Art.35 Permesso di costruire in sanatoria.
1.Le opere edilizie eseguite in assenza di concessione, di permesso, o in totale difformità dalla concessione, o dal permesso, ovvero con variazioni essenziali, possono costituire oggetto di richiesta di permesso di costruire in sanatoria ove il responsabile dell'abuso presenti apposita domanda nei termini di legge.
2.Il permesso in sanatoria può essere rilasciato solo nel caso in cui l'intervento risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non risulti in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda.
3.Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di permesso in sanatoria senza che il Dirigente preposto al Settore competente si sia pronunciato in merito, la richiesta stessa deve intendersi respinta e la competente Unità Organizzativa avvia immediatamente le procedure per l'applicazione delle sanzioni di legge.
4.Il rilascio del permesso in sanatoria per opere eseguite su immobili vincolati a norma di legge è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.
5.Ove le opere edilizie abusive vengano realizzate nelle aree e sugli immobili sottoposti a vincolo per la tutela delle bellezze naturali ovvero per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, il responsabile dell’abuso è comunque tenuto a norma di legge al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.
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