Art. 25 Procedura per il rilascio e termini di inizio ed ultimazione dei lavori.
Il permesso di costruire viene rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia ai sensi dell’art. 13 del DPR 380/01.
Al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’art. 11 del DPR 380/01, presso lo Sportello Unico per l’edilizia, l’ufficio abilitato procede al rilascio o al diniego secondo la procedura stabilita dall’ art. 20 del DPR 380/01.
Dostları ilə paylaş: |