GIANMARIO DEMURO
I rapporti fra Corte di giustizia delle comunità europee e Corte europea dei diritti dell’uomo.1
Sommario: 1.Premessa. Delimitazione del campo d’indagine. 2. La costruzione dell’identità delle due Corti. 2.1. La Corte di giustizia delle comunità europee. 2.2. La Corte europea dei diritti dell’uomo. 3. I rapporti sul piano dell’interpretazione giuridica 4. I conflitti reali e virtuali: Strasburgo vs Lussemburgo ? 5. Conclusioni.
1.Premessa. Delimitazione del campo d’indagine.
I rapporti tra la Corte di giustizia delle comunità europee e la Corte europea dei diritti dell’uomo possono essere valutati sotto molteplici profili. Basta scorrere il numero monografico della rivista Pouvoirs (96 del 2001) Les Cours Européens-Luxembourg et Strasbourg per avere un’idea dei rapporti tra le due Corti europee sotto le più diverse angolature: dalle procedure giurisdizionali ai conflitti giurisprudenziali, dagli effetti delle sentenze alla costruzione delle relazioni tra gli ordinamenti di competenza. Tra i tanti profili possibili si è scelto quello che, in misura maggiore, ha suscitato interesse sia sotto il profilo politico che giurisprudenziale: l’insanabile conflitto tra le due Corti europee. Non a caso si sostiene che sia in atto una “lotta sotterranea fra le due Corti per la primazia in Europa”2. La scelta è caduta, di conseguenza, sull’esame delle relazioni tra le due Corti sub specie jura, esame questo che appare ancor più necessario nella fase di predisposizione della futura Costituzione europea che dovrà3, tra le tante, dare una risposta anche sull’avvenire della vera novità in materia: la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2. La costruzione dell’identità delle due Corti.
È noto che le due Corti nascono per scopi, esigenze, modalità di azione, completamente diversi ed è, altrettanto, noto che esse vanno costruendo la propria identità in modo separato nell’arco degli ultimi quarant’anni. Attraverso lo studio della progressiva costruzione identitaria delle due Corti ci proponiamo di approfondire il rispettivo ruolo nella costruzione di ciò che è stata definita la “giustizia costituzionale comune europea”4.
In questa lunga vicenda giurisprudenziale si innesta una parallela problematica relativa alla identità europea dei diritti che le due Corti, partite con compiti e giurisdizioni nettamente differenziati, hanno, in modo essenziale, contribuito a costruire. Anzi può certamente sin d’ora affermarsi che senza l’operato dei due giudici europei saremmo ora assai lontani dalla prospettiva di passare da una Europa essenzialmente mercantile ad una Europa fondata sui diritti.
Tale affermazione si giustifica in virtù del fatto che la costruzione della giurisdizione in materia di diritti fondamentali della Corte di giustizia delle comunità europee (d’ora in avanti CGCE) avviene in modo del tutto non previsto dai framers dai Trattati europei, ossia in modo completamente de-formalizzato5. In letteratura è, infatti, condivisa la constatazione che il catalogo costituzionale dei diritti fondamentali europei è, perlomeno fino al Trattato di Maastricht, merito principale della Corte di giustizia. Si deve alla sua costante opera di vigilanza se nelle Comunità economiche - pensate e rafforzate nel libero scambio delle merci e nella libera circolazione delle persone - nascono e si rafforzano alcuni tra i più classici diritti fondamentali della tradizione del costituzionalismo europeo ed americano. Ciò avviene sulla base della giurisprudenza della CGCE che si serve, per la costruzione del contenuto dei diritti europei, delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, dei principi generali di diritto comunitario, nonché della CEDU. La tecnica di riconoscimento dei diritti è nota; la Corte partendo dalla capacità prescrittiva (creazione di diritti e di obblighi) dei principi generali previsti dai trattati, costruisce il parametro di valutazione della legittimità degli atti comunitari e, di conseguenza, ne riconosce il fondamento giuridico. Facendo riferimento a principi comunitari la Corte ottiene anche il fondamentale risultato di ritenere vincolanti tali principi sia per le Comunità che per l’Unione ed ottiene, così, la legittimazione al judicial review in materia di diritti scaturenti da quella che è stata definita una de facto Confederation of States6. Come vedremo sarà proprio la tutela dei diritti fondamentali, strettamente collegata ad una tecnica “funzionale” di riconoscimento degli stessi7, a dare sempre maggiore sostanza alla via europea della New-style confederation8.
