Directorate-general for agriculture and rural development


Sugar The corrections for sugar are included in Chapter 2.1. 4.Fruit and vegetables



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3.Sugar


The corrections for sugar are included in Chapter 2.1.

4.Fruit and vegetables

4.1.Italia – Trasformazione degli agrumi


Indagine n.: FV/2007/315/IT e FV/2007/355/IT

Legislazione: regolamenti (CE) n. 2200/96, 1432/2003, 2202/96 e 2111/2003

Data della missione: 16-20.4.2007

Lettere di osservazioni: AGRI 15998 del 22.6.2007; AGRI 7610 del 23.3.2007

Risposta dello Stato membro: ACIU.2007.730 del 25.9.2007; ACIU.2007.366 del 24.5.2007

Inviti alle riunioni bilaterali: AGRI 28323 del 5.11.2007, 32773 del 18.12.2007

Riunioni bilaterali: 4.12.2007 e 30.1.2008

Verbali delle riunioni bilaterali: 1045 del 16.1.2008, 5031 del 25.2.2008

Risposta ai verbali delle riunioni: ACIU.2008.618 del 23.4.2008

Lettera di conciliazione: Ares(2011)1236410 del 18.11.2011

Riferimento di conciliazione: N. 11/IT/510

Informazioni complementari ricevute

dallo Stato membro: email dell’11.5.2012, lettera DGU.2012.613 del 15.6.2012

Lettera finale: Ares(2012)1185542 del 9.10.2012


4.1.1.Principali risultanze

4.1.1.1.Comunicazioni dell’OLAF sulle frodi in Calabria


Le comunicazioni dell’OLAF hanno dimostrato l’esistenza di frodi diffuse nel settore della trasformazione degli agrumi in Calabria fino alla campagna di commercializzazione (“CC”) 2005/06 inclusa.

4.1.1.2.Verifica della concordanza tra i registri delle OP e i conti


Le presenti risultanze si riferiscono ai controlli effettuati a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2111/2003. Dall’indagine non sono emerse prove dell’effettiva esecuzione di verifiche della concordanza tra i conti ufficiali delle organizzazioni dei produttori (“OP”) nella campagna 2004/05. Secondo le autorità italiane, miglioramenti concreti erano attesi soltanto a partire dalla campagna 2005/06.

4.1.1.3.Controlli amministrativi e contabili su un campione di produttori


Le presenti risultanze si riferiscono ai controlli effettuati a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 2111/2003. Per un numero significativo di produttori compresi nel campione non sussistevano prove atte a dimostrare le modalità di esecuzione di questi controlli amministrativi e contabili. In taluni casi il calcolo della resa della produzione era sbagliato. In numerosi casi non esistevano prove del fatto che fosse stata rilevata, o verificata, l’esistenza di rese estremamente cospicue.

4.1.1.4. Carenze nei controlli fisici di qualità


Le presenti risultanze si riferiscono ai controlli effettuati a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 2111/2003. In taluni casi le relazioni di controllo continuano a riportare solo i requisiti minimi di qualità (succo naturale 9 gradi Brix, resa in succo 25%) invece dei valori effettivi misurati. La conformità ai corrispondenti requisiti minimi di qualità costituiva un criterio fondamentale di ammissibilità nell’ambito del regime. Il sistema di controllo italiano non ha prodotto prove sufficienti a dimostrare il rispetto sistematico di questo criterio.

4.1.1.5.Verifica della concordanza tra i registri dei trasformatori e i conti


Le presenti risultanze si riferiscono ai controlli effettuati a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2111/2003. La missione di audit ha indicato chiaramente che in Italia non era stata verificata la concordanza tra i registri dei trasformatori e i registri contabili ufficiali.

4.1.1.6.Controlli amministrativi e contabili sulle partite ricevute


Le presenti risultanze si riferiscono ai controlli effettuati a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 2111/2003. Nonostante un’esplicita richiesta in tal senso, le autorità italiane non sono state in grado di mostrare un campione specifico dei suddetti controlli.

