Gianmario demuro



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Commentario alla convenzione euroepa per la tutela dei diritti del’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001. Per la letteratura europea cfr. la Convention européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article, sous la direction de L.Pettiti, E.Decaux et P.Imbert, Paris, 1999.

31 Sulla riforma cfr. D. E. TOSI, Il protocollo n. 11 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: la tutela dei diritti fondamentali davanti alla nuova Corte europea, in Riv. dir. comp ed eur., 2OOO, pp. 147 ss.

32 Tra i molti casi che vedono la contrapposizione delle due Corti cfr. la sent. della CGCE Wachauf del 10 gennaio 1992. Sul punto cfr. L. MONTANARI, Una decisione del tribunale di prima istanza fra la CEDU e la Carta di Nizza, cit. p.672.

33 In tal senso cfr. J. H. H. WEILER, Does European Union Truly Need a Charter of Rights? in Eur. Law Journal? 2000, p. 95.

34 Così L. S. ROSSI, op. ult. cit., p. 843.

35 Cfr. in proposito G. RAIMONDI, Commento art. 34, in Commentario alla Convezione europea, cit. p. 559 che sottolinea l’abbandono del ricorso interstatale e la “ricchissima” giurisprudenza sul ricorso individuale. In generale sulla tematica del diritto al ricorso effettivo cfr. A. PERTICI-R.ROMBOLI, Commento all’art. 13, in Commentario cit. pp. 377 ss.

36 In argomento cfr. M. CARDUCCI, Il problema esplicativo delle trasformazioni costituzionali. Appunti per una comparazione di teorie e prassi, in Le “trasformazioni” costituzionali nell’età della transizione, a cura di A. SPADARO, Torino, 2000, p. 162.

37 L’espressione è di H. G. SCHEMERS, Guest editorial, in Common market Law Review, 1998, p. 4. Di “doverosa cooperazione” scrive la E. PACIOTTI, La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: una cronaca, in Riv. dir. cost., 2000, p. 2003.

38 Così D. SIMON, Des influences réciproques entre CJGE et CEDH: “je t’aime, moi non plus” ?, in Pouvoirs, 96, 2001, pp. 34 ss.

39 Sul punto cfr. C. PINELLI, Judicial Protection of Human Rights and the Limits of a Judge-Made System, in Il Dir. UE, 1996, p. 1001.

40 In argomento per tutti cfr. R. LAWSON, Confusion and Conflict? Diverging Interpretations of the European Convention on Human Rights in Strasbourg and Luxembourg, in Essays Schermers, III, Londra, 1994, pp. 219 ss.

41 Sentenza 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst A.G./ Commissione delle Comunità europee, in Racc.Uff., 1989, p. 2859 ss.

42Sentenza 16 dicembre 1992, Niemietz c./ Germania, serie A, vol. n. 251-B.In argomento cfr. O. DORD, Systèmes juridiques nationaux et cours européennes: de l’affrontement à la complementarité ?, in Pouvoirs (96 del 2001) Les Cours Européens-Luxembourg et Strasbourg, p. 15.

43 F. SORRENTINO, L’influenza del diritto comunitario sulla Costituzione italiana, in Il diritto costituzionale a duecento anni dall’istituzione della prima cattedra in Europa, atti del Convegno di Ferrara 2-3 maggio 1997, a cura di L. CARLASSARE, Padova, 1998, p. 150 imputa le divergenze interpretative alla “diversa prospettiva in cui la Corte stessa si colloca”. A questa decisione si aggiunga poi, che il Tribunale di I grado delle Comunità europee, con la sentenza pronunciata in data 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./ Commissione delle Comunità europee, ha confermato la perdurante validità della giurisprudenza Hoechst: “va rilevato inoltre che tale giurisprudenza è basata sull’esistenza di un principio generale di diritto comunitario (…), applicabile alle persone giuridiche. Il fatto che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’applicabilità dell’art. 8 della CEDU alle persone giuridiche si sarebbe evoluta dopo la pronuncia delle sentenze Hoechst/Commissione, Dow Benelux/Commissione e Dow Chemical Ibérica e a./Commissione, (…) non ha quindi alcuna incidenza diretta sul fondamento delle soluzioni accolte nelle suddette sentenze” (par. 420).

