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Art. 114 Tende frangisole



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Art. 114 Tende frangisole.


L’apposizione di tende sulle facciate degli edifici sottoposti alla spe­ciale tutela di cui la pre­sente Capitolo è ammessa esclusivamente al piano terra, in corri­spon­denza degli sporti di esercizi com­merciali.

Le tende dovranno essere sempre di tipo, materiale e colore tali da assicurare il rispetto delle ca­rat­teristiche architettoniche e decorative dell’immobile sul quale devono essere in­stallate; dove possibile, dovranno es­sere collocate al­l’in­terno dei vani su cui aggettano.

Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico non dovranno occultare o comun­que sot­trarre alla vista gli ele­menti di inte­resse storico - ar­chitet­tonico - tipologico che carat­terizzano la facciata, quali gli stipiti o le cornici delle aperture. Le tende potranno per­tanto es­sere collocate esclusiva­mente al­l’in­terno dei vani delimitati dalle cor­nici archi­tet­toniche e do­vranno essere del tipo a braccio estensi­bile, del tutto prive di ap­poggi e chiu­sure la­te­rali.

L’aggetto delle tende non può superare di cm. 50 il filo interno del marciapiede con un massimo asso­luto di cm. 150 dal filo di facciata. Non sono ammesse tende nei tratti di strada privi di marcia­piede.

Il lembo inferiore della tenda dovrà essere mantenuto ad altezza tale da ga­ran­tire, in ogni punto, una altezza libera non inferiore a cm. 2,20 dal piano del mar­ciapiede.

Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende do­vranno es­sere uni­for­mate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e mate­riale.

La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l’assetto cromatico del­l’in­tera facciata.

Sulle tende è consentita, solamente sulla facciata an­teriore, l’indica­zione del nome e/o del­l’at­tività svolta dall’esercizio titolare della li­cenza di com­mercio. L’indicazione consen­tita può di­ver­sificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e co­lore, purché sia assi­cu­rata la reci­proca compatibilità.

Per tutto quanto non in contrasto con il presente Regolamento, le tende sono inoltre sot­to­po­ste alle ulteriori disposizioni comunali in materia.


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