Directorate-general for agriculture and rural development



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Uno o più criteri di riconoscimento non sono più rispettati, o presentano lacune tali da incidere sulla capacità dell'organismo pagatore di effettuare le operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005


I criteri di riconoscimento sono stabiliti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006 e fanno riferimento ai quattro settori di base del modello COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission — Comitato delle organizzazioni sponsorizzatrici della commissione Treadway): ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio.

Il mancato rispetto di uno o più criteri o una carenza grave espone il Fondo al rischio di perdite o irregolarità.

Nel caso in cui un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare una o più condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, lo Stato membro revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema (articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005).

  1. Gli Stati membri non hanno provveduto ad attuare i necessari provvedimenti correttivi in tempo utile e in conformità delle vigenti procedure


Oltre alla condizione suddetta, occorre accertare anche se gli Stati membri non hanno provveduto ad attuare i necessari provvedimenti correttivi in tempo utile e in conformità delle vigenti procedure per far scattare la procedura della verifica di conformità prevista all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 885/2006. Tale procedura può essere avviata in due casi:

  1. quando l'autorità competente non sottopone a verifica l’organismo pagatore e/o non stabilisce un piano di interventi in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 885/2006, nonostante l'inosservanza di determinati criteri di riconoscimento o l'esistenza di gravi carenze in relazione a tali criteri oppure

  2. quando, al termine del periodo di verifica, l'autorità competente ripristina il riconoscimento prima che l'organismo pagatore abbia completato l'attuazione del piano di interventi.

Contesto

Su richiesta della direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale (DG AGRI), il 2 aprile 2008 l'autorità competente ha sottoposto a un periodo di verifica di 12 mesi il riconoscimento dell'organismo pagatore ARBEA in quanto numerosi criteri di riconoscimento non erano rispettati o presentavano lacune tali da incidere sulla capacità dell’organismo pagatore di effettuare le operazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 885/2006 è stato stabilito un piano di interventi correttivi per rimediare alle lacune accertate.

Con lettera datata 27.2.2009, le autorità italiane sono state invitate ad adottare tutte le misure necessarie per riottenere il riconoscimento per i fondi FEAGA e FEASR entro il termine stabilito. Nelle medesime lettere si era anche fatto presente che se la DG AGRI avesse accertato che l'ARBEA continua ad essere riconosciuta senza aver pienamente attuato il piano di interventi entro i termini, a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 le spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR sarebbero state escluse dal finanziamento.

Il riconoscimento è stato ripristinato dall'autorità competente il 31 marzo 2009 benché il piano di interventi non fosse stato ancora interamente attuato. Numerosi criteri di riconoscimento continuavano a non essere rispettati o erano gravemente lacunosi, come confermato dagli audit eseguiti dall'organismo di certificazione e dalla DG AGRI (cfr. infra). Ciò è stato riconosciuto, in data 30 aprile 2010, anche dalla stessa autorità competente nella relazione triennale di monitoraggio prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006. L'autorità competente è quindi venuta meno ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 885/2006.



Elementi del piano d'interventi non attuati

L’organismo di certificazione, nelle relazioni annuali sugli esercizi finanziari 2007-2009, ha indicato che i criteri di riconoscimento risultati non rispettati o carenti rappresentano carenze di livello 1. I principali elementi che continuavano a essere carenti dopo lo scadere del piano di interventi, che copriva il periodo di verifica dal 2 aprile 2008 al 31 marzo 2009, sono illustrati qui di seguito.



Risorse umane - Paragrafo 1, lettera B), dell'allegato I del regolamento n. 885/2006

Sebbene fossero stati realizzati alcuni miglioramenti, ciò è avvenuto solo dopo la fine del periodo di verifica. (A metà del 2010) 27 persone (o come previsto inizialmente 41) dovevano ancora essere assunte per raggiungere l'obiettivo dei 91 dipendenti (inizialmente 105). Era stato elaborato un piano di formazione triennale che però alla fine del periodo di verifica doveva ancora essere ultimato.