Le autorità hanno spiegato anche che i controlli sono stati eseguiti insieme ai controlli fisici sulle quantità consegnate, a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto ii); il campione era stato derivato dal campione del 20% dei controlli in loco sulle materie prime. Tenendo presente che il regime di aiuto e le relative procedure di controllo sono operativi già da molti anni, gli operatori non facenti parte del campione originario del 20% già potevano sapere che non sarebbero stati sottoposti nemmeno a controlli amministrativi e contabili a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto i). Questo è contrario al disposto dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera e), che fa obbligo agli Stati membri di “effettuare i controlli previsti all'articolo 27, senza preavviso e nei periodi adeguati”.


4.1.1.7.Controlli fisici e contabili sui prodotti finiti


Le presenti risultanze si riferiscono ai controlli effettuati a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2111/2003. Alla missione di audit sono state fornite informazioni insufficienti e poco chiare su questi controlli. Sono perciò sorti gravi dubbi, tra l’altro, sull’effettiva esecuzione dei controlli contabili.

È stato inoltre accertato che il campione su cui sono stati eseguiti questi controlli (minimo 10%) è stato prelevato dal campione dei controlli in loco sulle consegne delle materie prime (minimo 20%). Questo è contrario al disposto dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera e), che fa obbligo agli Stati membri di “effettuare i controlli previsti all'articolo 27, senza preavviso e nei periodi adeguati”.


4.1.1.8.Controlli amministrativi e contabili sui quantitativi di prodotti finiti acquistati


Le presenti risultanze si riferiscono ai controlli effettuati a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003. Alla missione di audit è stato comunicato che i prodotti finiti acquistati venivano verificati solo sulla base delle registrazioni e delle fatture, non sulla base dei libri contabili.

4.1.1.9.Mancato rispetto dei criteri di riconoscimento


Le presenti risultanze si riferiscono ai controlli effettuati a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1432/2003. È stato accertato che l’OP X non aveva ottemperato alle norme pertinenti perché i diritti di voto di due membri eccedevano il livello ammesso, con conseguente violazione dei criteri di riconoscimento, in quanto ne risultava limitata la capacità degli aderenti all’OP di controllarne democraticamente l’organizzazione e le decisioni.

4.1.1.10.Raccomandazioni emesse


In caso di dubbi sulla regolarità di determinate operazioni, le autorità italiane dovrebbero aumentare il tasso di controllo per i controlli a campione: ad es. i controlli dovrebbero riguardare il 100% delle consegne di materie prime.

Le autorità italiane sono state anche invitate a continuare a migliorare la qualità dei controlli. Questo vale in particolare per i controlli amministrativi e contabili, che devono comportare la riconciliazione dei dati primari con i dati contabili ufficiali dei libri contabili.


4.1.2.Argomentazioni dello Stato membro

4.1.2.1.Comunicazioni dell’OLAF sulle frodi in Calabria


Le autorità italiane hanno sostenuto, tra l’altro, che il sistema di gestione della procedura di controllo dell’AGEA era in regola e costituiva la fonte di informazioni utilizzata per individuare e poi dare seguito ai casi di frode, anche nelle indagini penali. Le autorità italiane hanno sottolineato che l’organismo pagatore e gli organi giudiziari hanno collaborato strettamente tra loro. Pertanto le autorità hanno respinto l’esistenza di una correlazione tra i casi di frode delle campagne 2004/05 e 2005/06 e carenze nel sistema di controllo. Le autorità hanno rilevato quanto segue:

[...] Il sollecito intervento, effettuato in assoluta sinergia tra l’AGEA e la Procura di Palmi, ha consentito di circoscrivere il fenomeno alle Organizzazioni di produttori favorite dai surrichiamati comportamenti.



