Comune di altavilla silentina


CAPITOLO XX : NORME FINALI E TRANSITORIE



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CAPITOLO XX : NORME FINALI E TRANSITORIE

194.2 Funzioni Ordinarie


194.2.1 Sono Funzioni Ordinarie, sottoposte alla disciplina prevista dalle N.T.A. e dal presente Regolamento, tutte le destinazioni d'uso che non sono considerate Strategiche.

194.2.2 Le Funzioni Ordinarie si distinguono nelle seguenti categorie di destina­zioni d'uso :

Residenziale

rientrano nella destinazione residenziale le abitazioni di qual­siasi tipo e natura, ivi com­prese quelle utilizzate in modo pro­miscuo (ad esempio : abi­ta­zione/studio pro­fes­sionale o abita­zione-affittacamere) quando che la pre­va­lente superficie del­l’unità sia adibita ad uso abi­tativo.

Industriale e artigianale

rientrano nella destinazione industriale/artigianale : indu­strie e laboratori arti­giani, cor­rieri ed aziende di auto­tra­sporto, ma­gazzini di imprese edili, laboratori di ripara­zione e simili, offi­cine e car­rozzerie ed in genere ogni attività fi­na­lizzata alla pro­duzione di beni o ser­vizi op­pure alla ripa­ra­zione o trasforma­zione di beni o mate­riali, anche quando compren­dano nella stessa unità spazi destinati alla com­mer­cializzazione dei beni pro­dotti nell’a­zienda.

Commerciale

rientrano nella destinazione commerciale : le attività com­mer­ciali al det­taglio (esercizi di vicinato e medie strutture), le atti­vità commerciali di grande di­stribu­zione (grandi strut­ture), le attività commerciali al­l’in­grosso, i pubblici esercizi e le al­tre atti­vità di servizio alla residenza an­che quando esercitate in forma arti­gia­nale.

Turistico-ricettive

rientrano nella destinazione turistico-ricettiva : le attività ri­cet­tive pro­priamente dette di cui alla vigente norma nazionale e regionale.

Direzionale

rientrano nella destinazione direzionale : banche, assicura­zioni, sedi pre­poste alla di­re­zione ed or­ga­niz­za­zione di enti e società fornitrici di servizi, uffici privati e studi pro­fes­sio­nali in ge­nere (anche quando utiliz­zati in modo promiscuo se occu­pano la pre­va­lente superficie dell’unità im­mobi­liare).

Pubbliche o di interesse pubblico

rientrano nella destinazione pubblica o di interesse pub­blico : i servizi e le at­trez­za­ture pubbliche di qualsiasi tipo e natura, i servizi e le attrez­za­ture private che ri­ve­stano in­te­resse pubblico, ivi comprese le attrez­za­ture ri­crea­tive e per il tempo li­bero.

Agricola

rientrano nella destinazione agricola gli edifici o parti di essi adibiti a fun­zioni di­ret­ta­mente connesse con la produ­zione agri­cola od alle attività direttamente con­nesse, ivi comprese quelle agrituristiche o di acquacol­tura.

Parcheggio

rientrano nella destinazione a parcheggi : le autorimesse sin­gole e col­let­tive, i po­sti auto scoperti o schermati ed in genere qualsiasi spazio pri­vato destinato alla sosta di vei­coli.

Verde privato

rientrano nella destinazione a verde privato : le aree sco­perte di uso privato, si­ste­mate o meno a verde, che non siano espres­samente adi­bite ad altra destina­zione d’uso (agricola, com­merciale, di interesse pubblico, ecc.) ivi comprese le aree di perti­nenza degli edifici esistenti.

194.2.3 Si considera mutamento della destinazione d’uso il passaggio tra l’una e l’al­tra delle categorie di cui al comma precedente.

194.2.4 L'ammissibilità di ciascuna di dette categorie di destinazioni d’uso è stabilita, per le varie zone delle ter­ritorio comu­nale, dal Piano Regolatore Generale.

