richiesta ed il rilascio delle relative autorizzazioni ed ogni altro aspetto pertinente le costruzioni medesime, si rimanda allo specifico regolamento riportato in appendice e che disciplina compiutamente le materia (vedi allegato “B”).
198.5 Nel caso di manufatti oggetto di istanza di condono edilizio non ancora definita, sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con la sola eccezione della ristrutturazione urbanistica, senza che sia necessaria la preventiva definizione della pratica. In ogni caso il rilascio dell'atto abilitante richiesto non costituisce ratifica o presa d'atto dello stato di fatto né garanzia dell'effettivo rilascio della concessione in sanatoria. L'eventuale diniego del condono comporta l'applicazione delle sanzioni di legge anche sulle parti eventualmente interessate da opere eseguite in forza del successivo atto abilitante. Di ciò deve darsi espressamente atto nella concessione o autorizzazione edilizia.
198.6 Ogni qualvolta un progetto interessi manufatti oggetto di istanza di condono edilizio non ancora definita, è facoltà dell'interessato chiederne la definizione con procedura di urgenza. In tali casi l'Ufficio Speciale Condono Edilizio procede in via prioritaria alla definizione della pratica nei termini del procedimento per il rilascio della concessione.
Art. 199 Edifici esistenti adibiti a funzioni non più ammissibili.
199.1 Gli edifici adibiti a funzioni in contrasto con quelle ammesse dal Piano Regolatore Generale non potranno essere oggetto di interventi finalizzati all’ampliamento o al potenziamento delle funzioni in contrasto. Per detti immobili, qualora sia previsto il mantenimento dell’attività in contrasto, sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo.
Art. 200 Manutenzione degli edifici
200.1 Ciascun proprietario è tenuto a mantenere il proprio edificio, sia nel suo insieme che in ogni sua parte, in stato di normale conservazione, non solo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche per quanto concerne il decoro, I'estetica e l'igiene.
200.2 Analogo obbligo sussiste per le aree scoperte interne al centro edificato, siano esse di pertinenza degli edifici esistenti o meno.
200.3 Per i fini di cui ai commi precedenti, ciascun proprietario è tenuto a provvedere tempestivamente alle necessarie opere di manutenzione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Qualora il proprietario non vi provveda spontaneamente e lo stato di conservazione dell’edificio di deteriori al punto di non garantire normali condizioni di sicurezza o di decoro od igieniche, il Sindaco potrà ordinare i lavori di manutenzione, riparazione e ripristino che reputerà necessari.
200.4 In caso di rifiuto o di inadempienza dell'interessato, il Sindaco può provvedere d'autorità a spese del medesimo.
200.5 Sono soggette agli obblighi di cui ai commi precedenti tutte le parti dell’edificio e gli impianti a servizio del medesimo, anche quando non risultino visibili ma siano comunque suscettibili di arrecare pregiudizio all’igiene dell’edificio, di quelli circostanti e degli spazi pubblici. Quanto precede con particolare riferimento alle tubazioni del sistema di raccolta e smaltimento delle acque (siano esse pluviali che reflue), la cui manutenzione è a carico del proprietario sino al punto in cui le medesime si allacciano alla pubblica fognatura e che dovranno essere sempre mantenute integre ed a perfetta tenuta.
Art. 201 Deroghe
201.1 La facoltà di deroga è esercitata dal Sindaco e si può applicare alle disposizioni del presente regolamento e a quelle dei vigenti strumenti urbanistici, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico e nei limiti consentiti dall'osservanza dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n.1357.
201.2 L'autorizzazione alla deroga è accordata dal Sindaco, previa deliberazione del C.C. e/o della G.C. ovvero in conformità della legge vigente.
201.3 E' fatta salva la facoltà di deroga da parte del Sindaco quando esercita i poteri conferitigli dall'art. 38 della L. 142/90 nelle materie oggetto di ordinanze contingibili e urgenti.
201.4 Le deroghe, eccezioni e soluzioni alternative espressamente previste dal presente Regolamento in relazione a singoli aspetti dell’attività edilizia non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi precedenti e per l’applicazione delle medesime non è necessario alcun ulteriore atto od adempimento, salvo l’acquisizione del parere della Commissione Edilizia ove prescritto.
Art. 202 Interventi ammissibili nelle aree preordinate all'esproprio
202.1 In tutte le zone preordinate all'esproprio, con la sola eccezione delle zone "F" destinate a parchi, sono consentite fino all'avvio della procedura espropriativa, le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo. Detta possibilità è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta Comunale che eventualmente autorizzerà la stipula di apposita convenzione con la quale l'interessato :
- si obbliga a rinunciare, in caso di esproprio, all'eventuale plusvalore determinato dalle opere o dall'uso;
- si obbliga, sempre in caso di esproprio ed ove il soggetto espropriante lo ritenga opportuno, a procedere a semplice richiesta al ripristino dell'area nello stato precedente all'intervento;
- presta idonee garanzie fjdeussorie a garanzia degli impegni di cui sopra.
ART. 204 Sanzioni
204.1 Quando le infrazioni al presente regolamento non siano già sanzionate da normative nazionali e/o regionali, si applicherà una sanzione amministrative pecuniaria da un minimo di € 51,64 ad un massimo di € 516,45. Con apposita ordinanza il Sindaco determinerà gli importi relativi alle singole fattispecie con possibilità di accedere al pagamento in misura ridotta con le modalità di cui all’art. 16 della L. 689/81, nonché gli eventuali casi di esclusione da tale facoltà.
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