In effetti dette Organizzazioni hanno potuto beneficiare in maniera illecita di aiuti indebiti, per importi, peraltro in gran parte recuperati, e che ammontano comunque a cifre nettamente inferiori a quelle oggetto della rettifica finanziaria proposta.

Aggiungasi che tali Organizzazioni di produttori hanno potuto espletare la propria attività truffaldina per un periodo limitato in quanto prontamente escluse dal regime. [...]

Sussistendone pertanto i presupposti, AGEA ha tempestivamente applicato le sanzioni previste dall’articolo 28 del regolamento (CE) n. 2111/2003, determinando in tal modo la decadenza dall’aiuto delle OP per la campagna 2003/2004 e l’esclusione dall’aiuto per le tre campagne successive.

I provvedimenti adottati da AGEA nel 2004 sono stati però impugnati dinanzi all’Autorità giudiziaria amministrativa, che avendo accolto il ricorso ne ha sospeso l’efficacia: AGEA, in ossequio a tali decisioni, ha dovuto procedere ai pagamenti prima negati. Avverso le sentenze del Tar Calabria l’AGEA ha proposto appello al Consiglio di Stato, che lo ha rigettato. L’AGEA, pertanto, non ha potuto evitare l’esecuzione del pagamento degli aiuti di che trattasi.

In considerazione di quanto sopra, non possono essere accettate le conclusioni dei servizi della Commissione di una rettifica finanziaria forfettaria nella misura del 25%, sulla base delle asserite carenze del sistema di controllo dell’Organismo pagatore che, al contrario, ha permesso di far emergere la frode [...]”.

4.1.2.2.Verifica della concordanza tra le registrazioni delle OP e i conti


Le autorità italiane hanno sostenuto che i controlli in questione erano stati effettivamente eseguiti, ma hanno riconosciuto che non erano documentati.

4.1.2.3.Controlli amministrativi e contabili su un campione di produttori


Nella fase bilaterale le autorità italiane

– hanno sostenuto che i controlli erano stati eseguiti, come dimostrava il fatto che era stata effettivamente stilata una relazione;

– hanno comunicato che era impossibile eseguire controlli obiettivi sulle rese dopo il raccolto e dopo le consegne perché il prodotto non era più presente negli stabilimenti; questo fatto impediva l’esecuzione di controlli quantitativi;

– hanno affermato che la corretta esecuzione di tali controlli era ostacolata anche da altre ambiguità presenti nel regolamento.


4.1.2.4. Carenze nei controlli fisici di qualità


Le autorità hanno sostenuto che i controlli erano stati eseguiti correttamente ma che, a causa di una prassi consolidata, erano stati registrati soltanto i dati minimi di riferimento della qualità, cosicché non erano disponibili i valori esatti misurati in ogni singolo caso.

4.1.2.5.Verifica della concordanza tra i registri dei trasformatori e i conti


Sia durante la missione sia nella risposta alla lettera di osservazioni le autorità italiane hanno comunicato che i “controlli incrociati con le registrazioni contabili ufficiali erano iniziati nella CC 2005/06”. Successivamente l’Italia ha dichiarato di aver eseguito tali controlli già prima della CC 2005/06, senza tuttavia fornire prove a sostegno di tale affermazione. Le autorità italiane hanno infatti confermato di non avere prove documentali al riguardo.

Durante la riunione bilaterale le autorità italiane hanno dichiarato di aver sempre controllato i registri IVA e le registrazioni contabili, ammettendo, tuttavia, che non esistevano prove documentali atte a dimostrare la verifica della concordanza con i libri contabili (da parte della Commissione è stato sottolineato che questa risposta era in contrasto con le informazioni ricevute in loco e nella risposta delle autorità italiane alla lettera di osservazioni).

