Università degli studi di napoli



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Ringraziamenti

Ho iniziato a lavorare a questa tesi nel marzo del 2004, è stato un anno di lavoro coinvolgente e formativo. Devo in parte il risultato di questo lavoro alla disponibilità del professor Marta e di sua madre che ci ha ospitato per la correzione dei capitoli, al contributo sempre solerte della mia famiglia, a Matteo immancabile e a Giulia che mi ha accompagnato per alcune interviste.




1 Si concede il diritto di voto ad un cittadino straniero comunitario perché a sua volta il Paese di quel cittadino lo riconosce agli stranieri ivi residenti.

2 Gli stranieri che hanno acquisito ogni anno la cittadinanza francese sono stati, in media, 100 mila negli anni ’80 e 115 mila negli anni ’90.

3 La Galeotti scrive nel 1991 (Galeotti A. E., 1991) considerazioni di questo tipo, nel 2003 in Italia la proposta di legge di Alleanza Nazionale per il voto agli immigrati ripropone il censo come requisito, oltre alla residenza regolare in Italia da almeno 6 anni e la fedeltà alla Costituzione.

4 Quello beur è un movimento che rifiuta l’alternativa tra assimilazione alla cultura maggioritaria e segregazione nella cultura di origine, rivendicando una doppia identità, francese-europea e magrebina (Rivera A., 2001, p. 143).

5 Spesso si è anche fatto leva sul fatto che le elezioni amministrative sono altra cosa dalle politiche, che la sovranità non risulterebbe intaccata dal voto amministrativo (anche se in Francia le elezioni locali, per un sistema di Grandi Elettori, sono legate all’elezione dei Senatori, e quindi occorrerebbero particolari modifiche di questo aspetto se venisse concesso il voto agli stranieri extracomunitari).

6 Art. 19 (ex art. 8 B), comma I, trattato CEE.

7 Muhammad Anwar e David Koheler, due ricercatori della Community Relations Commission (CRC: un’istituzione pubblica incaricata di migliorare le relazioni tra le diverse comunità che vivono nel Regno Unito) hanno provocato grande scalpore nel 1975 pubblicando un rapporto in cui si evidenziava il ruolo importante che gli elettori provenienti dal NCW avevano giocato nella vittoria del partito laburista alle elezioni legislative del 1974.

8 Jeunesse beur : generazione di giovani di origine straniera, o nati nei territori dell’Africa del nord, o nati in Francia da genitori provenienti dal Magreb e in possesso della cittadinanza francese.

9. Le harka sono truppe ausiliari francesi che hanno contrastato il Fronte nazionale di liberazione algerino.

10 Coloro che si rifanno all’articolo 72 sottolineano che la revisione costituzionale non è più necessaria: infatti questo articolo prevede che una legge votata dalle due Camere fissi le modalità di rappresentanza territoriale in Senato. Basta disporre che gli stranieri eletti non potranno essere membri del collegio elettorale per il Senato. Essi verranno rimpiazzati da delegato supplementari già esistenti. Si veda su questo Oriol P., 1991.

11 Le Antille e Aruba situate nell’arcipelago dei Carabi fanno parte del regno dei Paesi Bassi, e tutti coloro che sono originari di lì hanno la cittadinanza olandese. Così come quasi tutti coloro che provengono dalle ex-colonie sono elettori ed eleggibili a tutte le elezioni.

12 Il sistema elettorale olandese è fondato sul principio dello scrutinio proporzionale. Non esiste sbarramento. Gli elettori votano per dei candidati che si trovano sulle liste presentate dai partiti politici. Il numero totale dei voti di ogni candidato di una lista determina il numero di seggi che ottiene il partito. È possibile esprimere dei voti preferenziali, mezzo attraverso cui delle persone in basso nella lista possono eventualmente essere elette.

13 Riportiamo qui di seguito la definizione di identità etnica ripresa da Tillie: “Un’identità etnica è definita come un’identità legata al paese di origine. Si tratta di un’identità nazionale mantenuta fuori dal proprio contesto nazionale”. (Tillie J., 1998, p. 79).

14 Generalmente “etnia” o “etnico” sono termini adoperati per designare sinteticamente gruppi di popolazione immigrata e minoranze che si distinguerebbero per diversità di costumi e/o di lingua, per le loro culture e i modi di vita, ma anche per riferirsi a tutte quelle culture che un tempo erano dette “esotiche”. La tendenza è quella di riferirsi, con questi termini, ad un’entità sostanziale, quasi naturale e dunque immutabile, un’unità discreta dotata di una cultura, una lingua, una psicologia specifica. (Si veda su questo Rivera A., 2001).

15 Teoria psicologia introdotta negli Stati Uniti per spiegare i livelli di partecipazione sociale e politica dei neri americani. L’argomento essenziale è che l’attività politica serve a compensare i sentimenti di inferiorità che possono provarsi in risposta all’ostilità dei bianchi.

