Directorate-general for agriculture and rural development



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13.6.Italia


Indagine n.: AC/2005/44/IT, XC/2007/010/IT, XC/2007/030/IT

Legislazione: regolamenti (CE) n. 1782/2003, 796/2004, 1698/2005, 1975/2006

Data della missione: 26-27.9.2005; 3-7.12.2007; controllo documentale

Lettera di osservazioni: AGR 3179 dell’1.2.2006; AGR 11393 del 14.5.2008; AGR 21925 del 27.8.2007

Risposta dello Stato membro: 5.4.2006; 10.4.2006; 18.7.2008; 12.12.2008

Invito alla riunione bilaterale: AGR15321 del 14.6.2006; AGR9153 del 31.3.2009

Riunione bilaterale: 14.7.2006; 4.5.2009

Verbale della riunione bilaterale: AGRI 28234 del 24.10.2006;

ARES 181177 del 23.7.2009

Risposta al verbale della riunione: 29.12.2006; 1.12.2009

Lettera di conciliazione: ARES 791904 del 20.7.2011

Richiesta di conciliazione: Ares(2011)1125759 del 21.10.2011

Riferimento di conciliazione: 11/IT/503

Parere dell’organo di conciliazione: Ares 162029 del 13.2.2012

Lettera finale: Ares (2012) 988567 del 21.8.2012

13.6.1.Principali risultanze sul funzionamento dei controlli essenziali

13.6.1.1.Mancanza o inadeguatezza dei controlli di criteri e norme


Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1782/2003, “Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare l’adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 1”. Tali obblighi si riferiscono a tutti i CGO17 definiti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell’articolo 2, paragrafo 34, del regolamento (CE) n. 796/2004. Essi si riferiscono inoltre a tutte le norme BCAA18 quali definite dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell’articolo 2, paragrafo 33, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 796/2004, “Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità”.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 796/2004, “I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia […] le condizioni e i requisiti in materia di condizionalità”.

Per gli anni di domanda 2005 e/o 2006 e/o 2007 sono state individuate in Italia le seguenti infrazioni dei suddetti articoli:


(1)Diversi CGO non sono stati affatto controllati o lo sono stati solo parzialmente


CGO 1 e 5: per gli anni di domanda 2005, 2006 e 2007 la popolazione controllata in relazione a tali CGO comprendeva tutti i richiedenti di pagamenti diretti che avevano dichiarato di possedere particelle nelle zone speciali di protezione e nei siti di importanza comunitaria. Tuttavia, ai sensi degli articoli 5, 7 e 8 della direttiva 79/409 e degli articoli 13, 15 e 22, lettera b), della direttiva 92/43, tali CGO si applicano a tutti gli agricoltori. Inoltre, non sono stati definiti né controllati i requisiti dell’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva 79/409 e dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/43.

Le autorità italiane hanno mantenuto la posizione in base alla quale i CGO 1 e 5 erano applicabili unicamente agli agricoltori che avevano dichiarato di possedere particelle nelle zone speciali di protezione e nei siti di importanza comunitaria.

Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è stato generato un rischio per il Fondo per l’intero Stato membro.

CGO 2: per l’anno di domanda 2005 (ad eccezione degli organismi pagatori ARTEA e AGREA) sono stati controllati soltanto gli agricoltori che avevano dichiarato di disporre di un’autorizzazione per la trasformazione e lo smaltimento di prodotti agricoli contenenti sostanze pericolose.

I controlli del CGO 2 avrebbero dovuto vertere anche sugli agricoltori che usano le sostanze indicate nell’allegato della direttiva 80/68, quali oli minerali e idrocarburi.

Ne è quindi derivato un rischio per il Fondo per l’anno di domanda 2005.

CGO 6: questo CGO non è stato oggetto di controllo nell’anno di domanda 2005.

Ciò ha generato un rischio per il Fondo per l’intero Stato membro per l’anno di domanda 2005.



CGO 11: per l’anno di domanda 2006 questo CGO è stato controllato soltanto tra i produttori di latte crudo che vendono direttamente ai consumatori. Inoltre i controlli effettuati dall’amministrazione competente hanno riguardato unicamente la documentazione.

    Il controllo del CGO 11 avrebbe dovuto vertere anche sui produttori lattieri che non vendono direttamente ai consumatori.

    I requisiti per la produzione primaria di latte sono specificati nell’allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004.



Ciò ha generato un rischio per il Fondo per l’intero Stato membro per l’anno di domanda 2006.

(2) Gli agricoltori selezionati non sono stati controllati in relazione a tutti i requisiti di cui sono responsabili le autorità preposte al controllo


Per gli anni di domanda 2006 e 2007 (fatta eccezione per l’ARTEA) le autorità responsabili dei controlli non hanno rispettato il disposto dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 796/2004, in base al quale “l’autorità di controllo competente provvede affinché, per tutti gli agricoltori selezionati, sia accertato il rispetto dei requisiti e delle norme di cui essa è responsabile”.

I controlli in loco relativi al CGO 10, ai CGO da 12 a 18 e a parte dei CGO da 6 a 8 bis sono stati svolti dai servizi veterinari in base a una selezione effettuata da loro stessi. Ne consegue che gli agricoltori che sono stati selezionati per questi controlli di condizionalità potrebbero non essere stati controllati per tutti i requisiti che erano tenuti a rispettare.

Inoltre, alcuni requisiti del CGO 11 dovrebbero essere controllati nell’ambito dei CGO 10 e 12, per i quali i campioni di controllo possono essere diversi. Ne deriva che per un elevato numero di agricoltori il CGO 11 è stato pertanto controllato solo parzialmente.

Per quanto riguarda l’applicazione non corretta dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 796/2004, le autorità italiane hanno dichiarato di aver effettuato una simulazione. Secondo le autorità italiane questo metodo ha consentito di controllare un maggior numero di agricoltori e di applicare un maggior numero di sanzioni. Inoltre è stato ridotto l’effetto del massimale del 5% previsto dall’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004, che limita la riduzione massima al 5% dell’importo totale.

Per gli anni di domanda 2006 e 2007 è stato generato un rischio per il Fondo.