Il fatto che questo elemento chiave del piano di interventi non fosse stato attuato in maniera adeguata ha minato la capacità dell'organismo di assolvere efficacemente i suoi compiti.

Delega di funzioni — Paragrafo 1, lettera C), dell'allegato I del regolamento n. 885/2006

Alla fine del periodo di verifica solo due degli accordi scritti erano stati formalmente conclusi e firmati. Tutte le convenzioni e le deleghe erano state formalmente concluse e firmate prima della fine del 2009; tuttavia, a causa di questi gravi ritardi, molte di esse erano già scadute il 31.12.2009 e non sono state rinnovate nel 2010.

Pertanto, le condizioni relative alla delega di funzioni non sono state rispettate. Inoltre, le carenze erano un chiaro indizio del fatto che le attività di monitoraggio continuo non funzionavano efficacemente. La mancanza di convenzioni aggiornate ha pregiudicato l'efficace monitoraggio degli organismi delegati.

Attività di controllo — Paragrafo 2 dell'allegato I del regolamento n. 885/2006

Al termine del periodo di verifica per quanto concerne il FEASR, le procedure di autorizzazione erano state completate soltanto per le misure n. 112, 121, 132, 211, 226, 311 e per l'asse 4 LEADER.

Per quanto concerne le restanti misure del FEASR, vale a dire le misure n. 111, 114, 122, 123, 124, 125, 133, 214, 216, 221, 223, 227, 312, 313, 321, 323 e 331, le decisioni ministeriali e altri elementi alla base dell'attuazione, insieme alle necessarie procedure scritte, non esistevano o erano ancora in preparazione.

Attività di controllo – Procedure per i debiti - Paragrafo 2, lettera E), dell'allegato I del regolamento n. 885/2006

La situazione riferita dall’organismo di certificazione era gravemente carente in maniera sistematica per tutti gli aspetti relativi alla gestione dei debiti.



Monitoraggio continuo mediante attività di controllo interne — Paragrafo 4, lettera A), dell'allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006

La nuova struttura è stata adottata formalmente soltanto con il decreto del 6 aprile 2009 n. 77 (cioè dopo la fine del periodo di verifica) e diversi manuali di procedura non erano ancora stati completati entro la fine di tale periodo.

Inoltre, l'effettiva attività di monitoraggio dei servizi tecnici e degli organismi delegati è iniziata solo alla fine dell'esercizio finanziario 2009.

Informazione e comunicazione: sicurezza dei sistemi di informazione — Paragrafo 3, lettera B), dell'allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006

Il piano di continuità operativa non era stato ancora completato alla fine del periodo di verifica.


19.11.2.Argomenti dello Stato membro


Nell'applicare retroattivamente l'addendum del documento VI/5330/97 "Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie", la Commissione include nel calcolo della rettifica finanziaria anche il periodo in cui il piano di interventi era operativo. Tuttavia, sulla base del regolamento (CE) n. 885/2006, tale periodo doveva essere considerato come il momento in cui si potevano apportare miglioramenti. Inoltre, l'applicazione retroattiva del citato documento in sede di prima concreta applicazione della nuova regolamentazione in materia di riconoscimento degli organismi pagatori, assume un carattere sanzionatorio eccessivo considerando i principi generali riportati nel documento VI/5330/97, nel quale si precisa che: "la procedura di liquidazione dovrebbe avere finalità di prevenzione e correzione, piuttosto che essere un mezzo per imporre sanzioni".

Quanto al rischio di spese irregolari, le autorità italiane fanno riferimento all'operazione di "refresh" delle misure basate sulla superficie che, secondo loro, consente di calcolare realmente la perdita finanziaria anziché limitarsi a una stima del rischio per i Fondi, che comporta l'applicazione di una rettifica forfettaria. Il cd "refresh" comprendeva la Basilicata, regione di competenza dell'ARBEA. Le autorità italiane sottolineano inoltre che i controlli sulle superfici erano stati delegati all'AGEA.


19.11.3.Posizione della Commissione prima della conciliazione


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