Compito della tutela dei diritti che, invece, era stato attribuito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo la quale, con una competenza territoriale piuttosto diversa e con una struttura tradizionalmente internazionalistica, era stata appositamente costruita con lo scopo di rafforzare la tutela dei diritti umani mediante l’attività di una Corte ad hoc: la Corte europea dei diritti dell’Uomo (d’ora in avanti Corte EDU). La Corte in questione nasce così funzionalmente collegata ai diritti.
Si tratta, in sintesi, di organi giurisdizionali che nascono con logiche funzionali completamente diverse e, quindi, geneticamente molto lontane dalla possibilità di ritrovarsi, un giorno, a giudicare sulle medesime questioni con il rischio, certamente delegittimante, di pronunciarsi in modo opposto sulla stessa fattispecie.
Alla luce di queste premesse esaminiamo, brevemente, l’evoluzione della costruzione giurisprudenziale delle reciproche identità e di come tali identità possano riflettersi sui rapporti fra le due Corti.
2.1. La Corte di giustizia delle comunità europee.
La competenza istituzionale della CGCE è quella di assicurare il rispetto del diritto comunitario nell’interpretazione e nella applicazione dei Trattati. In tale veste la Corte esercita un controllo di legittimità degli atti comunitari e giudica delle controversie di diritto comunitario e, soltanto indirettamente, di quelle che coinvolgono diritti fondamentali nell’ambito dell’Unione europea. Dopo una prima fase di totale lontananza dal tema della tutela dei diritti la Corte del Lussemburgo riempie questa “lacuna” attraverso una giurisprudenza inaugurata dai famosissimi casi Stauder del 19699 e Internationale Handellsgesellschaft del 1970,10 dove si afferma l’asse portante della giurisprudenza comunitaria in materia di diritti: “il rispetto dei diritti fondamentali fa parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte di giustizia assicura il rispetto”. In questa sua attività di ricognizione di materiali con i quali costruire un sistema di principi fondamentali non scritti11, la Corte si serve di quegli “strumenti internazionali concernenti la protezione dei diritti fondamentali ai quali gli stati membri hanno cooperato o aderito” (caso Nold del 1974) dai quali si possono ricavare indicazioni utili per le decisioni in ambito comunitario. I riferimenti giurisprudenziali sono noti, ai nostri fini possiamo limitarci a ricordare solamente alcuni casi dove la Corte si riferisce direttamente alla CEDU.
Il primo è il caso Rutili del 197512 nel quale viene attribuita alla Convenzione una particolare rilevanza che, nelle successive decisioni, si affermerà con la circostanza che i diritti CEDU verranno richiamati dalla CGCE insieme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo13. Nell’interpretazione della Convenzione la CGCE ha, in sintesi, fatto sempre più spesso riferimento al significato in cui essa vive nella giurisprudenza della Corte EDU attribuendo, nel contempo, alla CEDU “un particolare significato” (caso Ert del 1991)14. La Corte ha, inoltre, precisato (caso Hauer del 1979) che “nel garantire la tutela di tali diritti, essa è tenuta ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e non potrebbe ammettere provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle Costituzioni di tali Stati; i trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell’uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito, possono del pari fornire elementi di cui occorre tenere conto nell’ambito del diritto comunitario”.
Per la costruzione dei diritti fondamentali la Corte non appare dunque particolarmente esigente; vanno bene tutti i materiali in qualsiasi modo acquisibili. Acquisizione diretta attraverso le tradizioni costituzionali dei paesi membri (che non approfondiremo in quanto oggetto di altra relazione); acquisizione indiretta tramite i trattati stipulati dagli stessi Stati. Dalla biblioteca degli Stati si prendono i materiali che diventano il parametro per giudicare il diritto comunitario, seppur con qualche eccezione. La Corte, infatti, si premura di sottolineare che, benché competa ad essa “garantire l’osservanza dei diritti fondamentali nel settore specifico del diritto comunitario, non le spetta, tuttavia, esaminare la compatibilità con la CEDU di una legge nazionale riguardante un campo soggetto alla valutazione del legislatore nazionale” (caso Cinéthèque del 1985).
