Art. 40 Documenti da conservare presso il cantiere.
Presso il cantiere deve essere conservata, a disposizione delle autorità competenti, copia dei seguenti documenti:
a) titolo abilitativo e reIativi elaborati di progetto;
b) denuncia depositata presso il Genio Civile per eventuali opere in cemento armato, corredata dal relativo progetto strutturale;
c) giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei Lavori come prescritto dalla L. 1086/71;
d) documentazione attestante l’avvenuto adempimento agli obblighi di legge in merito alla progettazione di impianti e simili, ivi compresi quelli relativi al contenimento dei consumi energetici;
e) ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene, inclusa l'autorizzazione da parte delle autorità competenti a seguito della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici.
Nel caso di cantiere soggetti all’applicazione del D.Lgs. 14 agosto 1996 nr. 494, sul luogo dei lavori dovrà inoltre essere custodita presso il cantiere, e mantenuta a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, copia della notifica preliminare di cui all’art. 11 dello stesso D.Lgs. 494/96.
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