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CAPITOLO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI



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CAPITOLO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 37 Comunicazione di inizio lavori e adempimenti relativi.


Il titolare del Permesso di costruire o DIA deve dare comuni­cazione scritta al sog­getto competente al rilascio del provvedimento finale, dell’inizio dei lavori contestualmente all’inizio dei mede­simi. Se non già speci­fi­cato nella richiesta, la comunicazione deve con­tenere l’indica­zione del Direttore dei Lavori e dell’Im­presa esecutrice. Qualunque suc­ces­siva varia­zione del Direttore dei Lavori e dell’Im­presa esecutrice deve essere tem­pesti­va­mente comuni­cata .

Se non già specificato nella richiesta, conte­stualmente alla co­mu­ni­cazione di inizio dei lavori deve inoltre essere prodotta una dichiarazione at­te­stante l’u­bica­zione della disca­rica prescelta per il confe­ri­mento dei materiali di ri­sulta, la quale do­vrà es­sere rego­lar­mente autorizzata a norma di legge per i rifiuti spe­ciali inerti. La do­cumen­ta­zione compro­vante l’av­venuto con­ferimento dei mate­riali a detta disca­rica do­vrà essere conser­vata ed es­sere esibita a ri­chiesta della Vigilanza Urbana. In alter­na­tiva a quanto pre­cede, potrà es­sere prodotto l’impegno a reimpiegare i materiali di ri­sulta in modo che non vengano a costituire ri­fiuto, con de­scrizione detta­gliata delle mo­dalità del riutilizzo.

Al momento dell’inizio dei lavori dovrà essere collocato sul luogo dei medesimi un car­tello a ca­rat­teri ben visibili indicante :

- le opere in corso di realizzazione;

- la natura dell’atto abilitante all’esecuzione delle opere e gli estremi del mede­simo;

- il nominativo del titolare dell’atto abilitante;

- il nominativo del progettista;

- il nominativo del direttore dei lavori;

- il nominativo dell’esecutore dei lavori.

- il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto);

- il nominativo del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto);

- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progetta­zione (ove pre­scritto);

- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecu­zione (ove pre­scritto);

- ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti.

Nel caso di cantieri soggetti all’applicazione del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche ed integrazioni, sul luogo dei la­vori dovrà inoltre essere affissa in ma­niera ben visibile copia della no­tifica preliminare di cui al­l’art. 11 dello stesso D.Lgs. 494/96.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi, sussistono per tutti i tipi di opere di­sci­pli­nate dal presente Regolamento, ivi comprese quelle che non ri­chiedono in preven­tivo rila­scio del permesso o della au­torizza­zione edilizia e sono soggette al deposito di D.I.A. od alla semplice co­munica­zione .

Il titolare dell'atto abilitante all'esecuzione di un'opera che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, rivesta un interesse pubblico o presenti specifica rilevanza urbanistica o architettonica è tenuto, a richiesta del Dirigente competente a collocare sul luogo dei lavori, al mo­mento dell'inizio degli stessi, apposita cartellonistica raffigurante in as­sonometria o prospettiva l'opera progettata al fine rendere facilmente comprensibile l'intervento e le modificazioni che ne conseguono.


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