194.2.5 Non costituisce mutamento di destinazione d'uso rilevante ai fini dell'attuazione del P.R.G. e del presente Regolamento, la temporanea utilizzazione di immobili per funzioni pubbliche o di interesse pubblico e per periodi temporali, di norma, non superiori a dodici mesi. L'autorizzazione per il temporaneo uti­lizzo viene rilasciata dal soggetto di cui al comma 5.1 su con­forme indicazione della Giunta Comunale e sentito il parere obbligatorio del Collegio degli Esperti. Periodi temporali su­pe­riori potranno essere autorizzati solo in casi del tutto ec­cezio­nali che a giudizione della Giunta Comunale rivestano partico­lare e specifica rilevanza pubblica. La temporanea utilizzazione non comporta alcuna variazione della originaria destinazione d'uso dell'immobile.


194.3 Prescrizioni specifiche per le strutture turistico-ricettive


194.3.1 A seguito dell'approvazione dello specifico Piano di Settore, per le strutture turistico ricettive indicate al comma 43.1 delle N.T.A. non trovano più applicazione le limitazioni previste dallo stesso art. 43. Dette strutture sono peraltro soggette alle di­verse limitazioni introdotte dal Piano di Settore e sono ammis­sibili solo ove non in contrasto con il P.R.G. e conformi al Piano di Settore medesimo. E' fatta eccezione per le sottozone D4 ove la realizzazione di nuove strutture turistico-ricettive è espressamente ammessa dal P.R.G.

Art. 195 Criteri interpretativi di altre norme in materia edilizia e urbani­stica


195.1 Al fine di garantire la cor­retta ed uniforme applicazione di alcune norme vi­genti in mate­ria edilizia ed urbani­stica che siano risul­tate di difficile o contro­versa appli­cazione, val­gono i criteri inter­preta­tivi ed applicativi di cui all’Alle­gato “C”.

195.2 A detti criteri si atterranno i singoli responsabili del procedimento, i Dirigenti, la Commissione Edilizia Integrata ed ogni altro soggetto che, a qualsiasi ti­tolo, inter­venga nel procedimento.

195.3 Quanto precede al fine di conseguire un quadro normativo quanto più certo possibile ed of­frire la mas­sima trasparenza ed uniformità di valu­tazione nell’i­strut­toria e nella valu­ta­zione delle sin­gole pratiche edili­zie.

Art. 196 Risparmio energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili e cor­retto im­piego dell’ener­gia

196.1 Prescrizioni generali


196.1.1 In attesa della approvazione dello specifico piano comunale di cui al­l’art. 5, quinto comma, della L. 10/91, al fine di fa­vo­rire lo sviluppo delle fonti rinno­va­bili di ener­gia, il risparmio energe­tico ed il corretto impiego dell’energia nella sua varie forme, trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi di cui al pre­sente articolo.

196.2 Linee guida per la progettazione


196.1.2 La progettazione degli edifici nelle aree di nuovo impianto, come de­finite al comma 66.4, dovrà tener conto delle linee guida e rac­co­man­dazioni di cui al­l’Al­legato “D”, uni­for­man­dosi alle medesime ove pos­sibile ed opportuno.

196.1.3 Per quanto non specificato in detto allegato od in altre parti del pre­sente Regolamento, trovano applicazione le norme di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 nonchè (fino alla ema­nazione degli altri de­creti di cui agli artt. 4, 30 e 32 della L. 10/91) quelle di cui al Titolo III del D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052, quando com­pati­bili con la L. 10/91.


196.3 Incentivi per gli interventi sperimentali


196.3.1 Agli interventi edilizi che prevedano, dal punto di vista ener­getico, una ele­vata qualità costruttiva associata ad interventi di riqualifica­zione puntuale, si appli­cano gli in­centivi di cui ai commi che se­guono.