Nella risposta al verbale della riunione bilaterale le autorità italiane hanno sostenuto che, “sebbene l’esercizio di concordanza in questione fosse stato eseguito prima della campagna di commercializzazione 2005/06, esse non disponevano delle relative prove documentali, e che pertanto la posizione dell’Italia non poteva essere considerata contraddittoria”.

4.1.2.6.Controlli amministrativi e contabili sulle partite ricevute


Pur avendo apparentemente accolto dapprima le argomentazioni della Commissione, l’Italia ha contestato le conclusioni della riunione bilaterale “nella misura in cui le autorità italiane non hanno ammesso che i controlli in questione non erano stati eseguiti senza preavviso. Hanno vice versa sostenuto che il regolamento (CE) n. 2111/2003 non prevede che i controlli riferiti al 5% delle partite ricevute e quelli relativi al 10% dei prodotti finiti debbano essere svolti in momenti separati dai controlli sulle consegne di materia prima, e la scelta di farli coincidere è stata un tentativo di razionalizzare le attività di controllo”.

4.1.2.7.Controlli fisici e contabili sui prodotti finiti


Cfr. posizione di cui al punto 4.1.2.6.

4.1.2.8.Controlli amministrativi e contabili sui quantitativi di prodotti finiti acquistati


Cfr. posizione di cui al punto 4.1.2.5.

4.1.2.9.Mancato rispetto dei criteri di riconoscimento


Nella fase bilaterale l’Italia ha ammesso le carenze riscontrate e comunicato che alle OP sarebbe stato chiesto di adeguare i diritti di voto dei singoli aderenti alla percentuale prevista dai regolamenti dell’UE.

Nel corso della procedura di conciliazione le autorità italiane hanno sostenuto di aver consegnato ai funzionari della Commissione, durante l’audit, una descrizione della struttura dell’organizzazione che comprendeva soltanto gli aderenti con centri di trasformazione. Tale descrizione, però, non era rappresentativa della compagine sociale, che invece rispettava i requisiti per il riconoscimento (cioè i diritti di voto).


4.1.3.Posizione della DG AGRI prima della conciliazione

4.1.3.1.Risultanze relative ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2111/2003


La DG AGRI ha così concluso:

(a) le carenze riscontrate nei controlli nell’ambito di un’indagine precedente (FV/2005/315/IT) permangono e riguardano le spese fino alla CC 2004/05 compresa. La DG AGRI è del parere che, a causa di tali carenze, l’applicazione del sistema di controllo della trasformazione degli agrumi sia stata gravemente carente;

(b) frodi diffuse sono esistite fino alle CC 2004/05 e 2005/06 comprese, come si desume da diverse comunicazioni dell’OLAF. I casi di frode possono essere attribuiti direttamente alla mancanza di controlli del regime di aiuti.

La DG AGRI ha concluso altresì che le misure correttive richieste a seguito dell’indagine FV/2005/315/IT e successivamente notificate dalle autorità italiane hanno avuto soltanto un effetto limitato o irrilevante sulle spese effettuate fino alle CC 2004/05 e 2005/06; tale osservazione nulla toglie al fatto che l’impegno delle autorità italiane, debitamente riconosciuto dalla DG AGRI, abbia avuto verosimilmente un ruolo significativo nel prevenire ulteriori perdite a carico del Fondo, ma per lo più solo a partire dalle CC 2006/07 e 2007/08.

In conclusione la DG AGRI ha sottolineato che, fino alle CC 2004/05 e 2005/06 comprese, le condizioni erano molto simili a quelle già riscontrate nel corso dell’indagine FV/2005/315/IT. Tali condizioni hanno comportato un rischio corrispondente per il Fondo. La DG AGRI ha proposto la seguente rettifica finanziaria:

rettifica forfettaria del 25%

• perché l’applicazione del sistema di controllo alla trasformazione degli agrumi è stata gravemente carente e

• perché in Calabria sono state commesse frodi diffuse che hanno riguardato, tra l’altro, il regime di trasformazione degli agrumi.