44 Sent. Regno di svezia c/ Consiglio dell’Unione europea, del 31 maggio 2001, in cause 122/99P e 125/99 P, in Riv. dir. eur., 2001, p. 1519, con commento di B. PEZZINI, Matrimonio e convivenze stabili omosessuali. Resistenza del paradigma eterosessuale nel diritto comunitario e difficoltà del dialogo con le legislazioni nazionali (nonostante la Carta dei diritti fondamentali). Una recentissima sentenza della Corte di Strasburgo, ’Arrêt Affaire Frette c. France del 26 febbraio 2002, ha sancito la non violazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della CEDU da parte della legislazione francese che non ammette all’adozione le coppie omosessuali.

45 Si tratta di una domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte - a norma dell’art. 177 del Trattato C.E. (art. 234 C.E.) - dal presidente dell’Arrondissementsrechtbank dell’Aja, vertente sulla validità della decisione del Consiglio 24 novembre 1997. Con lettera 11 giugno 1999, inviata alla cancelleria della Corte, l’Emesa Sugar (Free Zone) NV aveva chiesto di depositare osservazioni scritte in seguito alla presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale. L’Emesa si era richiamata alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa alla portata dell’art. 6, n. 1, della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che stabilisce quanto segue: “Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, ai fini della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”. La ricorrente si era richiamata, in particolare, alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Vermeulen c./Belgio del 20 febbraio 1996, nella quale la Corte di Strasburgo aveva stabilito che “l’impossibilità per l’interessato di replicare al parere” del pubblico ministero presso la Corte di Cassazione belga “prima della conclusione dell’udienza viola il diritto ad un processo contraddittorio, che (…) “implica, in via di principio, la facoltà per le parti di un processo penale o civile di venire a conoscenza di tutti i documenti e di tutte le osservazioni presentate al giudice, anche da un magistrato indipendente, per influenzare la decisione, nonché di discuterle”. Tuttavia, la Corte del Lussemburgo, pur dopo aver ribadito l’importanza dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e di quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri – ex art. 6, par. 2, T.U.E. – come principi generali di diritto comunitario, ha dichiarato l’inapplicabilità della giurisprudenza Vermeulen al caso di specie, sulla base delle seguenti argomentazioni. “Ai sensi degli artt. 221 C.E. e 222 C.E. la Corte di giustizia è composta di giudici ed assistita da avvocati generali”, e “dal titolo I dello Statuto C.E. della Corte di giustizia (…), risulta chiaramente che gli avvocati generali hanno lo stesso status dei giudici, in particolare per quanto riguarda l’immunità e le cause di ricusazione, garantendo loro piena imparzialità e indipendenza” (par. 11). “Gli avvocati generali (…) non sono né una magistratura requirente né un ufficio di pubblico ministero (…); nell’esercizio delle loro funzioni essi non perseguono la difesa di alcun tipo di interesse” (par. 12). “Il ruolo dell’avvocato generale (…) consiste, (…) nel presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause sottoposte alla Corte (…)” (par. 13). “(…) Le conclusioni dell’avvocato generale pongono termine alla fase orale del procedimento. Collocandosi al di fuori del dibattimento, esse aprono la fase della deliberazione da parte della Corte. Non si tratta pertanto di un parere rivolto ai giudici o alle parti proveniente da un’autorità esterna alla Corte (…), bensì dell’opinione individuale, motivata ed espressa pubblicamente, di un membro dell’istituzione stessa” (par. 14). “L’avvocato generale infatti partecipa pubblicamente e personalmente al processo di elaborazione della decisione giudiziaria e, di conseguenza, all’esercizio della funzione giurisdizionale affidata alla Corte” (par. 15). “Tenuto conto del nesso tanto organico quanto funzionale esistente tra l’avvocato generale e la Corte, (…) la citata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non risulta applicabile alle conclusioni degli avvocati generali” (par. 16). In argomento cfr. P. MENGOZZI, La tutela dei diritti umani nella giurisprudenza comunitaria, in Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell’Unione europea, a cura di L. S. ROSSI, Milano, 2002, p. 45.

46 Così cfr. B. CONFORTI, Note sui rapporti tra diritto comunitario e diritto europeo dei diritti fondamentali, in Riv. int. Dir. uomo, 2000, pp. 423 ss.

