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Art. 40 Documenti da conservare presso il cantiere



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Art. 40 Documenti da conservare presso il cantiere.


Presso il cantiere deve essere conservata, a disposizione delle au­torità com­pe­tenti, co­pia dei se­guenti documenti:

a) titolo abilitativo e reIativi elaborati di progetto;

b) denuncia depositata presso il Genio Civile per eventuali opere in cemento armato, cor­re­data dal relativo pro­getto struttu­rale;

c) giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei Lavori come pre­scritto dalla L. 1086/71;

d) documentazione attestante l’avvenuto adempimento agli obblighi di legge in me­rito alla proget­tazione di impianti e simili, ivi com­presi quelli relativi al con­tenimento dei con­sumi energetici;

e) ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in rela­zione alle mo­da­lità del pro­getto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si in­ter­viene, inclusa l'auto­riz­zazione da parte delle autorità competenti a se­guito della de­nuncia di eventuali ri­tro­va­menti archeo­logici.

Nel caso di cantiere soggetti all’applicazione del D.Lgs. 14 agosto 1996 nr. 494, sul luogo dei la­vori dovrà inoltre essere custodita presso il cantiere, e mante­nuta a di­sposi­zione del­l’or­gano di vigi­lanza territo­rialmente competente, copia della no­ti­fica prelimi­nare di cui al­l’art. 11 dello stesso D.Lgs. 494/96.


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