Art.48 Certificazione di agibilità.
Per il disposto dell’ art. 24, del D.P.R. 06 giugno 2001 n.380, la certificazione di agibilità é necessaria per utilizzare :
a) gli edifici o parti di essi di nuova costruzione;
b) gli edifici o parti di essi esistenti che siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento e che riguardino parti strutturali degli edifici stessi;
c) gli edifici o parti di essi esistenti che siano stati oggetto di interventi di restauro, di ristrutturazione edilizia o di ampliamento che abbiano comportato mutamento di destinazione d'uso.
E’ fatta eccezione per gli edifici realizzati precedentemente all’anno 1942 e che non siano stati successivamente interessati da interventi edilizi di trasformazione
E’ attestata dal Direttore dei Lavori o da un professionista abilitato, su incarico del proprietario dell'immobile o del titolare del permesso di costruire (o del diverso titolo abilitativo in forza del quale sono stati eseguiti i lavori), la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, all’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
Il certificato è rilasciato dal Dirigente del Settore Urbanistica ai sensi degli artt.24 e 25 del DPR 380/2001.
Sono fatte salve le procedure disciplinate dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 per la semplificazione dei procedimenti inerenti la localizzazione, realizzazione e trasformazione degli impianti produttivi di beni e servizi. Il raccordo con le disposizioni del presente capitolo sarà effettuato con specifici provvedimenti dall’organo comunale competente.
Il soggetto titolare del provvedimento edilizio o che ha presentato la D.I.A., i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.
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