Art. 50 Salubrità delle costruzioni.
Ai fini della certificazione di abitabilità si considerano salubri gli immobili in possesso dei requisiti igienico - sanitari e costruttivi previsti dal presente Regolamento.
Art. 51 Controlli e verifiche.
Le ispezioni tese a verificare l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile, sono effettuate a campione, con le modalità prescritte dal presente articolo. Le ispezioni sono eseguite dal personale tecnico dell’ufficio comunale competente al rilascio del certificato in argomento.
Ogni mese sarà sorteggiato il 10% della richieste presentate, arrotondando eventualmente all'unità superiore. In ciascuno degli immobili interessati dalla richiesta sorteggiata verrà effettuata specifico sopralluogo, nel corso del quale saranno sottoposti a verifiche anche gli impianti secondo quanto disposto dall' art. 14 della L.46/90 e dall' art. 4 del D.P.R. 392/94.
I sopralluoghi saranno, di regola, effettuati entro centottanta giorni dalla presentazione delle attestazioni.
Nel caso in cui l'esito degli accertamenti sia positivo, sarà rilasciata una certificazione di insussistenza di elementi ostativi all' utilizzazione dell' immobile. In caso contrario sarà comunicato all'interessato quanto emerso nel corso dei controlli, adottando il dovuto provvedimento.
Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce il rilascio da parte del Dirigente preposto della dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’art.222 del R.D.n.1265/34.
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