(3) Sono state riscontrate gravi carenze nell’attuazione del sistema di condizionalità in ordine ai CGO da 6 a 8 bis e da 10 a 18


Con riguardo al sistema di controllo in materia di condizionalità, l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 796/2004 dispone quanto segue: “Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. In conformità del titolo III, capitolo III del presente regolamento, detto sistema prevede in particolare:
a) se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti dall’organismo pagatore agli enti specializzati e/o, se del caso, tramite l’autorità di coordinamento di cui all’articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) i metodi per la selezione dei campioni di controllo;

c) indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare;

d) relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali infrazioni riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della frequenza delle infrazioni stesse;

e) se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli enti specializzati all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento di cui all’articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, o ad entrambi;

f) l’applicazione del sistema di riduzioni e di esclusioni da parte dell’organismo pagatore”.
I servizi veterinari costituiscono l’autorità competente per il controllo dei CGO 10 e da 12 a 18 nonché una delle autorità competenti per il controllo dei CGO da 6 a 8 bis e del CGO 11.

La DG AGRI ha ottenuto la prova che le attività di controllo svolte dai servizi veterinari nell’ambito della condizionalità non erano note agli organismi pagatori, né da questi ispezionate. Tuttavia gli organismi pagatori sono responsabili della corretta attuazione del sistema di condizionalità.

Le istruzioni in materia di condizionalità emanate dall’AGEA non specificano i punti di controllo relativi ai GCO 10 e da 12 a 18, i quali sono stati controllati esclusivamente dai servizi veterinari. Inoltre gli organismi pagatori non conoscevano le modalità di selezione dei campioni di controllo, esecuzione dei controlli e valutazione delle infrazioni (erano gli stessi servizi veterinari a decidere in merito all’eventuale applicazione di sanzioni in caso di infrazione). Infine le relazioni di controllo elaborate dai servizi veterinari non sono state trasmesse agli organismi pagatori (cfr. il punto 10.2.2).

Queste carenze dimostrano che l’Italia non ha rispettato i requisiti previsti dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 796/2004 summenzionato.

Per gli anni di domanda 2005, 2006 e 2007 si constata un rischio per il Fondo per l’intero Stato membro.

(4) Non tutte le norme BCAA sono state definite e controllate


L’articolo 5, paragrafo 1, e l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 fissano il quadro in base al quale lo Stato membro definisce, a livello nazionale o regionale, i requisiti minimi per le BCAA. A norma dell’articolo 3 dello stesso regolamento, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali definite in conformità dell’articolo 5. Sulla base di queste disposizioni la DG Agricoltura e sviluppo rurale ritiene che tutti gli obiettivi e le norme figuranti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 debbano essere contemplati dalla legislazione nazionale e controllati nell’ambito della condizionalità, salvo in casi giustificati.

I controlli hanno dato luogo alle seguenti risultanze.



  • Per gli anni di domanda 2005, 2006 e 2007 non sono state definite né controllate le seguenti norme enumerate nell’allegato IV:

  • “Norme inerenti alla rotazione delle colture ove necessario”,

  • “Uso adeguato delle macchine”,

  • “Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati”.

A queste infrazioni è stato posto rimedio nell’anno di domanda 2008.

  • La norma “Gestione delle stoppie” non è stata oggetto di sanzioni in numerose regioni italiane per gli anni di domanda 2005 e 2006. Spetta alle Regioni applicare le norme nazionali di condizionalità a livello locale. Nel 2005/06 le Regioni hanno derogato a questa norma senza indicare azioni alternative. I casi di non conformità alla norma individuati durante controlli in loco non sono state quindi sanzionati a causa dell’applicazione delle deroghe regionali. Stando ai dati trasmessi dalle autorità italiane, per gli anni di domanda 2005 o 2006 la percentuale degli agricoltori non sanzionati a seguito dell’applicazione di deroghe regionali è dell’80%.

  • Per gli anni di domanda 2005 e 2006 la norma “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio” ha riguardato unicamente le terrazze, che non erano state sottoposte a inventario dalle autorità italiane. Un modesto progresso si è registrato per l’anno di domanda 2007.

Per gli anni di domanda 2005, 2006 e 2007 è stato generato un rischio per il Fondo per l’intero Stato membro.

(5) Una parte significativa dei controlli in loco annuali è stata rimandata all’anno di domanda successivo


L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 dispone che “In caso d’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in conseguenza di un’azione o di un’omissione direttamente attribuibile al singolo agricoltore, l’ammontare complessivo dei pagamenti diretti corrisposti nell’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza è [...] ridotto o annullato [...].

L’articolo 66 del regolamento (CE) n.796/2004 dispone che “qualora un’infrazione sia dovuta alla negligenza dell’agricoltore, viene applicata una riduzione all’importo complessivo dei pagamenti diretti, [...] che sono stati o dovrebbero essere erogati all’agricoltore in questione in seguito alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile in cui è avvenuto l’accertamento”.

Dai dati trasmessi dalle autorità italiane risulta che, in media, per l’intero territorio nazionale:


  • per l’anno di domanda 2005 il 64% degli agricoltori controllati ha subito il controllo nello stesso anno;

  • per l’anno di domanda 2006 il 94% degli agricoltori controllati ha subito il controllo nello stesso anno;

  • per l’anno di domanda 2007 l’82% degli agricoltori controllati ha subito il controllo nello stesso anno.

Le autorità italiane hanno affermato che i controlli in loco eseguiti nel corso dell’anno civile successivo all’anno oggetto della domanda di aiuto vertevano unicamente su aspetti “strutturali” (assenza o presenza di un deposito per le sostanze pericolose, capacità di stoccaggio del letame, autorizzazione di progetti all’interno di zone di protezione, ecc.) per i quali si poteva facilmente concludere che l’infrazione sussisteva nell’anno precedente.

La DG AGRI non ha ritenuto plausibili le argomentazioni addotte dalle autorità italiane a giustificazione dei ritardi nell’espletamento dei controlli. Ad esempio, in sede di revisione documentale i revisori hanno trovato prova anche di ritardi nell’esecuzione dei controlli correlati all’identificazione e registrazione degli animali. Tali controlli non possono essere considerati “strutturali”.

Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell’articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004, la DG AGRI mantiene la propria posizione secondo la quale la percentuale minima dei controlli in loco doveva essere completata entro l’anno civile. Si configura dunque un rischio per il Fondo, in particolare per gli anni di domanda 2005 e 2007.

13.6.1.2.Carenze relative alle relazioni di controllo

(1) Mancata trasmissione delle relazioni di controllo compilate dai servizi veterinari

L’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 dispone che “Ove l’autorità di controllo competente non sia l’organismo pagatore, la relazione è trasmessa all’organismo pagatore entro un mese dal suo completamento”.


Le relazioni di controllo compilate dai servizi veterinari non sono state trasmesse agli organismi pagatori, in violazione di quanto disposto dal summenzionato articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Tale constatazione è ulteriormente aggravata dal fatto che i servizi veterinari costituiscono una delle autorità di controllo competenti per la maggior parte dei CGO (da 6 a 8 bis e da 10 a 18) e la sola autorità di controllo competente per i CGO 10 e da 12 a 18.