La giurisprudenza della Corte garantisce così l’osservanza dei diritti fondamentali come parte integrante dei principi giuridici generali e ciò avviene mediante tecniche di ricerca infallibili: la Corte va a cercare i materiali utili all’interpretazione laddove è possibile trovarli senza, tuttavia, dimenticare l’uso funzionale che ne deve fare15. Ad esempio, quando la CGCE si serve della CEDU, ciò accade senza che questa scelta la porti a valutare la compatibilità del diritto nazionale e comunitario con la Convenzione e la scelta è sempre limitata alle norme connesse con il diritto comunitario (caso Grogan del 1990). Il consolidamento e l’implementation dell’ordinamento comunitario diventa così lo stimolo per la Corte a superare l’assenza di una tutela scritta dei diritti fondamentali nelle Comunità16.
La tecnica della Corte di incorporation dei diritti nell’ordinamento comunitario trova così sbocco nel trattato di Maastricht che all’art. 6, par. 2, (versione consolidata) del TUE prevede che «l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario». Appare evidente che il testo dell’articolo sia stato voluto per dotare le Comunità di valori fondamentali così come si erano andati consolidando nella giurisprudenza della Corte di giustizia; entra in questo modo nei trattati l’acquis jurisprudentiel che, per mezzo dei principi generali del diritto, ha costruito diritti fondamentali forgiati sugli obbiettivi del diritto comunitario17.
Anche nel suo più recente cammino verso i diritti la Corte è del tutto immersa in una atmosfera europea dei diritti umani18, in un ambiente ad essi favorevole19 che, come ha scritto Weiler, si può riassumere con The Principle of Constitutional Tolerance20, principio questo che si applica solamente se compatibile con la struttura e le finalità delle Comunità21.
In questo senso la tolleranza può anche apparire come un atteggiamento sostanzialmente ambiguo ed ipocrita nei confronti dei materiali utilizzati per le decisioni che, inevitabilmente, vengono piegati agli scopi comunitari. La rappresentazione simbolica di quanto si sostiene è certamente il parere pronunciato dalla Corte di giustizia sulla possibilità di adesione della Comunità alla Convenzione22. Su questo tema torneremo più avanti nella relazione, tuttavia non può negarsi che tale parere- ancor prima che rappresentare un atto di legittima difesa della CGCE nei confronti della possibile supremazia della Corte EDU – segna i confini della attività pretoria della Corte europea che dichiara di non potersi sostituire agli Stati sia nella modifica dei trattati che nelle political questions interne23.
La CGCE si è, dunque, servita della CEDU e degli altri materiali normativi per legittimare decisioni giurisprudenziali in difetto di altri materiali idonei allo scopo, ora la Corte ha però a disposizione una Carta sulla quale se non giustificare perlomeno articolare decisioni, condividendone il valore culturale24. Mentre, in precedenza, per poter giudicare la compatibilità sub specie jura di atti normativi ed amministrativi comunitari contrastanti con i diritti di singoli cittadini europei (ma anche di cittadini non-europei come si ricava dal caso Oyowe del 1989) nonché del medesimo contrasto con atti nazionali di attuazione di scelte comunitarie, la Corte doveva cercare al di fuori della propria “comunità politica” le fonti di legittimazione, ora ha accesso ai medesimi materiali raccolti in un unico testo per raggiungere questo risultato.
In questa ottica si moltiplicano i segnali che ci inducono ad affrontare la rilevanza giuridica della Carta dei diritti25. Vi sono, ad esempio, le decisioni del Tribunale di primo grado del 20 febbraio 2001, in causa T-112/98, Mannesmannröeren-Werke AG c. Commissione delle Comunità europee26; Max-mobil Telekommunication Service GmbH c/ Commissione del 30 gennaio 2002. Vi sono, tra le tante, le conclusioni dell'Avvocato generale Léger, in Stix-Hackl presentate il 6 dicembre 2001 in Causa C-224/00 Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee, dall’ Avvocato generale Jacobs in Causa C-377/98 in materia di scoperte biotecnologiche, quelle dell’Avvocato generale Tizzano presentate il 10 luglio 2001 in Causa C-353/99 P ed in Causa C-173/99, BECTU, dall’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer presentate il 4 dicembre 2001 nella Causa C-208/00, Überseering BV c. NCC27.