16 “Gruppo” fa riferimento al modo attraverso cui un membro di un gruppo è controllato dalle relazioni sociali e le pressioni provenienti dallo stesso. “Inquadramento” fa riferimento al grado di clausole normative e controllo delle esperienze individuali come risultato di un sistema di regole e prescrizioni.

17 Ai sensi dell’articolo 9 della legge Bossi-Fini la Carta di soggiorno può essere rilasciata, su richiesta, allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni (cinque per la Turco-Napolitano), titolare di un permesso di soggiorno che consenta un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri il possesso di un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari. Tale documento è rilasciato a tempo indeterminato.

18 Soltanto Paesi Bassi, Svezia e Norvegia hanno ratificato la convenzione in tutte le sue parti.

19 Sei membri stranieri designati dalle associazioni di stranieri maggiormente rappresentative, quattro rappresentanti dei sindacati più rappresentativi, tre rappresentanti della associazioni nazionali di imprenditori, quattro esperti nominati dai Ministeri della Pubblica Istruzione, dell’Interno, degli Esteri, delle Finanze, quattro rappresentanti delle autonomie locali. Essa rispecchia una logica di concertazione tra le parti sociali, tra attori pubblici e privati. A testimonianza dell’urgenza dell’epoca essa era insediata presso il ministero del lavoro.

20 Tutte vedono la partecipazione delle istruzioni locali, dei sindacati, delle associazioni dei datori di lavoro, delle associazioni di e per gli immigrati. A tal fine le regioni istituiscono albi per la registrazione delle associazioni. Le rappresentanze degli immigrati vanno dalle 15 del Piemonte alle 6 di Lazio, Abruzzo, Sardegna. In toscana si stabilisce che l’associazionismo sia su base monoetnica e di dimensione regionale. Il Piemonte riconosce uno spazio anche alle associazioni miste di stranieri e italiani.

21 In particolare questi Consigli territoriali si occupano della programmazione di politiche dell’integrazione, promozione di interventi in campo sanitario, sociosanitario, formativo, di istruzione, monitoraggio di iniziative volte a favorire la presenza immigrata negli organismi partecipativi previsti dagli enti locali, diffusione informazioni e analisi, coordinamento della rete di eventuali Consulte comunali. Potranno contare su un budget, su stanziamenti di province e comuni in base alla quota del Fondo Nazionale ripartito alle regioni. La presidenza va al presidente della provincia o ad un assessore suo delegato, presenza stabile di una rappresentanza politica dei comuni, rappresentanze elettive dei cittadini immigrati.

22 Istituita ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico presso il Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio.

23 Il Ministero degli Interni ha diffuso, nel gennaio 2004, una circolare che ribadisce che il diritto all’elettorato attivo e passivo trova una fondamentale previsione nella carta costituzionale, all’art. 48 (per elettorato attivo) e all’art. 51 (per quello passivo). Tale circolare risulta in risposta alle diverse proposte di modifiche statutarie provenienti da vari comuni italiani riguardo l’estensione ai cittadini extracomunitari stabilmente residenti del diritto di elettorato attivo e passivo nelle consultazioni amministrative e per il rinnovo di organi di decentramento comunale. Si legge nella suddetta circolare:

L’introduzione di ulteriori deroghe al principio costituzionale e legislativo che correla l’esercizio del diritto di voto, (anche nelle consultazioni amministrative comunali), al possesso del requisito della cittadinanza italiana, non può che costituire oggetto di valutazioni e di scelte in sede politica, con conseguente necessità di operare le opportune modifiche al dettato costituzionale e alla legislazione ordinaria vigente”. (su www.meltingpot.org ).

Le supposte considerazioni si ritiene debbano estendersi alle consultazioni per l’elezione degli organi di decentramento comunale (consigli circoscrizionali o di quartiere).Tali organismi trovano per il Ministero degli Interni la propria fonte in una norma statale di rango legislativo (art. 17 del D. LGS. N. 267/2000), pur essendo la loro organizzazione e le loro funzioni disciplinate dallo Statuto e dal regolamento comunale. Ciò posto, ai fini dell’individuazione del corpo elettorale di tali organismi elettivi, non può che farsi riferimento alla normativa statale vigente in atto che non riconosce il diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini extracomunitari.


24 La disciplina giuridica degli apolidi è dettata, in principio, dalla Convenzione di New York del 28/9/1954; dalla legge 1/2/1962 n. 306; dalla legge 5/2/1992 n. 91, art. 16 e dal D.P.R. 12/10/1993 n. 572, art. 17. La Convenzione prevede che agli apolidi si applichi lo stesso trattamento riservato agli stranieri. L’apolide non residente è considerato straniero nel paese in cui risiede. Per l’apolide si applica la legge del Paese in cui ha domicilio, in mancanza la legge dello Stato di residenza (da www.notariato.it ).