La rettifica finanziaria proposta ammonta a -19 537 580,94 EUR.

4.1.3.2.Risultanze relative a carenze nel riconoscimento – Regolamento (CE) n. 1432/2003


La DG AGRI ritiene che la perdita per il Fondo sia stata limitata alle spese sostenute dalla data OP e propone pertanto una correzione finanziaria una tantum per un importo pari a -2 477 048,73 EUR.

4.1.3.3.Totale rettifica finanziaria


Si propone di escludere dal finanziamento un importo complessivo pari a 22 014 629,67 EUR.

4.1.4.Parere dell’organo di conciliazione


L’organo ritiene che “i sistemi di controllo nazionali debbano, tra l’altro, prevenire le situazioni in cui possono verificarsi frodi diffuse. In conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri sono tenuti a prevenire le irregolarità. Nel caso in esame il sistema di controllo italiano è parso incapace di adempiere tale obbligo. Inoltre le autorità non hanno risposto agli inviti dei servizi della Commissione di documentare i risultati delle azioni di controllo svolte”.

L’organo ha pertanto ritenuto che fosse difficile “proporre alternative alla rettifica forfettaria indicata. Dall’altro canto, però, ha sollecitato le autorità a rispondere all’invito dei servizi della Commissione e a documentare i risultati delle azioni di controllo e delle attività di follow-up”.

Per quanto concerne il caso specifico dell’OP in questione, l’organo constata che “già nel 2007 le autorità italiane avevano accettato le risultanze dei servizi della Commissione e non avevano presentato alcuna prova del fatto che detta OP avesse rispettato all’epoca i requisiti della legislazione dell’UE”.

4.1.5.Posizione finale della DG AGRI

4.1.5.1.Presentazione di nuove informazioni relative ai rimborsi


Le verifiche delle informazioni aggiuntive fornite dall’Italia hanno rivelato che nel 2011 le autorità hanno rimborsato al Fondo 7 188 344,05 EUR. La DG AGRI ha proposto pertanto di dedurre tale importo dalla base di calcolo della rettifica forfettaria del 25%.

Dalle informazioni trasmesse risulta tuttavia che soltanto l’80% degli importi recuperati è stato riaccreditato al Fondo. Alla luce delle risultanze della presente verifica e in conformità dei requisiti di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la DG AGRI ritiene che le autorità italiane avrebbero dovuto riaccreditare al bilancio dell’Unione la totalità dell’importo, non soltanto l’80% delle somme in questione.

Dalla documentazione trasmessa si desume anche che non sono state applicate sanzioni a norma dei regolamenti (CE) n. 1432/2003 e 2111/2003.

4.1.5.2.Nuove informazioni con riferimento al mancato rispetto dei criteri di riconoscimento


Le nuove informazioni trasmesse indicano che la OP X rispettava i requisiti dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1432/2003. La DG AGRI conclude pertanto che la rettifica finanziaria specifica inizialmente proposta per lacune riscontrate relativamente al riconoscimento della OP non è più giustificata.

4.1.5.3.Conclusione


La DG AGRI propone di mantenere la propria posizione illustrata nella comunicazione formale della rettifica finanziaria eccetto due modifiche:

– gli importi rimborsati al Fondo nel 2011 sono detratti dalla base di calcolo della rettifica forfettaria del 25%;

– la OP X non sarà sottoposta a rettifica finanziaria una tantum per mancato rispetto dei criteri di riconoscimento; contemporaneamente le spese sostenute dalla OP per la trasformazione degli agrumi sono aggiunte alla base di calcolo della rettifica forfettaria del 25%.

La proposta è stata presentata fermo restando il diritto della DG AGRI di proporre una rettifica finanziaria separata per il periodo successivo (campagna 2005/06).

La DG AGRI ha pertanto proposto di escludere dal finanziamento unionale un importo di 17 913 976,32 EUR.


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