ART. 21 Denuncia di inizio attivita’.
1. Sono soggette a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art.22 del D.P.R. 380/01, gli interventi non riconducibili di cui all’art. 10 e all’ art. 6 del D.P.R. 380/01, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, di regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico – edilizia vigente; sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni,ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree da destinare ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
4. Nel caso di opere rientranti nell’elencazione di cui al secondo comma del presente articolo, ma per le quali non è possibile procedere tramite la denuncia di inizio attività per il mancato rispetto di una o più delle condizioni di cui al comma precedente, si procederà mediante permesso di costruire.
5. Per l’esecuzione delle medesime è necessario procedere, almeno trenta (30) giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, al deposito della denuncia di inizio attività, corredata dal progetto delle opere (costituito dagli elaborati e documenti prescritti dal presente Regolamento per l’intervento ricorrente) ed accompagnata da dettagliata relazione asseverata di cui all’art.4 comma 11 della L.493/93.
6. I lavori debbono essere iniziati non prima di trenta (30) giorni e non oltre un anno dal deposito della denuncia, pena la decadenza della medesima.
7. I lavori medesimi debbono essere ultimati entro tre anni dalla stessa data e della loro ultimazione l’interessato deve dare comunicazione scritta ai competenti Uffici comunali.
8 Ad opere ultimate il progettista deve rendere un certificato di collaudo che attesti la conformità delle opere eseguite al progetto depositato.
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