Vi sono, infine, le dichiarazioni degli organi politici delle Comunità che si preoccupano di fondare i propri atti sul rispetto dei diritti fondamentali europei. Basti in argomento, solo per fare un esempio tra i tanti, leggere la proposta di regolamento della Commissione Ue del 6.2.2002 in tema di sicurezza sociale per i lavoratori non comunitari, dove si afferma, tra l'altro che: "il regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi che sono riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"; nonché la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo la "La biotecnologia e le scienze della vita - Una strategia per l'Europa", Bruxelles 23.01.2002, dove espressamente si dice “Le nostre società democratiche dovrebbero offrire le garanzie e gli spazi di dialogo necessari ad assicurare che lo sviluppo e le applicazioni della biotecnologia e delle scienze della vita siano rispettosi dei valori fondamentali riconosciuti dalla Carta europea dei diritti umani”28 .
Alla luce di questi fatti a rilevanza costituzionale dobbiamo ri-valutare quale percorso di armonizzazione potranno trovare le due Corti rispetto alla materia dei diritti anche perché i segnali che abbiamo non sembrano andare nel senso di sostituire la Carta di Nizza ai materiali usati in passato, primo fra tutti quello di origine transnazionale rappresentato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo29
2.2 La Corte europea dei diritti dell’uomo
La Corte EDU costruisce la propria identità in modo più semplice e lineare perché, detto in estrema sintesi, non deve cercare altrove i materiali per legittimare la competenza a tutelare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali30. La Corte di Strasburgo è stata, infatti, costruita (e poi riformata nel 1998 con l’allargamento della partecipazione al Consiglio d’Europa ad Est e la fusione tra Commissione e vecchia Corte)31 per svolgere il compito di Corte di ultima istanza - si pronuncia a condizione che siano stati esauriti tutti i ricorsi interni e dopo sei mesi dalla data della decisione interna definitiva – (art. 35 Convenzione) cui è attribuito il controllo, la verifica, la dichiarazione dell’esistenza della violazione dei diritti di singole persone fisiche, organizzazioni non governative, gruppi di privati o di Stati contraenti la Convenzione europea (artt. 33 e 34 della Convenzione).
Si tratta di una giurisdizione essenzialmente dichiarativa che giudica di comportamenti, atti amministrativi, pratiche amministrative, atti normativi statali, anche di natura costituzionale e finanche di decisioni prese dalle Corti costituzionali degli Stati firmatari della Convenzione.
La Corte EDU è, in particolare, competente a valutare “tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli” (art. 32, 1 della Convenzione). Nell’ambito della competenza ratione materiae essa valuta l’esistenza di una qualsiasi violazione della Convenzione commessa da uno degli Stati contraenti che abbia comportato una lesione, per effetto della violazione de qua, di un diritto riconosciuto al soggetto interessato dalla CEDU. L’insieme di queste condizioni è conosciuta in sintesi come competenza ratione personae della Corte; competenza questa che deve essere presente insieme alla competenza ratione materiae affinché la Corte possa decidere sul caso ad essa sottoposto.
Ripercorrere i quarant’anni di giurisprudenza della Corte non è certamente possibile in questa sede, ci limiteremo quindi a segnalare almeno una regolarità utile ai fini della definizione dei profili identitari. Nella sua attività giurisprudenziale la Corte ha sviluppato un percorso autonomo e indipendente nella interpretazione della CEDU - trasformandone “i valori” ed il significato alla luce dei propri precedenti - e ha sempre evitato di entrare nel merito delle decisioni della Corte di giustizia lasciando, in buona sostanza, ad essa il campo assegnatole dai trattati europei32. Agendo in questo modo la Corte di Strasburgo ha mantenuto impregiudicata l’alternativa tra l’adesione formale della UE alla CEDU o la formulazione da parte comunitaria di un vero e proprio catalogo dei diritti.