196.3.2 Incentivi di carattere economico

Sono previsti incentivi di carattere economico mediante una ridu­zione per­cen­tuale del contributo di concessione di cui al­l’art. 3 della L. 10/77. Detto con­tri­buto sarà ridotto :

a) di una percentuale pari ad 1/3 della riduzione percen­tuale del “fab­biso­gno nor­malizzato per la climatizzazione inver­nale”, cal­co­lato come indi­cato nel­l’art. 8 del D.P.R. 412/93, per l’edificio pro­get­tato e quello limite di legge previsto dal comma 7 dello stesso art. 8 (FENlegge-FENcalcolato)/FENlegge;)

b) di una percentuale pari alla metà della riduzione percen­tuale della tempe­ra­tura operante interna estiva rispetto alla massima esterna (tale ridu­zione potrà non es­sere concessa nel caso in cui la tem­peratura operante interna estiva sia mag­giore del va­lore calco­lato);

c) di una percentuale pari a quella coperta dalla produzione in loco di ener­gia elet­trica di origine fotovoltaica rispetto al fabbisogno totale;

d) di una percentuale pari alla metà di quella coperta dalla produ­zione in loco di energia elettrica da fonti assimilate a quelle rin­no­vabili rispetto al fabbi­sogno to­tale.

196.3.3 Incentivi di carattere edilizio-urbanistico

Sono inoltre previsti incentivi di carattere edilizio urbanistico me­diante appli­ca­zione di coefficienti correttivi della S.U.L. che tengano conto del maggior in­gombro pla­nime­trico, a parità di carico urbani­stico, degli edifici che siano pro­gettati in con­for­mità alle linee guida fornite dal presente Regolamento per quanto attiene il ri­sparmio energe­tico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili ed il cor­retto im­piego dell’e­nergia. Detti incentivi consistono :

— nell’applicazione del coefficiente correttivo 0,95 al valore della S.U.L cal­co­lata come prescritto all’art. 36;

— nell’esclusione dal computo della S.U.L. delle serre so­lari con­formi alle pre­scri­zioni di cui al successivo comma 196.5.

196.4 Interventi ammessi agli incentivi


196.4.1 Gli incentivi di cui al comma precedente si applicano agli in­terventi di nuovo im­pianto, come definiti all’art. 66.4, quando siano i mede­simi siano conformi alle linee guida di cui al­l’Al­legato “D”.

196.4.2 La completa rispondenza a dette linee guida è condizione indispen­sabile per l’am­mis­sione degli interventi agli incen­tivi di carattere edili­zio-urbanistico di cui al comma 196.3.3.

196.4.3 Gli incentivi di cui al comma 196.3 si applicano inoltre agli edifici di nuova co­stru­zione, agli interventi di ristrutturazione urbanistica ed alle estese ristrut­tu­razioni edili­zie (si riten­gono tali quelle che inte­ressano una S.U.L. non infe­riore a mq. 1200), quando detti inter­venti siano conformi alle linee guida di cui all’Al­legato “D” limita­ta­mente ai punti 3, 4.2.4 e se­guenti, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2.

196.4.4 La completa rispondenza alle linee guida di cui a detti punti dell’Al­le­gato è con­di­zione indispensabile per l’ammissione degli interventi agli incentivi pre­vi­sti dal pre­sente arti­colo.


196.5 Serre solari


196.5.1 Si definiscono come serre solari gli spazi ottenuti mediante la chiu­sura con ve­trata tra­sparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unica­mente fina­lizzati al ri­sparmio energetico e siano conformi alle prescrizioni di cui al comma se­guente.

196.5.2 Ogni serra solare, per poter essere qualificata tale, deve ri­spettare in­tegral­mente le seguenti condizioni :

a) La formazione della serra solare non deve determinare nuovi lo­cali riscal­dati o comun­que locali a consentire la presenza conti­nuativa di persone (locali di abi­ta­zione permanente o non per­ma­nente, luoghi di lavoro, ecc.).

b) La specifica finalità del risparmio energetico deve essere certifi­cata nella rela­zione tecnica, nella quale deve es­sere valutato il guadagno energe­tico, tenuto conto dell’ir­rag­giamento solare, su tutta la stagione di riscal­da­mento. Come gua­dagno energetico si intende la diffe­renza tra l’ener­gia di­spersa in assenza Qo e quella di­spersa in pre­senza della serra, Q. Deve essere verifi­cato:



Qo – Q _ 25%

Qo

Tutti i calcoli, sia per l’energia dispersa che per l’irraggia­mento solare, de­vono essere sviluppati secondo le norme UNI 10344 e 10349.



c) La struttura di chiusura deve essere completamente tra­spa­rente, fatto salvo l’in­gombro della struttura di sup­porto.

d) La serra solare deve essere apribile ed ombreggiabile (cioè do­tata di op­por­tune schermature mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo.

d) La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà ec­cedere il 10% della S.U.L. dell’edificio o dell’unità immobiliare a servizio della quale viene realiz­zata.

