Art. 36 Permessi su opere pubbliche.
Per le opere pubbliche dei Comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera autorizzata secondo le modalità previste dalla L. n°163/2006 ha i medesimi effetti del permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
Le deliberazioni del Consiglio Comunale ovvero della Giunta Comunale con le quali vengano approvati progetti di opere pubbliche producono gli effetti del permesso di costruire.
Gli accordi di programma adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale producono gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sostituendo i relativi permessi di costruire.
Dostları ilə paylaş: |