47 Sentenza 4 ottobre 1991, causa 159/90, in Racc. Uff., 1991, p. 4685 ss.

48 Sentenza 29 ottobre 1992, serie A, vol. n. 246.

49 Per i casi del 2000 cfr. H. GAUDIN, Chronique de jurisprudence communautarie 2000, in Rev. du Droit. Public., 2001, spec. pp. 1017.

50 Sentenza del Tribunale di primo grado 19 maggio 1999, Connolly/Commissione, cause riunite T-34/96 e T-163/96 Racc. PI pagg.I-A-87 e II-463.

51 In argomento cfr. F. G. PIZZETTI, Il ruolo delle Corti di giustizia nei modelli federali, in Modelli giuridici ed economici per la Costituzione europea, a cura di A. M. PETRONI, Bologna, 2001, pp. 123 ss., spec. pp 188 ss.

52 Anche se vi è chi ritiene che “il richiamo al lavoro dei colleghi della Corte dei diritti dell’uomo è…, forse, più strumentale che generoso”, P. BIAVATI, L’art. 47 della Carta dei diritti cit., p. 213.

53 In argomento G. GAJA, Carta dei diritti fondamentali e convenzione europea:una relazione complessa, in La difficile Costituzione cit. pp. 211 ss.

54 Cfr. I. CANOR, Primus inter pares. Who is the ultimate guardian of fundamental rights in Europe ?, in Eur. Law Rev. 2000, pp. 3 ss.

55 Sentenza 17 febbraio 1998, causa 249/96, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 1998, p. 1362 ss. Per un commento cfr. C. FAVALLI, Uguaglianza e non discriminizione nella Carta dei diritti, in La difficile Costituzione cit. p.235; G. B. GALLUS, Le agevolazioni di viaggio e la loro concessione sulla base dell’orientamento sessuale del dipendente, in Diritto dei trasporti, 2000, p. 455.

56 Sentenza 14 maggio 1974, causa 4/73, in Racc. Uff., 1974, p. 491 ss., par. 14, p. 507.

57 Sentenza 13 dicembre 1979, causa 44/79, in Racc. Uff., 1979, p. 3727 ss., par. 17, p. 3745.

58 Cfr. K. LENAERTS, Fundamental rights in the European Union, in Eur. Law Rev., 2000, n. 6, p. 575 ss., in particolare p. 581-582.

59 Cfr. A. G. TOTH, The European Union and Human Rights: the way forward, in Comm. Mark. Law Rev., 1997, n. 3, p. 491 ss., in particolare p. 499.

60 In argomento per tutti cfr. G. TESAURO, Il ruolo della Corte di giustizia nell’elaborazione dei principi generali dell’ordinamento europeo e dei diritti fondamentali, in Annuario 1999-La Costituzione europea, Padova, 2000, pp. 315 ss.

61 Ibidem, par. 32-33.

62 In sostanziale coerenza con questo approccio si può citare anche il caso Baustahlgewebe Gmbh del 17 dicembre 1998 dove la CGCE applica coerentemente la giurisprudenza di Strasburgo e considera irragionevolmente lungo un processo davanti al Tribunale di prima istanza. In proposito cfr. J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, Splendeurs et Misères de l’ordre public européen, in Cahiers de droit européen, 2000, p. 717.

63 In argomento cfr. L. M. DIEZ-PICAZO, Notes sur la nouvelle charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, in Riv. it. dir. pubbl. com, 2001, pp. 665 ss.

64 In tal senso cfr. P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino, 2002, p. 449.

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66 Sulla portata dei diritti garantiti cfr. L. P. COMOGLIO, L’effettività della tutela giurisdizionale nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Diritti fondamentali e giustizia civile cit., p. 238.

67 Tra questi v. l’art. 2 – corrispondente all’art. 2 CEDU – che sancisce il diritto alla vita; l’art. 4 – corrispondente all’art. 3 CEDU –, che proibisce la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti; l’art. 7 – corrispondente all’art. 8 CEDU – che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

68 Cfr. P. MANZINI, La portata dei diritti garantiti dalla Carta dell’Unione europea: problemi interpretativi posti dell’art. 52, in La Carta dei diritti cit., pp. 127 ss.

