La ricostruzione medico legale



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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA



P.p. 13034/95 RG Noti Roma, lì 3 Maggio 2010

OMICIDIO DI ROBERTO CALVI


REPLICA

DEL PROCURATORE GENERALE

Luca TESCAROLI – Proc. Sost. app. to

PROLUSIONE

Ho ascoltato con interesse le arringhe difensive e la determinazione con la quale i sei autorevoli esponenti del foro romano, che nelle scorse udienze si sono susseguiti e intrecciati, hanno perorato l’innocenza dei loro assistiti. Pur avendo apprezzato lo sforzo profuso, debbo dire di aver ricavato il convincimento, dalla loro esposizione e dalla conseguente riflessione, che i dati di prova illustrati e le correlative argomentazioni, rassegnate con suggestione e secondo una logica selettiva delle risultanze di prova, non solo non hanno incrinato il costrutto accusatorio, ma hanno contribuito, paradossalmente, a rafforzarlo.

È vero che sono stati offerti alla Corte argomenti meritevoli di riflessione, peraltro già esposti innanzi al Giudice di prime cure. Ma è altrettanto vero che sono state dette cose piuttosto singolari, fantasiose, farneticanti e talvolta non veridiche e strane.

Si è avuto il coraggio di sostenere con disinvoltura che il crack del Banco Ambrosiano non vi è stato, che CALVI si è suicidato, ovvero che l’ipotesi del suicidio sia quella più probabile dinanzi a prove granitiche di segno contrario, dopo un incidente probatorio che esclude il suicidio, basato su esami analitici approfonditi, protrattisi per anni, senza effettuare un’analisi degli elaborati peritali e delle risultanze ivi riportate, che devono intendersi integralmente richiamate nella presente replica.

Si è richiamata, in tale prospettiva, la seconda inchiesta inglese giunta a un verdetto aperto, sottacendo che il quadro probatorio era piuttosto modesto e non paragonabile a quello del presente processo. Si è detto che poteva essere rischioso suicidarsi ingerendo farmaci, perché qualcuno poteva soccorrere il banchiere (es. VITTOR), dimenticandosi che bastava chiudersi in stanza con la chiave.

Si sono volute depotenziare le dichiarazioni “de relato” e “de audito” in chiacchiere, tradendo platealmente la risultanza del dato probatorio (con riferimento, in particolare, ai collaboranti MANNOIA, GIUFFRE’ e BUSCETTA). Si è detto che il luogo teatro del delitto era illuminato, che CALVI voleva annegarsi, che aveva guadato di notte il fiume, aveva immesso le mani in acqua per raccogliere le “pietre”. Si è valorizzata la circostanza, contraria a ogni logica, per cui poggiare le scarpe sui tubi dell’impalcatura rende possibile lasciare le impronte sulle suole e produrre i danneggiamenti riscontrati sul fiosso, così ignorando il fatto che i tubi sono costituiti da una superficie liscia, inidonea a produrre conseguenze.

Si è parlato nel corso delle requisitorie di primo e secondo grado dell’esistenza di un club del 2002 (e del 2005), senza tenere conto dell’epoca in cui sono state rese le dichiarazioni dai vari collaboratori (a esempio, MANNOIA ha reso le sue dichiarazioni nel 1991) e che alcuni collaboranti hanno iniziato la loro collaborazione proprio nel 2002 (si pensi a GIUFFRÉ e a GIULIANO).

Si è detto che il decreto di rinvio a giudizio del 2005, contiene in sé un verdetto assolutorio, che l’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Giuseppe CALO’ e Flavio CARBONI era destituita di fondamento, dimenticando che è stata confermata dal Tribunale del riesame con riferimento a entrambe le posizioni.

Il catalogo dovrebbe proseguire. Sono certo che nulla è sfuggito agli attenti componenti della Corte, al giudice a latere e al signor Presidente.

È bene considerarli miopi motteggi dello spirito, utilizzati a fini suggestivi, che rappresentano il disperato tentativo di chi ha la consapevolezza della gravità del quadro accusatorio e della responsabilità dei propri assistiti per l’omicidio premeditato di Roberto CALVI.