In sintesi, la Corte di Strasburgo si è affermata come giudice transnazionale di ultima istanza e attraverso la sua giurisprudenza ha costruito un vantaggio concreto per i singoli cittadini ai quali la Convenzione ha offerto forme di garanzia individuale che si sono talmente radicate da far dubitare che fosse necessaria una nuova Carta dei diritti in Europa33 . Non a caso l’argomento più forte per l’adesione alla CEDU da parte delle Comunità è ancora quello che sottolinea la circostanza che in questo modo vi sarebbe una protezione aggiuntiva dei diritti dei singoli rispetto a quelle già esistenti; sia perché i singoli avrebbero un ricorso in più, sia perché la Corte EDU potrebbe essere un giudice, realmente, “terzo” rispetto a quello comunitario ed a quelli degli Stati membri34. In effetti può dirsi che è proprio il ricorso diretto dei singoli che rappresenta la forza e l’originalità del sistema di protezione della CEDU35.
Detto in estrema sintesi la Corte di Strasburgo, pur facendo riferimento a parametri sufficientemente omogenei ha potuto, a differenza della Corte del Lussemburgo, sviluppare la propria doctrine partendo dalla interpretazione di un unico documento giuridico, la CEDU, che è sempre stata utilizzata come documento che stabilisce uno standard minimo ed irrinunciabile di tutela dei diritti fondamentali; viceversa la CGCE si è costruita, interpretando per sé i materiali che aveva a disposizione36, una tutela dei diritti fondamentali non preesistente ai trattati. Pur partendo da differenti identità genetiche, nel corso dello sviluppo dei rispettivi ordinamenti le Corti sono ora giunte ad un punto di svolta nel quale si richiede, secondo i più, l’instaurazione di criteri (o pratiche condivise) di mutual cooperation37.
3. I rapporti sul piano dell’interpretazione giuridica.
Passando dai profili identitari a quello delle reciproche relazioni, i rapporti tra le due Corti possono essere sintetizzati come relazioni fondate sul reciproco riconoscimento equivoco38. Dal versante del Lussemburgo la giurisprudenza, come si è in precedenza scritto, può essere divisa in due fasi: sino al 1969 la Corte si dichiara incompetente a giudicare sui diritti fondamentali, a partire dalla sentenza Stauder del 1969 i diritti fondamentali entrano nella ricostruzione dei principi generali del diritto comunitario e la Corte ne diventa il garante principale utilizzando, a propri fini, la CEDU39. Proprio a partire dall’esordio della CGCE in materia di diritti fondamentali si pone il problema di chiarire i rapporti tra le due Corti, non foss’altro per l’utilizzo congiunto della medesima fonte normativa che, come è evidente, è una questione che si affaccia sin dalle prime sentenze in materia di diritti. Dall’analisi dei travasi di materiale normativo dall’uno all’altro sistema non mancano certamente le sorprese e possiamo notare come il primo campo di rapporti controversi è rappresentato proprio dalla ricostruzione del significato e della portata dei diritti disciplinati dalla CEDU.
Le due Corti, spesso, si pronunciano in modo opposto pur occupandosi del medesimo diritto40. Si prenda ad esempio il caso Hoechst41 del 1989 nel quale la CGCE interpreta il diritto all’inviolabilità del domicilio previsto dalla CEDU all’art. 8 che sarà, soltanto pochi mesi dopo, ricostruito in modo del tutto opposto dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Chapell c./ Regno unito del 1989 e confermata dalla sentenza Niemietz c./ Germania del 199242.