Per gli anni di domanda 2005, 2006 e 2007 è stato generato un rischio per il Fondo per l’intero Stato membro.

13.6.1.3.Valutazione delle infrazioni


L’articolo 41 del regolamento (CE) n. 796/2004 definisce i criteri di “portata” e “durata” delle infrazioni:

b) la “portata” di un’infrazione è determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’infrazione stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio;



d) la “durata” di un’infrazione dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli”.

(1) I criteri di “portata” e “gravità” non sono definiti correttamente


In Italia i suddetti criteri non sono stati definiti in conformità dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Nella maggioranza dei casi la “portata” dell’infrazione è automaticamente ponderata come “livello medio”. Negli altri casi la “portata” misura l’entità dell’oggetto dell’infrazione (ad esempio superficie, unità di bestiame, ecc.).

Nella maggioranza dei casi anche la “durata” è automaticamente ponderata come “livello medio”. Se la portata dell’infrazione supera una determinata percentuale, la ponderazione della “durata” è modificata in “livello alto”.

Da un’analisi generale di queste definizioni sembra di ravvisare una certa confusione tra le definizioni di “portata”, “gravità” e “durata”, con la conseguenza che la valutazione delle infrazioni può risultare in contrasto con la normativa applicabile.

Nel corso dell’audit effettuato nel 2005 le autorità italiane hanno insistito sul fatto che il loro obiettivo era fornire agli ispettori definizioni chiare e quantificabili al fine di evitare valutazioni soggettive e hanno precisato che erano stati adottati cambiamenti nel 2006. Tuttavia l’audit effettuato nel 2007 ha rivelato che non era stato posto rimedio a tali carenze.

Le autorità italiane hanno inoltre spiegato che il fatto di utilizzare il concetto di “portata” quale definito all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 796/2004 avrebbe potuto determinare una discriminazione nei confronti delle piccole aziende agricole, nelle quali le infrazioni avevano maggiori probabilità di produrre effetti esterni.

La DG AGRI non ha accolto le argomentazioni addotte dalle autorità italiane.

Per gli anni di domanda 2005, 2006 e 2007 è stato generato un rischio per il Fondo per l’intero Stato membro.


(2) Impossibilità di valutare determinate infrazioni al CGO 9


È risultato impossibile stabilire la portata di determinate infrazioni al CGO 9 in quanto tale criterio è valutato soltanto in termini di ettari (valore assoluto e percentuale).

Le autorità italiane hanno dichiarato di avere ovviato a questa carenza a partire dal 2008.

Per gli anni di domanda 2005, 2006 e 2007 è stato generato un rischio per il Fondo per l’intero Stato membro.

13.6.1.4.Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari


Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, in caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in qualsiasi momento nel corso di un determinato anno civile, e qualora tale inosservanza sia la conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili all’agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nel corso dell’anno civile in questione, l’importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere è ridotto o annullato.

L’articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004 prevede altresì che, qualora un’infrazione sia dovuta alla negligenza dell’agricoltore, venga applicata una riduzione all’importo complessivo dei pagamenti diretti che sono stati o dovrebbero essere erogati all’agricoltore in questione in seguito alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile in cui è avvenuto l’accertamento. Di norma, la riduzione è pari al 3% dell’importo complessivo in questione.


(1) Riduzioni non applicate ai pagamenti dell’esercizio finanziario pertinente


Per i controlli in loco che avrebbero dovuto essere svolti nell’anno di domanda N e che sono stati effettuati nell’anno N+1 (per ulteriori dettagli cfr. il punto 10.1.1(5)), le riduzioni sono state applicate ai pagamenti relativi all’anno di domanda N. Questa prassi non è conforme al disposto dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell’articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004 succitati.

Per gli anni di domanda 2005, 2006 e 2007 è stato generato un rischio per il Fondo per l’intero Stato membro.


(2) Carenze concernenti la percentuale di riduzione


Con il sistema di sanzioni vigente per gli anni di domanda 2005 e 2006 era praticamente impossibile superare l’aliquota dell’1%. Questa prassi non è conforme al disposto dell’articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004 summenzionato.

Dalle statistiche trasmesse dalle autorità italiane risulta chiaramente che la maggior parte delle sanzioni applicate agli agricoltori sottoposti a controllo in loco ammontavano all’1%.

Le autorità italiane hanno dichiarato che il sistema di sanzioni era stato modificato a partire dal 2007.

Per gli anni di domanda 2005 e 2006 si contata un rischio per il Fondo per l’intero Stato membro.


(3) Calcolo errato delle sanzioni connesse allo scorretto funzionamento del sistema di condizionalità


L’articolo 42 del regolamento (CE) n. 796/2004 dispone che “Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi ai sensi del titolo IV, capitolo II”.

Gli organismi pagatori non hanno ricevuto le relazioni di controllo riguardanti i controlli in loco eseguiti dai servizi veterinari (cfr. i punti 10.1.3 e 10.2.2). Non disponevano pertanto delle informazioni necessarie e sufficienti per decidere se una sanzione fosse applicabile nell’ambito della condizionalità. Inoltre non disponevano delle informazioni necessarie e sufficienti per stabilire il corretto livello delle sanzioni e calcolare la percentuale di riduzione. Gli organismi pagatori si sono potuti riferire unicamente alla banca dati nazionale per l’identificazione e la registrazione degli animali, riguardo alla quale l’audit ha messo in luce talune incongruenze. Le autorità italiane hanno dichiarato che questa carenza va considerata come un errore puntuale.

La DG AGRI ha ribadito che tale questione ha avuto un forte impatto negativo sul sistema di condizionalità.

Per i CGO che sono stati controllati sia dai servizi veterinari che dagli organismi pagatori le statistiche hanno messo in luce una certa disomogeneità nei risultati dei controlli in loco. Le autorità italiane hanno spiegato che in alcuni casi i servizi veterinari hanno riscontrato infrazioni che non erano considerate tali dagli organismi pagatori e vice versa.

La DG AGRI ha ribadito che è inaccettabile che agli agricoltori siano applicate sanzioni diverse a seconda del fatto che i controlli siano stati svolti dai servizi veterinari o dagli organismi pagatori.