196.5.3 Le serre solari si considerano volumi tecnici (e sono per­tanto escluse dal com­puto della S.U.L.) ogni qualvolta ri­spettino integral­mente le condizioni di cui al comma prece­dente.

196.5.4 La realizzazione di serre solari - in quanto volumi tecnici - è ammis­sibile in ogni parte del territorio comunale quando conformi alle prescrizioni del presente Regolamento e non in contrasto con le norme di P.R.G. in relazione alla classificazione dei singoli edifici.

Art. 197 Costruzioni temporanee


197.1 Sono costruzioni temporanee quelle destinate ad un uso determinato nel tempo e che non pre­sen­tano il carattere della continuità.

197.2 Non comportando alcuna effettiva trasforma­zione edilizia ed urbani­stica del ter­ri­torio co­mu­nale, dette costruzioni non sono soggette al rilascio di conces­sione edilizia.

197.3 Per quanto attiene le varie tipologie di costruzioni temporanee, la loro ammis­si­bilità, le pro­ce­dure da seguire per la richiesta ed il rilascio delle relative auto­riz­zazioni ed ogni al­tro aspetto pertinente le costru­zioni medesime, si rimanda allo specifico regolamento riportato in appendice e che disciplina compiutamente le mate­ria (vedi al­legato “B”).

198.5 Nel caso di manufatti oggetto di istanza di condono edilizio non ancora definita, sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esi­stente, con la sola eccezione della ristrutturazione urbanistica, senza che sia ne­cessaria la preventiva definizione della pratica. In ogni caso il rilascio del­l'atto abilitante richiesto non costituisce ratifica o presa d'atto dello stato di fatto né garanzia dell'effettivo rilascio della concessione in sanatoria. L'eventuale diniego del condono comporta l'applicazione delle sanzioni di legge anche sulle parti eventualmente interessate da opere eseguite in forza del successivo atto abilitante. Di ciò deve darsi espres­samente atto nella concessione o autorizzazione edilizia.

198.6 Ogni qualvolta un progetto interessi manufatti oggetto di istanza di con­dono edilizio non ancora definita, è facoltà dell'interessato chiederne la de­finizione con procedura di urgenza. In tali casi l'Ufficio Speciale Condono Edilizio pro­cede in via prioritaria alla definizione della pratica nei ter­mini del proce­di­mento per il rilascio della concessione.

Art. 199 Edifici esistenti adibiti a funzioni non più ammissibili.


199.1 Gli edifici adibiti a funzioni in contrasto con quelle ammesse dal Piano Regolatore Generale non po­tranno essere oggetto di interventi finaliz­zati al­l’ampliamento o al po­ten­ziamento delle fun­zioni in con­trasto. Per detti immo­bili, qualora sia pre­visto il man­teni­mento dell’at­ti­vità in contra­sto, sono am­messi sol­tanto in­terventi di ma­nu­tenzione ordi­na­ria, straordi­naria e risana­mento conser­vativo.

Art. 200 Manutenzione degli edifici


200.1 Ciascun proprietario è tenuto a mantenere il proprio edificio, sia nel suo in­sieme che in ogni sua parte, in stato di nor­male con­serva­zione, non solo per quanto ri­guarda la sicu­rezza, ma anche per quanto con­cerne il de­coro, I'estetica e l'i­giene.

200.2 Analogo obbligo sussiste per le aree scoperte interne al centro edifi­cato, siano esse di perti­nenza degli edifici esistenti o meno.

200.3 Per i fini di cui ai commi precedenti, ciascun proprietario è tenuto a provvedere tempe­sti­va­mente alle necessarie opere di manutenzione ogni qualvolta se ne ravvisi la neces­sità. Qualora il pro­prie­tario non vi provveda spontaneamente e lo stato di conserva­zione del­l’edi­ficio di dete­riori al punto di non garantire nor­mali condizioni di sicurezza o di decoro od igie­niche, il Sindaco potrà or­dinare i lavori di manuten­zione, riparazione e ri­pristino che re­puterà ne­cessari.