L’articolo 8 della Convenzione viene interpretato dalla CGCE nel senso che dal diritto al rispetto del domicilio siano da considerarsi esclusi i locali commerciali aggiungendo che, “d’altra parte, è il caso di osservare l’assenza di una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo a questo riguardo”. L’interpretazione della Corte di Strasburgo è, invece, opposta in quanto estende l’oggetto della tutela offerta dalla Convenzione anche alle attività professionali e commerciali e comprende nella nozione di “domicilio” i locali nei quali le suddette attività vengono esercitate, ponendosi, in tal modo, in aperto contrasto con la precedente decisione della Corte del Lussemburgo43. Sempre in applicazione dell’art. 8, in combinato disposto con l’art. 14 della CEDU, sia la giurisprudenza del Lussemburgo che quella di Strasburgo, convergono nel non assimilare l’unione omosessuale al matrimonio44. Detto per inciso, sembra interessante notare che se la CGCE avesse utilizzato l’art. 9 della CEDU la decisione sarebbe stata diversa poiché, nel caso svedese con il rinvio alle leggi nazionali avrebbe dato ragione al ricorrente.
Altra fattispecie che ha registrato interpretazioni pericolosamente oscillanti è quella relativa all’art. 6, n. 1, CEDU dove la Corte di giustizia con l’ordinanza 4 febbraio 2000 in causa n. C-17/98 caso Emesa Sugar ha concluso per l’inapplicabilità della giurisprudenza della Corte EDU “Vermeulen” al caso dedotto in giudizio ritenendo così che gli Avvocati generali comunitari non siano comparabili né alla magistratura requirente, né ai pubblici ministeri45. In letteratura questa decisione è portata addirittura come esempio “statistico” del fatto che le convergenze tra le due Corti siano “più apparenti che reali”46.
Altrettanto potrebbe dirsi del diritto alla libertà di espressione sancito dall’art. 10 della CEDU che vide il celeberrimo contrasto tra le due Corti su analoghe questioni relative alla conformità di misure nazionali alla CEDU: sentenze Grogan47 e Open Door and Dublin Well Woman c./Irlanda48 che concludono in modo opposto rispetto alla sussistenza della violazione di tale libertà in analogo caso di associazioni senza scopo di lucro che prestavano assistenza, prevalentemente, a carattere informativo in materia di interruzione volontaria della gravidanza.
Tuttavia, di recente, proprio con riferimento all’articolo 10 della CEDU la CGCE sembra ritornare sui suoi passi49. Nella sentenza del 6 marzo del 2001, causa C-274/99 P, caso Connolly/Commissione la Corte definisce i limiti della libertà di espressione dei dipendenti comunitari, con riferimento alle pubblicazioni relative alle attività della Comunità che essi, in virtù dell’art. 17 dello Statuto delle Comunità europee, devono sottoporre ad autorizzazione preventiva. Il signor Connolly, dipendente della Commissione, in seguito alla pubblicazione di un libro senza aver richiesto la preventiva autorizzazione, viene sottoposto ad un procedimento disciplinare. Su parere della commissione di disciplina egli viene destituito ed il Tribunale di primo grado, adito per ottenere l'annullamento della decisione di destituzione, respinge il ricorso50.
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale, motivato sulla contrarietà dell’articolo 17 dello Statuto con l’art 10 della CEDU, viene respinto dalla CGCE, nella sua veste di “supremo giudice comunitario,51 sulla base della considerazione che i diritti fondamentali, tra i quali vi è la libertà d'espressione, “fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario” (37). Tale libertà viene richiamata nella sentenza nel modo in cui essa vive nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La Corte comunitaria citando espressamente la Corte EDU52 ritiene, infatti, che “la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, una delle condizioni basilari per il progresso di tale società e per il pieno sviluppo di ogni singola persona. Salvo quanto previsto dall’art. 10, n. 2, della CEDU” (39). Alla luce di tale premessa tuttavia le limitazioni alla libertà di espressione previste dall'art. 10, n. 2, della CEDU “debbono essere interpretate in maniera restrittiva” (41). La necessità di richiedere un'autorizzazione preventiva per la pubblicazione di opere il cui oggetto sia attinente all'attività delle Comunità rientra nella “tutela dei diritti altrui “ prevista dallo stesso articolo della Convenzione, “nella fattispecie i diritti delle istituzioni incaricate di compiti di interesse generale, sul corretto svolgimento dei quali i cittadini devono poter fare affidamento” (46). Siffatta disciplina sulla preventiva autorizzazione riflette dunque il rapporto di fiducia che deve esistere tra un datore di lavoro e i suoi dipendenti, in particolare allorché questi ultimi esercitano alte funzioni di natura pubblica.