25 I dati riguardanti questa esperienza sono ripresi da una ricerca condotta dalla Satchel nel 2003 per conto della Commissione europea, delle associazioni IRES, del Centro d’iniziativa per l’Europa del Piemonte e dalla SRF (Società Ricerca e Formazione).

26 I cittadini stranieri di uno stesso Stato, residenti nel comune di Torino (e aventi regolare permesso di soggiorno) in numero compreso tra le 300 e le 1.000 unità avevano diritto ad un seggio. Qualora tale numero fosse compreso tra 1.001 e 2.000 unità i seggi spettanti erano 2. Se i residenti dello stesso paese superavano le 2.000 unità avevano diritto a 3 seggi. I cittadini stranieri appartenenti ad uno stesso paese residenti nel comune in numero inferiore alle 300 unità erano stati raggruppati per aree geografiche (Africa, America, Asia ed Oceania, Europa comunitaria ed apolidi, Europa extracomunitaria).

27 Anche l’analisi di questo caso è svolto attraverso i dati della succitata ricerca della Satchel (Carpo, Cortese, Di Pieri, Magrin, 2003).

28 Il Parlamento europeo appoggia il diritto di voto per gli immigrati, sia per le elezioni amministrative che per quelle europee. La risoluzione, approvata il 17 gennaio 2004 con 255 voti favorevoli e 192 contrari, non presenta vincoli giuridici, ma è, come spetta all’Europarlamento, un’indicazione di orientamento per la Commissione. Il cardine di tutto il documento, preparato dal laburista britannico Claude Moraes, è il concetto di “cittadinanza civile”.

Anche se gli immigrati non godono di pieni diritti politici, sostiene il testo, è lo stesso concetto di “cittadinanza civile” che permette ai cittadini di Paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione europea di beneficiare di uno status che preveda diritti e doveri di natura economica, sociale e politica, incluso il diritto di voto alle elezioni municipali ed europee.

La risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione (nota come proposta Moraes) afferma:

Il Parlamento europeo […] considerando che la politica europea in fatto di immigrazione e integrazione deve essere coerente con i più ampi obiettivi dell'UE in materia sociale ed economica nonché di politica estera e di sviluppo, e deve rispecchiare i valori europei fondamentali, quali le pari opportunità, i diritti umani, la dignità, la tolleranza, il rispetto della diversità, l'azione volta a combattere le discriminazioni e la partecipazione alla vita civica, culturale e politica, accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione, che è conforme all'enfasi posta dal Consiglio europeo di Tampere sullo sviluppo di una più incisiva politica di immigrazione e integrazione per quanto concerne i cittadini di paesi terzi nell'Unione […]”.



29 Nell’incontro che si è svolto a Roma giovedì 7 ottobre 2004, la Commissione immigrazione dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha votato una mozione con cui propone:

a tutti i Sindaci di considerare l’opportunità di modificare lo Statuto dei propri Comuni in modo da attribuire agli stranieri extracomunitari residenti stabilmente sul loro territorio il diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni comunali, a partire dai Consigli circoscrizionali fino alle elezioni del Consiglio comunale “.



Si tratta di un altro segnale importante per proseguire la strada più veloce e sicura per introdurre il diritto di voto per i cittadini non comunitari. (Da www.meltingpot.org ).

30 Si è trattata della prima esperienza di applicazione dell’istituto dei referendum comunali. Esperienza ripetuta nel 2000.

31 Deliberazione consiliare n. 166 del 01/07/1997.

32 L’istituzione di un seggio ad hoc per i cittadini stranieri ha consentito tecnicamente di gestire una lista elettorale separata, difficilmente scorporabile in seggi, e ha portato alla localizzazione del seggio nel centro storico a ridosso del mercato cittadino.

33 Deliberazione n. 205 del 08/09/1007.

34 Le prime elezioni della Consulta si sono svolte il 07/12/1997, hanno votato 231 cittadini su 891 aventi diritto, pari al 26%; la Consulta è stata rinnovata per la prima volta il 29/10/2000, alle urne sono andati 337 stranieri su 1031, pari al 32%.

35 Deliberazione consiliare n. 48/18706 del 9 aprile 2001.

36 Le delibere sono riportate in appendice.

37 Il Forum delle Comunità Straniere in Italia è una Onlus, formata da immigrati extra U.E. e da loro comunità. L'Associazione è nata alla fine del 1989 e formalmente nel febbraio 1990. Ha una forma mista sia come confederazione di Associazioni sia come singoli iscritti; ha articolazione in alcune regioni e organismi dirigenti democraticamente eletti. Ha compiti di iniziativa e promozione culturale e di integrazione degli immigrati nonché di elaborazione di una politica di immigrazione.

38 Questa dichiarazione e le seguenti sono tratte dal sito www.meltingpot.org dove si raccolgono articoli dalla stampa locale italiana suddivisi per tematiche riguardanti il mondo dell’immigrazione.

39 Le elezioni solo per questa prima volta non si sono tenute in contemporanea con le elezioni municipali.



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