69 In argomento per tutti i commenti di T. GROPPI e M. CARTABIA, in L’Europa dei diritti, cit. pp. 344 ss.

70 Così R. CALVANO, Verso un sistema di garanzie costituzionali dell’UE? La giustizia costituzionale comunitaria dopo il trattato di Nizza, in Giur. Cost., 2001, p. 246.

71 In argomento cfr. J. BENGOETXEA, The legal reasoning of the euroepan court of justice, Oxford, 1993, pp. 79-78.

72 Come rilevato da I. CANOR, Primis intero paresi cit., p. 5; analogamente, cfr. M. A. ROSSI, Una Corte costituzionale per l’Europa: ipotesi o realtà?, in Rivà Int. Dir. Uomo, 1998, n. 1, p. 435 SS., in particolare p. 441, la quale preferisce parlare di “rapporto di collaborazione e ordinamento tra la Corte di Strasburgo e la Corte del Lussemburgo, utilizzando una formula non del tutto convincente, giacché le due Corti – come rilevato dallo stesso autore a pag. 440 – rimangono distinte: “dal punto di vista istituzionale e delle attribuzioni formali di competenza”: Solo la Corte di giustizia è competente a giudicare della legittimità degli atti comunitari secondari, ed unicamente “in tale occasione e sede estende il suo sindacato di legittimità giurisdizionale anche a profili di conformità con i principi essenziali che presiedono in materia di diritti e di libertà fondamentali dell’individuo”, mentre la Corte europea dei diritti dell’uomo “si pronuncia direttamente e con competenza specifica ed esclusiva” sull’inosservanza delle disposizioni della CEDU e dei suoi Protocolli che concreti una lesione dei diritti fondamentali in essi previsti, accordando alla parte lesa, qualora ritenga esistente una tale violazione, un’equa soddisfazione.

73 Sentenza 20 febbraio 2001, causa T-112/98, Mannesmannröhren-Werke AG/Commissione, in Racc. Uff., 2001, p. 729 ss.

74 Per una rassegna completa dei casi più recenti cfr. L. BURGORGUE-LARSEN, Cronique de jurisrpudence européenne comparée, in Revue du droit public, 2001, pp. 693 ss.

75 V. sul punto la posizione di B. CONFORTI, La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la convenzione europea dei diritti umani, in Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell’Unione europea, a cura di L. S. ROSSI, Milano, 2002, p. 13 che ritiene che “in casi del genere il diritto comunitario non entra in linea di conto…la sentenza Matthews non aveva bisogno, per decidere, di affermare, come ha fatto, che il trasferimento di competenze alle Comunità europee “non fa scomparire la responsabilità degli Stati membri”…lasciando così intendere che per l’esclusione degli abitanti di Gibilterra dalle elezioni tutti i paesi membri dell’Unione europea avrebbero potuto essere chiamati a rispondere.” Nello stesso senso cfr. G. TESAURO, Ruolo della Corte di giustizia nell’elaborazione dei principi generali dell’ordinamento europeo e dei diritti fondamentali, in Annuario cit., p. 321 che sottolinea “che la norma in questione non rientra nel novero del diritto comunitario derivato, ma nelle norme pattizie: in quanto tale sfugge al controllo della Corte di giustizia, non trattandosi di un atto comunitario, emanato dalle istituzioni”.

76 Sull’ actio finium regundorum cfr. A. MANZELLA, Dopo Nizza: la Carta dei diritti “proclamata”, in La carta dei diritti fondamentalicit. p. 243.

77 In tale prospettiva cfr. D. NICOL, Lessons from Luxembourg:Federalization and fhe Court of Human rights, in Eur. Law rev., 2001, pp. 17-18, che interpreta Matthewsnel senso che “the manifest theme …that Strasbourg Court wants to be above the Luxembourg Court …masks its latent theme: that the Strasbourg Court wants to be like the Luxembourg Court”, ossia che le “national courts must enforce its conception of fundamental rights in preference to any rival conceptions emanating from Luxembourg”.

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79 In argomento cfr. M. P. CHITI, L’architettura del giudiziario europeo dopo il trattato di Nizza: la lenta evoluzione dall’eclettismo al razionalismo, in Dir. pubbl., 2001, pp. 957-958, che ritiene che la Carta dei diritti fondamentali porterà le due Corti ad un rapporto di “tipo orizzontale”.