La Corte, infine, ricorda che il giudice comunitario deve garantire “un giusto equilibrio” tra la libertà di espressione ed “il legittimo interesse dell’istituzione a vigilare a che i suoi dipendenti operino nel rispetto dei doveri e delle responsabilità connessi alle loro funzioni” (48). La vicenda giudiziaria si conclude con il soccombente signor Connolly il quale non viene destituito perché non aveva richiesto l'autorizzazione preventiva ai fini della pubblicazione o perché aveva espresso un'opinione discordante; “bensì in quanto egli aveva pubblicato uno scritto nel quale aveva severamente criticato, e perfino ingiuriato, membri della Commissione ovvero altri superiori gerarchici e messo in discussione gli orientamenti fondamentali della politica della Comunità” (62). Alla luce di tali fatti, la Corte ritiene che il ricorrente abbia in maniera irreparabile deluso la fiducia che la Commissione ha il diritto di esigere dai propri dipendenti e reso, di conseguenza, “impossibile il mantenimento di un qualsiasi rapporto di lavoro con l'istituzione” (62).
Appare evidente che i rapporti tra la Corte del Lussemburgo e quella di Strasburgo si siano sviluppati su un binario di libertà di interpretazione nell’applicazione dei diritti fondamentali53.
Non mancano, oltre al caso Connolly, ulteriori casi in cui le relazioni si pongono su un piano di collaborazione e di “reciproco rispetto”54; anche in questi casi la Corte di giustizia ha utilizzato la Convenzione e si è, espressamente, riferita alla giurisprudenza della Corte EDU. Altro esempio che può essere fatto è quello della decisione sul caso Grant che può essere utile ricordare brevemente55.
La signora Grant nel 1995, si era vista negare dal proprio datore di lavoro la concessione di alcune agevolazioni di viaggio – previste dal suo contratto di lavoro a favore del coniuge legittimo o, comunque, del common law opposite sex spouse – per la compagna di sesso femminile con cui dichiarava di avere un relazione significativa da più di due anni. Avverso il diniego la Grant aveva proposto ricorso dinanzi all’Industrial Tribunal di Southampton, sostenendo di essere stata vittima di una “discriminazione fondata sul sesso”, contraria, tra l’altro, all’art. 119 (art. 141 nuova numerazione) del Trattato C.E. L’Industrial Tribunal aveva, di seguito, adìto la Corte del Lussemburgo chiedendole, in via pregiudiziale, se la “discriminazione fondata sul sesso”, di cui all’art. 119 T.C.E., potesse comprendere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale del lavoratore. La risposta della CGCE è a favore della legittimità comunitaria del diniego del datore di lavoro in quanto “allo stato attuale del diritto nella Comunità, le relazioni stabili tra due persone dello stesso sesso non sono equiparate alle relazioni tra persone coniugate od alle relazioni stabili fuori del matrimonio tra persone di sesso opposto (35)”. Laddove per stato attuale s’intende lo stato di consapevolezza cui è giunta sia la disciplina normativa degli Stati membri, sia la giurisprudenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo “che, nonostante i mutamenti odierni delle mentalità nei confronti dell’omossessualità, le relazioni omossessuali durevoli non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto al rispetto della vita famigliare (33)”.
La possibilità che si verifichino divergenze interpretative tra giudici costituzionali che concorrono nella tutela dei medesimi diritti potrebbe certamente rientrare nella “fisiologia” dello iuris-dicere. Quest’ultima attività è, infatti, compenetrata nella creatività che può scaturire da variabili interpretative dettate dal diverso contesto nel quale la causa è sorta, nonché dalle peculiarità del sistema giuridico cui appartiene il soggetto investito dell’applicazione e, quindi, dell’interpretazione di un dato diritto. Basti semplicemente ricordare che le stesse disposizioni della CEDU prevedono che l’esercizio di un considerevole numero di diritti da esse contemplati può essere limitato in funzione della tutela di determinati interessi generali.