Nella riunione bilaterale del 31 marzo 2009, sulla base delle statistiche sui controlli per il 2007 la DG AGRI ha chiesto complementi di informazione relativamente a 699 infrazioni non sanzionate dai servizi veterinari nell’ambito della condizionalità. Nella loro risposta del 1º dicembre 2009 al verbale della riunione bilaterale, le autorità italiane hanno spiegato che si trattava di infrazioni di importanza minore – e in ogni caso sotto il controllo delle competenti autorità veterinarie – per le quali le aziende avevano già adottato adeguati provvedimenti entro un periodo generalmente non superiore ai quindici giorni dal primo accertamento, come previsto dall’articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo 29 gennaio 2004 n. 58.

In risposta a quanto sopra la DG AGRI sottolinea che:


  • il concetto di infrazione di importanza minore è stato introdotto nel 2008 dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 146/2008 e dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 319/2008;

  • il decreto legislativo italiano 29 gennaio 2004 n. 58 definisce le sanzioni applicabili nel quadro del regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. L’atto in questione non verte sulla condizionalità.

A titolo di esempio, per l’anno di domanda 2005, a causa delle carenze descritte ai punti 10.1.1(3) e 10.1.2(1), AGREA non ha applicato riduzioni per le infrazioni rilevate dai servizi veterinari. In esito alla verifica svolta dalla DG AGRI i servizi veterinari hanno trasmesso parte delle loro relazioni di controllo alle autorità italiane, che hanno quindi avviato il calcolo delle riduzioni. Nella riunione bilaterale del 31 marzo 2009 le autorità italiane hanno dichiarato che la procedura di recupero era ancora in corso.

Per gli anni di domanda 2005, 2006 e 2007 è stato generato un rischio per il Fondo per l’intero Stato membro.


(5) Mancato sanzionamento dovuto all’applicazione di tolleranze


Le tolleranze descritte al punto 10.4.3 per il CGO relativo all’identificazione e alla registrazione degli animali sono state applicate anche per i CGO 2, 11, 16, 17 e 18 negli anni di domanda 2005, 2006 e 2007.

Sono state applicate tolleranze anche per ciascuna delle BCAA, di norma al 5% della superficie (massimo di 0,5 o 1 ha).

Secondo le autorità italiane tali tolleranze erano compatibili con il concetto di infrazione di importanza minore.

La DG AGRI ha ribadito che tale concetto è stato introdotto soltanto a partire dall’anno di domanda 2008 dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 146/2008 e dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 319/2.

Per gli anni di domanda 2005, 2006 e 2007 è stato generato un rischio per il Fondo per l’intero Stato membro.

(6) Riduzione delle sanzioni in caso di attuazione di provvedimenti correttivi


Applicando il criterio di “durata”, le autorità italiane hanno ritenuto che l’attuazione di provvedimenti correttivi da parte degli agricoltori potesse condurre a una riduzione delle sanzioni. Hanno inoltre specificato che lo stesso principio si applicava alle infrazioni gravi, per le quali l’attuazione di provvedimenti correttivi poteva ridurre all’1% l’aliquota della sanzione.

Tale procedura non risponde ai requisiti dell’articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004 e il principio di provvedimento correttivo non è contemplato dalla legislazione UE in materia di condizionalità.

I dati forniti dalle autorità italiane hanno rivelato che il 91% degli agricoltori che avevano attuato provvedimenti correttivi non è stato neppure sanzionato.

Per gli anni di domanda 2005, 2006 e 2007 è stato generato un rischio per il Fondo per l’intero Stato membro.


(7) Attuazione progressiva del principio di infrazione intenzionale


Nel 2005 non sono state rilevate infrazioni intenzionali. Il principio di infrazione intenzionale è stato attuato progressivamente a partire dal 2006.

Per l’anno di domanda 2005 ciò ha generato un rischio per il Fondo per l’intero Stato membro.


(8) Non sono state rilevate infrazioni durante le verifiche di ammissibilità


Nelle statistiche per gli anni di domanda 2006 e 2007 non sono state rilevate infrazioni nel corso delle verifiche di ammissibilità in loco. Le autorità italiane non hanno fornito ulteriori informazioni.

La DG AGRI ritiene che nel sistema di condizionalità non si sia tenuto conto delle infrazioni constatate nel corso delle verifiche di ammissibilità.

Per gli anni di domanda 2006 e 2007 è stato generato un rischio per il Fondo per l’intero Stato membro.

13.6.2.Principali carenze riguardanti il funzionamento dei controlli complementari

13.6.2.1.Analisi dei rischi non basata su criteri pertinenti ai requisiti o alle norme di condizionalità


    L’articolo 45, paragrafo 1, prevede che “[...] la selezione delle aziende da sottoporre a controlli ai sensi dell’articolo 44 si basa, se del caso, su un’analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un’analisi dei rischi pertinente rispetto ai requisiti o alle norme”.

    Per l’anno di domanda 2005 erano applicabili le BCAA e due ambiti di attuazione dei CGO (ambiente – sanità pubblica e salute degli animali).

    Per lo stesso anno, in Italia circa l’80% del campione di condizionalità è stato selezionato tenendo conto unicamente dei rischi connessi alle BCAA e ignorando quelli connessi ai CGO.

    Le autorità italiane non hanno contestato tale osservazione.

    Stando alle risultanze della missione effettuata nel 2007, le autorità italiane hanno rimediato a questa carenza a partire dal 2006, eccetto per il CGO 3 (utilizzo di fanghi di depurazione) e la norma BCAA 4.4 (mantenimento delle terrazze).

    Non sono stati quindi rispettati i requisiti dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.


13.6.3.Argomentazioni dello Stato membro


Le argomentazioni sollevate dalle autorità italiane vengono illustrate nel contesto delle osservazioni specifiche su illustrate.

13.6.4.Posizione della Commissione prima della conciliazione


Conformemente al documento AGRI-64043-2005 relativo alle rettifiche finanziarie applicabili in caso di carenze nei sistemi di condizionalità attuati dagli Stati membri, la mancata applicazione di sanzioni a causa dell’inadeguatezza o della mancata attuazione dei controlli in loco nell’ambito della condizionalità (criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali) nonché la mancata o inadeguata applicazione delle sanzioni regolamentari, con conseguente perdita del loro effetto dissuasivo, deve essere considerata come carenza nell’ambito di un controllo essenziale.

    Nel quadro del sistema di controllo della condizionalità, conformemente al documento AGRI 64043 2005 relativo alle rettifiche finanziarie applicabili in caso di carenze nei sistemi di condizionalità attuati dagli Stati membri, le insufficienze constatate nell’analisi dei rischi devono essere considerate carenze nell’ambito di un controllo complementare.