80 Tra i tanti cfr. J. P. JACQU È, La charte des proits fondamentaux de l’union européenne générale, in La carta dei diritti fondamentali cit. p. 55. Il mantenimento di due sistemi tutela separati sembra confermato anche dalla proposta di decisione-quadro in materia di mandato di cattura europeo (doc. COM(2001) 522 final/2001/0215 (CNS del 25 settembre 2001) cita i due sistemi europei come sistemi che, paritariamente, ne rappresentano il limite e, quindi, la garanzia. A pag. 5 del documento si legge infatti che “the issuing and execution of European arrest warrants, the national courts will of course remain subject to the general norms relating to protection of fundamental rights, and particularly the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950 and the Charter of Fundamental Rights of the European Union”.

81 L’espressione è di O. CHESSA, La tutela dei diritti oltre lo Stato. Fra “diritto internazionale dei diritti umani” e “integrazione costituzionale europea”, in I diritti costituzionali, a cura R. NANIA - P. RIDOLA, I, Torino, 2001, p. 109.Sulla dimensione internazionale e sovranazionale della tutela dei diritti cfr. A. RUGGERI, Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e prospettive di un diritto europeo “intercostituzionale”, in Dir. pubbl. comp. eu., 2001, pp. 544 ss.; A. SPADARO, La Carta europea dei diritti fondamentali tra identità e diversità e fra tradizione e secolarizzazione, Dir. pubbl. comp. eu., 2001, pp. 621 ss.

82 In argomento cfr. R. BIFULCO-M. CARTABIA-A. CELOTTO, Introduzione, in L’Europa dei diritti, cit., pp. 27 ss. In generale cfr. U. DE SIERVO, Una ricerca sulla Costituzione europea come problema, in Costituzionalizzare l’Europa ieri ed oggi, a cura di U. DE SIERVO, Bologna, 2001, pp. 13 ss.; A. ANZON, La Costituzione europea come problema, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2000, pp. 629 ss.

83 In tal senso cfr. L. S. ROSSI, “Costituzionalizzazione” dell’UE, cit. pp. 278-279, secondo cui “rafforzando i poteri della Corte di Strasburgo nei confronti di quella di Lussemburgo, si metterebbe la prima nella stessa posizione, rispetto alla seconda, delle Corti costituzionali o supreme degli Stati membri, creando un rapporto fra Carta e Convenzione europea non dissimile da quello che esiste fra Costituzioni nazionali e Convenzione europea”.

84 In argomento cfr. F. CARPI, Prime considerazioni sulle garanzie processuali della Carta dell’Unione europea, in Diritti fondamentali e giustizia civile cit. p. 223.

85 Sul problema della pluralità dei livelli di giurisdizione dopo la proclamazione della Carta cfr. La carta europea dei diritti fondamentali o dell’ambivalenza, in Dir. pubbl., 2001, p. 917.

86 Così B. CONFORTI, La carta cit. p. 17. Nello stesso senso per quanto attiene al versante statale cfr. F. BILANCIA, I diritti fondamentali come conquiste sovrastatali di civiltà. Il diritto di proprietà nella CEDU, Torino, 2002, pp. 91-92.

87 In argomento I. PERNICE, Les Bananes et les droits fondamentaux, in Cahiers de droit européen, 2001, pp. 427.

88 Così A. VON BOGDANDY, Comunità di diritti fondamentali come meta dell’integrazione? I diritti fondamentali e la natura dell’unione europea, in Dir. pubbl., 2001, p. 875.

89 Sul tema cfr. M. CARTABIA, Allargamento e diritti fondamentali nell’Unione europea. Dimensione politica e dimensione individuale, in Dall’Europa a Quindici alla Grande Europa. La Sfida istituzionale, a cura di S. GUERRIERI-A. MANZELLA-F. SDOGATI, Bologna, 2001, pp. 123 ss.

90 La quale al punto II Le sfide e le riforme in un’unione rinnovata lascia impregiudicata la scelta prevedendo che occorra “riflettere sull’opportunità di inserire la Carta dei diritti fondamentali nel trattato di base e porre il quesito dell’adesione della Comunità europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sul punto cfr. F. CHALTIEL, L’union européenne doit-elle adhérer à la Convention Européenne des droits de l’homme, in Rev. du Marché commun et de l’Union européenne, 1997, pp. 34 ss.




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