Gli esempi, a tal proposito, si moltiplicano: lo stesso art. 8 della Convenzione, dopo aver sancito il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza, al secondo comma precisa che “non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Ciò significa che la CEDU affida al legislatore il compito di bilanciare il fondamentale diritto al rispetto della vita privata e familiare con gli interessi, la cui tutela sia parimenti necessaria in una “società democratica” che, nel caso di specie, si contrappongano al libero esercizio di tale diritto.
I problemi di contrasto tra le Corti possono dunque sorgere anche sulla ragionevolezza del bilanciamento tra interessi contrapposti, determinata da una fonte normativa comunitaria. In questa ipotesi, infatti, il giudizio di legittimità del bilanciamento operato compete agli organi giudiziari comunitari, in assenza di un controllo diretto sugli atti comunitari da parte degli organi di Strasburgo. E’ necessario, a questo proposito, ricordare che, a partire dalla sentenza Nold, la Corte di giustizia ha gradualmente elaborato la c.d. “dottrina dei limiti ai diritti fondamentali”, secondo la quale: “nell’ordinamento giuridico comunitario, appare legittimo sottoporre tali diritti a taluni limiti giustificati dagli obiettivi d’interesse generale perseguiti dalla Comunità, purché non resti lesa la sostanza dei diritti stessi”.56 Se nella citata sentenza la Corte di giustizia ha fatto espressamente menzione del solo criterio dell’intangibilità della “sostanza” dei diritti limitati, nelle pronunce successive, e in particolare nella sentenza sul caso Hauer, 13 dicembre 1979,57 essa ha stabilito l’ulteriore condizione della “ragionevolezza”, o della “proporzionalità”, cui devono sottostare tutti i provvedimenti comunitari limitativi dei diritti fondamentali.
Non è certo semplice prevedere se il giudizio sulla ragionevolezza del bilanciamento tra interessi contrapposti – effettuato dalla Corte di giustizia in occasione della valutazione della legittimità del provvedimento comunitario delimitante l’esercizio del diritto previsto dalla CEDU – coincida con quello che verrebbe realizzato dalla Corte europea dei diritti umani, oppure se ne allontani rischiando, in quest’ultimo caso, di riconoscere al diritto garantito dalla Convenzione una portata diversa da quella individuata dalla Corte di Strasburgo58. E’ sempre accaduto tuttavia che, pur interpretando la medesima disposizione, la Corte europea dei diritti umani sceglierà di attribuirle il significato ch’essa riterrà maggiormente funzionale agli obiettivi della Convenzione, mentre la Corte di giustizia le riconoscerà l’accezione più funzionale agli obiettivi comunitari59.
Abbiamo così una parte della giurisprudenza della CGCE che si pone in stretta e coerente applicazione della giurisprudenza di Strasburgo, riconosce alle decisioni della Commissione e della Corte EDU di essere parte integrante del “diritto della Comunità” e fa proprie sia le interpretazioni della Commissione europea dei diritti dell’uomo che quelle della Corte EDU60. La Commissione ha infatti da sempre considerato “le relazioni omosessuali durevoli” come non applicabili al diritto al rispetto alla vita familiare tutelato dall’art. 8 della Convenzione; del resto la Corte europea dei diritti dell’uomo interpreta l’art. 12 della Convenzione nel senso che si applica unicamente al matrimonio tradizionale tra due persone di sesso biologico diverso ”61. La CGCE opera così una integration douce dei valori della CEDU nell’ordine giuridico comunitario62.
Da quanto sin qui descritto appare evidente che la iniziale definizione dei rapporti che si è proposta, ossia del reciproco riconoscimento equivoco sia pienamente giustificata dalla, sia pur breve, analisi della giurisprudenza delle due Corti. L’analisi della giurisprudenza non è, di conseguenza, in grado di fornire regolarità di comportamento univoche che possano indirizzare l’interprete nella soluzione dei paventati conflitti che si potranno acuire con la proclamazione della Carta dei diritti63. L’unico dato certo che si può ricavare è che il sistema di tutela giurisdizionale dei diritti non riesce da sé a trovare meccanismi di auto-riforma e tende a rimanere quello che è: un sistema essenzialmente giurisdizionale di tutela dei diritti64.
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