Sulla base delle risultanze ottenute nonché delle informazioni e spiegazioni fornite dalle autorità italiane, la DG AGRI rimane del parere che le carenze constatate abbiano generato un rischio per il Fondo. Più concretamente, il fatto che diverse norme BCAA non siano state definite e controllate o non lo siano state in modo adeguato, che diversi CGO non siano stati controllati o lo siano stati soltanto parzialmente, che non sempre gli agricoltori selezionati siano stati controllati in ordine a tutti i requisiti di pertinenza delle autorità di controllo competenti, che l’attuazione del sistema di condizionalità abbia rivelato gravi carenze in relazione a numerosi CGO, che buona parte dei controlli in loco sia stata rimandata all’anno successivo, che le relazioni di controllo dei servizi veterinari non siano state trasmesse agli organismi pagatori, che non siano stati correttamente definiti i criteri per la valutazione delle infrazioni, che numerose riduzioni non siano state applicate ai pagamenti dell’esercizio finanziario pertinente, che siano state generalmente applicate riduzioni dell’1%, che le riduzioni siano state calcolate in modo scorretto (scorretto funzionamento del sistema di condizionalità, tolleranze, sanzioni ridotte in caso di provvedimenti correttivi), che il concetto di infrazione intenzionale non sia stato applicato ha condotto alla mancata o all’inadeguata applicazione delle sanzioni regolamentari e costituisce pertanto una carenza nell’esecuzione di controlli essenziali.

Le insufficienze riscontrate nell’analisi dei rischi configurano una carenza nell’esecuzione di un controllo complementare.

In base al documento AGRI-2005-64043:


  • nel caso di carenze nell’attuazione di uno o più controlli complementari con riguardo al sistema di condizionalità si applica una rettifica del 2%;

  • Se per gli obblighi relativi alla condizionalità stabiliti in un atto, vale a dire nelle direttive e nei regolamenti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003, o in una delle norme di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, vengono attuati controlli che tuttavia non raggiungono il numero, la frequenza o l’intensità imposti dai regolamenti o dalla normativa nazionale (nel caso di una direttiva o di una norma BCAA) o non portano all’applicazione delle sanzioni regolamentari, si applica una rettifica del 5%;

  • quando i controlli degli obblighi in materia di condizionalità non sono applicati o sono applicati in modo talmente carente o sporadico da risultare del tutto inefficaci ai fini dell’applicazione delle sanzioni regolamentari, si applica una rettifica del 10%;

  • in caso di totale inadempienza o di gravi carenze di uno Stato membro nell’applicazione dei requisiti in materia di condizionalità, nonché di comprovate e diffuse infrazioni e negligenze nella lotta contro pratiche irregolari che dovrebbero comportare un livello di sanzioni più elevato, si applica una rettifica del 25%;

  • in casi particolari possono essere applicate aliquote superiori, che vanno dal 25% al 100%. Ad esempio, le carenze constatate a livello di Stato membro riguardanti l’identificazione e l’esame dei casi di infrazione intenzionale, per i quali l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 796/2004 prevede riduzioni dal 20% fino in certi casi al 100%, potrebbero condurre a un aumento dell’“importo a rischio”.

Controlli essenziali

Per gli anni di domanda 2005, 2006 e 2007 sono state individuate le seguenti carenze nell’esecuzione di controlli essenziali:



Domanda del 2005:

  • i CGO 1, 2 e 5 sono stati controllati parzialmente;

  • il CGO 6 non è stato controllato;

  • tre delle dieci norme BCAA applicabili non sono state né definite né controllate: “Norme inerenti alla rotazione delle colture ove necessario”, “Uso adeguato delle macchine” e “Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati”;

  • in varie regioni la norma BCAA “Gestione delle stoppie” non è stata sanzionata;

  • la norma BCAA “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio” è stata applicata unicamente alle terrazze;

  • una parte significativa dei controlli in loco annuali è stata rimandata all’anno successivo (nel 2005 è stato effettuato il 64% dei controlli in loco);

  • gravi carenze nei controlli sono state riscontrate nell’attuazione del sistema di condizionalità in ordine ai CGO da 6 a 8 bis;

  • i criteri di “portata” e “gravità” delle infrazioni non sono stati definiti correttamente;

  • nel caso dei controlli in loco rimandati all’anno successivo le riduzioni non sono state applicate ai pagamenti dell’esercizio finanziario pertinente;

  • alle infrazioni accertate dovute a negligenza è stata applicata quasi sempre una riduzione dell’1%, anziché l’aliquota standard del 3%;

  • il cattivo funzionamento del sistema di condizionalità per i CGO da 6 a 8 bis ha determinato errori nel calcolo della riduzione applicabile ai pagamenti;

  • l’applicazione di tolleranze ha condotto alla mancata applicazione di sanzioni;

  • non è stato applicato il concetto di infrazione intenzionale.

    Domanda del 2006:

  • i CGO 1, 5 e 11 sono stati controllati parzialmente;

  • tre delle dieci norme BCAA applicabili non sono state né definite né controllate: “Norme inerenti alla rotazione delle colture ove necessario”, “Uso adeguato delle macchine” e “Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati”;

  • in varie regioni la norma BCAA “Gestione delle stoppie” non è stata sanzionata;

  • la norma BCAA “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio” è stata applicata unicamente alle terrazze;

  • gli agricoltori selezionati non sono stati sempre controllati in ordine a tutti i requisiti di pertinenza delle autorità di controllo competenti;

  • gravi carenze nei controlli sono state riscontrate nell’attuazione del sistema di condizionalità in ordine ai CGO da 6 a 8 bis e da 10 a 15;

  • i criteri di “portata” e “gravità” delle infrazioni non sono stati definiti correttamente;

  • nel caso dei controlli in loco rimandati all’anno successivo le riduzioni non sono state applicate ai pagamenti dell’esercizio finanziario pertinente;

  • alle infrazioni accertate dovute a negligenza è stata quasi sempre applicata una riduzione dell’1%, anziché l’aliquota standard del 3%;

  • il cattivo funzionamento del sistema di condizionalità per i CGO da 6 a 8 bis e da 10 a 15 ha determinato errori nel calcolo della riduzione applicabile ai pagamenti;

  • l’applicazione di tolleranze ha condotto alla mancata applicazione di sanzioni;

  • in caso di provvedimenti correttivi da parte degli agricoltori sono state applicate sanzioni ridotte;

  • nessuna infrazione è stata rilevata nell’ambito delle verifiche di ammissibilità.

