CAPITOLO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 37 Comunicazione di inizio lavori e adempimenti relativi.
Il titolare del Permesso di costruire o DIA deve dare comunicazione scritta al soggetto competente al rilascio del provvedimento finale, dell’inizio dei lavori contestualmente all’inizio dei medesimi. Se non già specificato nella richiesta, la comunicazione deve contenere l’indicazione del Direttore dei Lavori e dell’Impresa esecutrice. Qualunque successiva variazione del Direttore dei Lavori e dell’Impresa esecutrice deve essere tempestivamente comunicata .
Se non già specificato nella richiesta, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori deve inoltre essere prodotta una dichiarazione attestante l’ubicazione della discarica prescelta per il conferimento dei materiali di risulta, la quale dovrà essere regolarmente autorizzata a norma di legge per i rifiuti speciali inerti. La documentazione comprovante l’avvenuto conferimento dei materiali a detta discarica dovrà essere conservata ed essere esibita a richiesta della Vigilanza Urbana. In alternativa a quanto precede, potrà essere prodotto l’impegno a reimpiegare i materiali di risulta in modo che non vengano a costituire rifiuto, con descrizione dettagliata delle modalità del riutilizzo.
Al momento dell’inizio dei lavori dovrà essere collocato sul luogo dei medesimi un cartello a caratteri ben visibili indicante :
- le opere in corso di realizzazione;
- la natura dell’atto abilitante all’esecuzione delle opere e gli estremi del medesimo;
- il nominativo del titolare dell’atto abilitante;
- il nominativo del progettista;
- il nominativo del direttore dei lavori;
- il nominativo dell’esecutore dei lavori.
- il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto);
- il nominativo del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto);
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove prescritto);
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove prescritto);
- ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti.
Nel caso di cantieri soggetti all’applicazione del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche ed integrazioni, sul luogo dei lavori dovrà inoltre essere affissa in maniera ben visibile copia della notifica preliminare di cui all’art. 11 dello stesso D.Lgs. 494/96.
Gli obblighi di cui ai precedenti commi, sussistono per tutti i tipi di opere disciplinate dal presente Regolamento, ivi comprese quelle che non richiedono in preventivo rilascio del permesso o della autorizzazione edilizia e sono soggette al deposito di D.I.A. od alla semplice comunicazione .
Il titolare dell'atto abilitante all'esecuzione di un'opera che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, rivesta un interesse pubblico o presenti specifica rilevanza urbanistica o architettonica è tenuto, a richiesta del Dirigente competente a collocare sul luogo dei lavori, al momento dell'inizio degli stessi, apposita cartellonistica raffigurante in assonometria o prospettiva l'opera progettata al fine rendere facilmente comprensibile l'intervento e le modificazioni che ne conseguono.
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