Sul contenuto dell’articolo pubblicato sul “Globo” del 24 Luglio 1982, a firma di Leonardo SCIASCIA


Leonardo SCIASCIA e un suo scritto pubblicato sul giornale GLOBO è musa ispiratrice e faro illuminante per la ricerca della verità sia per il prof. Angelo FIORI, sia per gli avvocati Corrado OLIVIERO e Renato BORZONE, tanto da invocarlo, il primo, nel suo elaborato del 1997, il secondo nella sua arringa dibattimentale di primo grado e il terzo in udienza preliminare, arringa dibattimentale di primo grado e nella memoria depositata nel corso del presente processo. Non ignora quest’ufficio i meriti dello scrittore siciliano e non può non apprezzare il celebre romanzo dal titolo: “Il giorno della civetta”, pubblicato nel 1961, che ebbe il pregio di porre l’accento sul problema della mafia con un’opera narrativa di larga diffusione quando quella parola era usata con tutte le cautele e di malavoglia. Tuttavia, non possiamo dimenticare l’evoluzione dell’intellettuale e le sue prese di posizione soprattutto sul finire degli anni ’70 e negli anni ‘80, proprio nel periodo in cui qualcuno stava cercando di fare sul serio per cercare di contrastare il dilagare del crimine organizzato di tipo mafioso, facendo semplicemente il proprio dovere nel rigoroso rispetto delle regole. Come dimenticare, signori della Corte, quel suo articolo forgiato nelle segrete stanze del Corriere della Sera e pubblicato il 10.1.1987, dal titolo “I professionisti dell’antimafia”, che inaugurò una stagione di polemiche durissime contro i giudici di Palermo e, in particolare, di Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO, mentre, per un verso, era in corso nell’aula bunker di Palermo il primo maxi processo, da loro istruito, alla mafia di Giuseppe CALO’, Gaetano BADALAMENTI, Stefano BONTATE e Salvatore RIINA e, per l’altro, Giovanni FALCONE stava indagando sul potere democristiano della Sicilia, facendo arrestare l’ex sindaco di Palermo, Vito CIANCIMINO, i grandi esattori di Palermo, i cugini SALVO (strettamente legati a Salvo LIMA e al suo capo corrente), e nei confronti dei fratelli costruttori catanesi Carmelo e Pasquale COSTANZO. Come dimenticare gli incontri del 1979 con gli emissari di Michele SINDONA e i consigli impartiti per pilotare la campagna stampa a favore dello stesso SINDONA, ovvero la sua convinzione che fosse un perseguitato politico e la segnalazione che SCIASCIA assume di aver ricevuto da Giuseppe MACALUSO (proprio la stessa persona che era contraria all’escussione di BUSCETTA in seno alla Commissione antimafia, voluta dall’On. VIOLANTE, di cui ha parlato l’avvocato OLIVIERO), tanto da indicare referenti politici per sostenere la sua causa (vedi pag. 834 – 837, sentenza ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Palermo, del 1982, in persona di Giovanni FALCONE, nei confronti di Rosario SPATOLA e altri).

Non si possono, dunque, sottacere le innegabili ambiguità del grande scrittore, affiorate, tra l’altro, nella singolare presa di posizione con riferimento alla natura suicidiaria della morte di CALVI, rilanciata qualche anno fa da una certa stampa politicamente orientata verso posizioni di destra (si pensi agli articoli di Lino IANNUZZI dalle colonne del settimanale Panorama). Ne deriva, pertanto, come la convinzione espressa da SCIASCIA non sia certamente idonea a orientare la decisione che la Corte è chiamata ad adottare.
Si procederà nel prosieguo a soffermarsi su alcuni aspetti oggetto di attenzione difensiva, senza con questo voler aderire alla prospettiva atomistica offerta dalla difesa nel valutare le prove attenzionate nel corso delle arringhe difensive effettuate.


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