    Domanda del 2007:

  • i CGO 1 e 5 sono stati controllati parzialmente;

  • tre delle dieci norme BCAA applicabili non sono state né definite né controllate: “Norme inerenti alla rotazione delle colture ove necessario”, “Uso adeguato delle macchine” e “Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati”;

  • la norma BCAA “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio” è stata applicata unicamente alle terrazze;

  • il progresso registrato nel controllo della norma BCAA “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio” è stato limitato;

  • una parte significativa dei controlli in loco annuali è stata rimandata all’anno successivo (nel 2007 è stato effettuato l’82% dei controlli in loco);

  • gli agricoltori selezionati non sono stati sempre controllati in ordine a tutti i requisiti di pertinenza delle autorità di controllo competenti;

  • sono state riscontrate gravi carenze nei controlli nell’attuazione del sistema di condizionalità in ordine ai CGO da 6 a 8 bis e da 10 a 18;

  • i criteri di “portata” e “gravità” delle infrazioni non sono stati definiti correttamente;

  • nel caso dei controlli in loco rimandati all’anno successivo le riduzioni non sono state applicate ai pagamenti dell’esercizio finanziario pertinente;

  • il cattivo funzionamento del sistema di condizionalità per i CGO da 6 a 8 bis e da 10 a 18 ha determinato errori nel calcolo della riduzione applicabile ai pagamenti;

  • l’applicazione di tolleranze ha condotto alla mancata applicazione di sanzioni;

  • in caso di provvedimenti correttivi da parte degli agricoltori sono state applicate sanzioni ridotte;

  • non è stata rilevata alcuna infrazione nell’ambito delle verifiche di ammissibilità.

Sulla base delle carenze summenzionate, tenuto conto delle disposizioni contenute nel documento AGRI-2005-64043, si propone una rettifica del 10% per le domande degli anni 2005, 2006 e 2007. È opportuno sottolineare che la mancata attuazione e l’inadeguato controllo dei CGO e delle norme BCAA sarebbero di per sé sufficienti a giustificare l’aliquota proposta.

Tale rettifica finanziaria si applica all’intero Stato membro perché sono state riscontrate carenze principali, tali da giustificare una rettifica del 10%, per tutti gli organismi pagatori italiani.



Controlli complementari

Per gli anni 2005, 2006 e 2007 l’analisi dei rischi non si è basata sui criteri rilevanti per i requisiti o le norme in materia di condizionalità.

Questa carenza interessa buona parte dei richiedenti di pagamenti diretti e giustifica una rettifica finanziaria del 2% in base a quanto precedentemente precisato. Tuttavia questo rischio specifico è già coperto dalla rettifica di cui sopra.

Le carenze summenzionate, considerate globalmente, interessano l’intera popolazione di richiedenti di pagamenti diretti. La rettifica finanziaria proposta sarà quindi applicata all’ammontare complessivo dei pagamenti diretti (e dei pagamenti a titolo dello sviluppo rurale a partire dall’anno 2007) nei rispettivi anni di domanda.

La percentuale di rettifica proposta va applicata al 3% dei pagamenti diretti totali per l’anno di domanda 2005, al 6% dei pagamenti diretti totali per l’anno di domanda 2006 e al 10% dei pagamenti diretti totali per l’anno di domanda 2007, come previsto al punto 3.2.2. del documento AGRI 2005 64043.

13.6.5.Parere dell’organo di conciliazione


Nelle conclusioni contenute nella sua relazione finale, l’organo di conciliazione:

  • esprime il parere che non sia possibile conciliare le posizioni delle parti sul caso in esame entro il termine prescritto;

  • invita i servizi della Commissione a riconsiderare il livello della rettifica proposta, ai sensi del secondo punto della valutazione riportata più avanti.

    La valutazione dell’organo di conciliazione è la seguente:

  • sulla base dei documenti a sua disposizione e delle audizioni con le parti, l’organo di conciliazione rileva che i servizi hanno segnalato una possibile apertura, mentre le parti sembrano confermare le rispettive posizioni su tutti gli altri punti.

    Tuttavia l’organo ritiene che le considerazioni riportate di seguito possano aiutare le parti a trovare una posizione comune su almeno una parte della rettifica proposta:

  • l’organo di conciliazione rileva che i servizi hanno giustificato la rettifica proposta su un blocco di circa tredici carenze nei controlli per ciascun anno di domanda. L’organo si chiede se possa essere utile una valutazione più precisa della portata geografica (ad esempio l’organismo pagatore competente) delle carenze, della popolazione di agricoltori rilevante (ad esempio con e senza allevamento di animali), come pure della frequenza delle carenze nel corso degli anni, e invita i servizi a prendere in esame tale questione.

Le carenze rilevate durante l’audit sono state attribuite, quanto meno in gran parte, o alle spese correlate all’allevamento di animali o alle spese correlate alle attività agricole non comprendenti l’allevamento di animali.

In riferimento alle aziende con animali, il fatto che l’organismo pagatore avesse o meno a disposizione e utilizzasse effettivamente nell’ambito della condizionalità i risultati dei controlli eseguiti dai servizi veterinari appare molto rilevante per giustificare la proposta di una rettifica del 10%. Tuttavia, secondo le autorità i controlli sono stati sistematicamente inseriti in una banca dati nazionale sulla quale l’organismo pagatore si basava per decidere le sanzioni relative alla condizionalità. Inoltre, secondo i servizi, due organismi pagatori avevano avviato una collaborazione formalizzata con i servizi veterinari già a partire dal 2006, sulla base di atti firmati di delega relativi alle verifiche di condizionalità.

Secondo l’organismo pagatore, se le autorità potessero documentare il ruolo della banca dati nazionale e il suo utilizzo per la determinazione delle sanzioni nell’ambito della condizionalità, nonché l’esistenza in talune regioni di accordi formali di collaborazione tra i servizi veterinari e l’organismo pagatore stesso, sarebbe ragionevole valutare se una percentuale forfetaria di rettifica del 10%, in particolare a livello nazionale, sia pienamente conforme agli orientamenti in materia di spese delle aziende agricole con animali.

Per le spese relative alle aziende agricole senza animali, l’organismo pagatore ritiene che una percentuale forfetaria di rettifica del 10% sia giustificata soltanto in assenza di controlli delle condizioni o in caso di controlli talmente carenti o sporadici da risultare del tutto inefficaci. Nel corso dell’audizione con i servizi l’organismo pagatore ha fatto presente che essi potrebbero riconsiderare il livello di rettifica proposto in base alle argomentazioni addotte dalle autorità durante il processo di conciliazione.

I servizi potrebbero basarsi sulle informazioni più recenti fornite dalle autorità sull’ammontare degli aiuti annuali erogati agli agricoltori con animali e a quelli senza animali da parte di ogni organismo pagatore, al fine di distinguere più nettamente tra le spese relative alle aziende agricole con animali e quelle relative alle aziende agricole senza animali.