200.4 In caso di rifiuto o di inadempienza dell'interessato, il Sindaco può provvedere d'autorità a spese del medesimo.

200.5 Sono soggette agli obblighi di cui ai commi precedenti tutte le parti dell’edificio e gli im­pianti a ser­vizio del medesimo, anche quando non risultino visibili ma siano comunque su­scettibili di ar­recare pregiudi­zio all’igiene dell’edificio, di quelli circo­stanti e degli spazi pubblici. Quanto pre­cede con particolare riferi­mento alle tu­bazioni del sistema di rac­colta e smalti­mento delle acque (siano esse pluviali che reflue), la cui manutenzione è a carico del pro­prietario sino al punto in cui le mede­sime si allacciano alla pubblica fogna­tura e che do­vranno es­sere sempre mantenute integre ed a per­fetta tenuta.

Art. 201 Deroghe


201.1 La facoltà di deroga è esercitata dal Sindaco e si può applicare alle di­sposi­zioni del pre­sente rego­lamento e a quelle dei vigenti strumenti urbanistici, limi­ta­ta­mente ai casi di edi­fici ed im­pianti pub­blici e di in­teresse pubblico e nei li­miti consen­titi dall'osser­vanza del­l'art. 3 della legge 21 di­cembre 1955, n.1357.

201.2 L'autorizzazione alla deroga è accordata dal Sindaco, previa delibera­zione del C.C. e/o della G.C. ovvero in conformità della legge vigente.

201.3 E' fatta salva la facoltà di deroga da parte del Sindaco quando eser­cita i poteri con­feri­tigli dal­l'art. 38 della L. 142/90 nelle materie oggetto di ordinanze contingi­bili e ur­genti.

201.4 Le deroghe, eccezioni e soluzioni alternative espressamente previste dal pre­sente Regolamento in relazione a singoli aspetti dell’attività edilizia non sono soggette alle di­sposi­zioni di cui ai commi prece­denti e per l’applicazione delle medesime non è necessa­rio alcun ul­teriore atto od adempi­mento, salvo l’ac­qui­sizione del parere della Commissione Edilizia ove prescritto.


Art. 202 Interventi ammissibili nelle aree preordinate all'esproprio


202.1 In tutte le zone preordinate all'esproprio, con la sola eccezione delle zone "F" destinate a parchi, sono consentite fino all'avvio della proce­dura espropriativa, le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo. Detta possibilità è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta Comunale che eventual­mente autorizzerà la stipula di apposita con­venzione con la quale l'inte­ressato :

- si obbliga a rinunciare, in caso di esproprio, all'eventuale plusvalore de­terminato dalle opere o dall'uso;

- si obbliga, sempre in caso di esproprio ed ove il soggetto espro­priante lo ritenga opportuno, a procedere a semplice richiesta al ri­pristino dell'area nello stato precedente all'intervento;

- presta idonee garanzie fjdeussorie a garanzia degli impegni di cui sopra.


ART. 204 Sanzioni


204.1 Quando le infrazioni al presente regolamento non siano già sanzio­nate da normative nazionali e/o regionali, si applicherà una sanzione amministrative pecu­niaria da un minimo di € 51,64 ad un mas­simo di € 516,45. Con apposita ordinanza il Sindaco determinerà gli importi relativi alle singole fattispecie con possibilità di accedere al pagamento in misura ridotta con le modalità di cui all’art. 16 della L. 689/81, non­ché gli eventuali casi di esclusione da tale facoltà.


1() Potere già at­tri­buito al Ministro dei Beni Culturali dall’art. 82, comma 9, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, nr. 616, come modi­ficato dall’art.1 della legge 8 ago­sto 1985, nr. 431 ed oggi attribuito allo stesso Ministero dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 490/99.

2() già art. 7 della L. 1497/39

3() già art. 7 della L. 1497/39

4() già art. 7 della L. 1497/39

5() già art. 7 della L. 1497/39

6() già L. 1497/39

7() già art. 7 della L. 1497/39

8() già art. 7 della L. 1497/39

9() già L. 1497/39

10() già art. 7 della L. 1497/39

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