13.6.6.Posizione definitiva della Commissione


Poiché le autorità italiane non hanno fornito nuove informazioni rilevanti, la DG Agricoltura e sviluppo rurale riconferma la propria posizione così come comunicata nella lettera Ares(2011)670941 del 22.6.2011 relativa alle carenze accertate nell’attuazione del sistema di condizionalità in Italia.

Tuttavia l’organo di conciliazione avanza la possibilità di una valutazione più precisa della portata geografica delle carenze e della popolazione di agricoltori interessata, ad esempio con e senza animali, nonché della frequenza delle carenze nel corso degli anni. L’organo di conciliazione ha osservato nello specifico che la proposta di una rettifica del 10% potrebbe essere limitata alle spese correlate agli agricoltori con animali, mentre per le spese correlate alle attività agricole senza animali si potrebbe applicare una rettifica del 5%.

Su questa base la DG Agricoltura e sviluppo rurale ha riesaminato la questione concludendo che, laddove i controlli delle condizioni mancano totalmente o sono talmente inadeguati o sporadici da risultare del tutto inefficaci ai fini dell’applicazione delle sanzioni regolamentari, il che, in base al documento AGRI-2005-64043, comporta una percentuale forfetaria di rettifica del 10%, le carenze riscontrate sono rilevanti particolarmente per gli agricoltori con animali. A questi agricoltori si applicano anche le altre osservazioni. Alla luce di ciò, la DG Agricoltura e sviluppo rurale conclude che a questa popolazione specifica deve essere applicata una percentuale forfetaria di rettifica del 10%. Alla popolazione degli agricoltori senza animali va invece applicata una percentuale forfetaria del 5%, a fronte delle numerose carenze rilevate.


    Per quanto riguarda la possibilità che gli organismi pagatori che hanno accordi formali di collaborazione con i servizi veterinari possano ridurre la percentuale di rettifica applicata alla popolazione degli agricoltori con animali, la DG Agricoltura e sviluppo rurale sottolinea che la costituzione formale di un rapporto di collaborazione non è l’unica carenza grave riguardante i servizi veterinari. Infatti nel corso degli audit è emerso che ad essere gravemente carente era l’intero processo, dall’analisi dei rischi alla valutazione e all’applicazione delle sanzioni, anche in presenza di un accordo con i servizi veterinari.

    Ed è ancor più grave che dai dati statistici non risultino differenze tra gli organismi pagatori che avevano formalizzato un accordo con i servizi veterinari e gli altri per quanto riguarda il campione specifico di controllo, sia per la condizionalità sia per i bovini, e per quanto riguarda l’applicazione di sanzioni con una percentuale elevata di infrazioni non sanzionate e sanzionate all’1%.

    La DG Agricoltura e sviluppo rurale non può quindi prendere in considerazione la possibilità di ridurre la percentuale di rettifica per gli agricoltori con animali nel caso degli organismi pagatori che disponevano di un accordo formale di collaborazione con i servizi veterinari.


Le carenze rilevate nell’esecuzione dei controlli essenziali che riguardano specificamente gli agricoltori con animali sono riportate di seguito.

Domanda del 2005:

  • sono state riscontrate gravi carenze nei controlli dell’attuazione del sistema di condizionalità in ordine ai CGO da 6 a 8 bis;

  • il cattivo funzionamento del sistema di condizionalità per i CGO da 6 a 8 bis ha determinato errori nel calcolo della riduzione applicabile ai pagamenti;

  • il CGO 6 non è stato controllato.

Domanda del 2006:

  • sono state riscontrate gravi carenze nei controlli dell’attuazione del sistema di condizionalità in ordine ai CGO da 6 a 8 bis e da 10 a 15;

  • il cattivo funzionamento del sistema di condizionalità per i CGO da 6 a 8 bis e da 10 a 15 ha determinato errori nel calcolo della riduzione applicabile ai pagamenti.

Domanda del 2007:

  • sono state riscontrate gravi carenze nei controlli dell’attuazione del sistema di condizionalità in ordine ai CGO da 6 a 8 bis e da 10 a 18;

  • il cattivo funzionamento del sistema di condizionalità per i CGO da 6 a 8 bis e da 10 a 18 ha determinato errori nel calcolo della riduzione applicabile ai pagamenti.

Si sottolinea che ogni singola carenza summenzionata sarebbe, di per sé, sufficiente a determinare l’applicazione di una rettifica del 10%. Tali carenze valgono per l’intera popolazione degli agricoltori con animali, ad eccezione dell’osservazione del 2005 relativa al CGO 6, che riguarda unicamente gli agricoltori con suini.

Le altre carenze rilevate nell’esecuzione dei controlli essenziali che valgono per tutti gli agricoltori, con e senza animali, sono riportate di seguito.



Domanda del 2005:

  • i CGO 1, 2 e 5 sono stati controllati parzialmente;

  • tre delle dieci norme BCAA applicabili non sono state né definite né controllate: “Norme inerenti alla rotazione delle colture ove necessario”, “Uso adeguato delle macchine” e “Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati”;

  • in varie regioni la norma BCAA “Gestione delle stoppie” non è stata sanzionata e la norma BCAA “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio” ha riguardato unicamente le terrazze;

  • una parte significativa dei controlli in loco annuali è stata rimandata all’anno successivo (nel 2005 è stato eseguito il 64% dei controlli in loco) e per questi controlli in loco le riduzioni non sono state applicate ai pagamenti dell’esercizio finanziario pertinente;

  • i criteri di “portata” e “gravità” delle infrazioni non sono stati definiti correttamente;

  • alle infrazioni accertate dovute a negligenze è stata applicata quasi sempre una riduzione dell’1%, anziché l’aliquota standard del 3%;

  • l’applicazione di tolleranze ha condotto alla mancata applicazione di sanzioni;

  • non è stato applicato il concetto di infrazione intenzionale.

    Domanda del 2006:

  • i CGO 1, 5 e 11 sono stati controllati parzialmente;

  • tre delle dieci norme BCAA applicabili non sono state né definite né controllate: “Norme inerenti alla rotazione delle colture ove necessario”, “Uso adeguato delle macchine” e “Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati”;

  • in varie regioni la norma BCAA “Gestione delle stoppie” non è stata sanzionata e la norma BCAA “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio” ha riguardato unicamente le terrazze;

  • una parte significativa dei controlli in loco annuali è stata rimandata all’anno successivo (nel 2006 è stato eseguito il 94% dei controlli in loco) e per questi controlli in loco le riduzioni non sono state applicate ai pagamenti dell’esercizio finanziario pertinente;

  • gli agricoltori selezionati non sono stati sempre controllati in ordine a tutti i requisiti di pertinenza delle autorità di controllo competenti;

  • i criteri di “portata” e “gravità” delle infrazioni non sono stati definiti correttamente;

  • alle infrazioni accertate dovute a negligenze è stata applicata quasi sempre una riduzione dell’1%, anziché l’aliquota standard del 3%;

  • l’applicazione di tolleranze ha condotto alla mancata applicazione di sanzioni;

  • in caso di provvedimenti correttivi da parte degli agricoltori sono state applicate sanzioni ridotte;

  • non è stata rilevata alcuna infrazione nell’ambito delle verifiche di ammissibilità.

    Domanda del 2007:

  • i CGO 1 e 5 sono stati controllati parzialmente;

  • tre delle dieci norme BCAA applicabili non sono state né definite né controllate: “Norme inerenti alla rotazione delle colture ove necessario”, “Uso adeguato delle macchine” e “Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati”;

  • la norma BCAA “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio” ha riguardato unicamente le terrazze;

  • il progresso registrato nel controllo della norma BCAA “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio” è stato limitato;

  • una parte significativa dei controlli in loco annuali è stata rimandata all’anno successivo (nel 2007 è stato eseguito l’82% dei controlli in loco) e per questi controlli in loco le riduzioni non sono state applicate ai pagamenti dell’esercizio finanziario pertinente;

  • gli agricoltori selezionati non sono stati sempre controllati in ordine a tutti i requisiti di pertinenza delle autorità di controllo competenti;

  • i criteri di “portata” e “gravità” delle infrazioni non sono stati definiti correttamente;

  • l’applicazione di tolleranze ha condotto alla mancata applicazione di sanzioni;

  • in caso di provvedimenti correttivi da parte degli agricoltori sono state applicate sanzioni ridotte;

  • non è stata rilevata alcuna infrazione nell’ambito delle verifiche di ammissibilità.

Si sottolinea che ogni singola carenza summenzionata sarebbe, di per sé, sufficiente a determinare l’applicazione di una rettifica del 5%.

Ed è ancor più grave che sia stata riscontrata la seguente carenza nei controlli complementari:



  • per gli anni 2005, 2006 e 2007 l’analisi dei rischi non era basata sui criteri pertinenti ai requisiti o alle norme di condizionalità.

In conclusione, la DG AGRI propone di applicare una percentuale forfetaria di rettifica del 10% alla popolazione di agricoltori con animali e una percentuale forfetaria di rettifica del 5% alla popolazione di agricoltori senza animali per tutti gli organismi pagatori in Italia per il 2005, 2006 e 2007.

Riguardo all’ammontare della rettifica finanziaria proposta, la DG Agricoltura e sviluppo rurale ha stabilito la rettifica proposta sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all’importo degli aiuti erogati agli agricoltori con animali e agli agricoltori senza animali.


13.6.7.Calcolo della rettifica finanziaria


Le seguenti tabelle riportano in sintesi le esclusioni dal finanziamento dell’Unione europea.

Domanda del 2005

Organismo pagatore

Linea di bilancio

Tipo di rettifica

Valuta

Importo lordo escluso

Importo netto escluso (impatto finanz. effettivo)

Esercizio finanziario 2006, aiuti agli agricoltori con animali

IT

05 03 01

al. forf. 10% * 3%

EUR

-2 459 389,76

-2 459 389,76




05 03 02

al. forf. 10% * 3%

EUR

-1 284 935,96

-1 284 058,78




05 03 03

al. forf. 10% * 3%

EUR

-55 831,48

-55 831,48

Esercizio finanziario 2006, aiuti agli agricoltori senza animali

IT

05 03 01

al. forf. 5% * 3%

EUR

-1 517 492,16

-1 517 492,16




05 03 02

al. forf. 5% * 3%

EUR

-587 144,18

-586 622,42




05 03 03

al. forf. 5% * 3%

EUR

-35 702,09

-35 702,09

TOTALE EUR

-5 940 495,63

-5 939 096,69

Domanda del 2006

Organismo pagatore

Linea di bilancio

Tipo di rettifica

Valuta

Importo lordo escluso

Importo netto escluso (impatto finanz. effettivo)

Esercizio finanziario 2007, aiuti agli agricoltori con animali

IT

05 03 01

al. forf. 10% * 6%

EUR

-7 760 389,60

-7 712 321,49




05 03 02

al. forf. 10% * 6%

EUR

-903 470,08

-898 977,32




05 03 03

al. forf. 10% * 6%

EUR

-165 161,35

-164 346,53

Esercizio finanziario 2007, aiuti agli agricoltori senza animali

IT

05 03 01

al. forf. 5% * 6%

EUR

-5 891 308,54

-5 839 510,20




05 03 02

al. forf. 5% * 6%

EUR

-1 040 119,41

-1 032 772,78




05 03 03

al. forf. 5% * 6%

EUR

-140 183,05

-139 304,99

TOTALE EUR

-15 900 632,03

-15 787 233,31

Domanda del 2007

Organismo pagatore

Linea di bilancio

Tipo di rettifica

Valuta

Importo lordo escluso

Importo netto escluso (impatto finanz. effettivo)

Esercizio finanziario 2008, aiuti agli agricoltori con animali

IT

05 03 01

al. forf. 10% * 10%

EUR

-12 700 214,89

-12 651 954,64




05 03 02

al. forf. 10% * 10%

EUR

-1 518 198,11

-1 518 198,11




05 03 03

al. forf. 10% * 10%

EUR

-329 653,05

-329 653,05

Esercizio finanziario 2008, aiuti agli agricoltori senza animali

IT

05 03 01

al. forf. 5% * 10%

EUR

-9 865 306,99

-9 821 314,76




05 03 02

al. forf. 5% * 10%

EUR

-1 758 820,72

-1 758 820,72




05 03 03

al. forf. 5% * 10%

EUR

-288 964,58

-288 964,58

TOTALE EUR

-26 461 158,34

-26 368 905,86

L’importo lordo complessivo della rettifica finanziaria proposta è di EUR -48 302 286,00.

L’importo netto complessivo della rettifica finanziaria proposta è di EUR -48 095 235,86.

Tuttavia, in caso di annullamento totale o parziale, da parte del Tribunale, delle rettifiche finanziarie decise dalla Commissione in relazione alle indagini AA/2006/12/IT, FA/2009/091/IT e FA/2008/091/IT, la rettifica finanziaria proposta nell’ambito della presente indagine sarà eseguita successivamente anche per quanto riguarda gli importi annullati.


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