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Art. 29 Pubblicità, accesso e responsabilità



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Art. 29 Pubblicità, accesso e responsabilità.


Dell’avvenuto rilascio degli atti autorizzativi viene data notizia al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio di apposito elenco, con la specificazione del numero di protocollo, del titolare e della località nella quale la costruzione viene eseguita.

Chiunque può prendere visione ed estrarre copia presso gli uffici comunali a ciò abilitati del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività e dei relativi atti di progetto.

Sono sottratti al diritto di accesso:

a) progetti e cartografie di edifici adibiti ad installazioni militari,ad aziende a rischio di incidente rilevante;

b) progetti relativi ad edifici destinati all’esercizio dell’attività creditizia;

c) denunce, esposti, verbali di accerta-mento relativi a violazioni, irregolarità, infrazioni soggette a comunicazioni di notizia di reato all’autorità giudiziaria,in quanto coperti da segreto istruttorio;

d) notizie e documenti relativi alla vita privata,utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;

e) i documenti in blocco per categorie o per periodi di tempo che non siano ricollegabili alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti oppure ad un’attività amministrativa determinata ed in funzione dell’attività medesima.

La visione degli atti di concessione, autorizzazione, asseverazione denuncia di inizio attività,qualora richiesta con la citazione degli estremi identificativi di cui al primo comma dovrà essere resa dagli uffici entro il termine stabilito dal citato Regolamento comunale.

In ogni altro caso,ed in particolare quando la richiesta comporti ricerche di atti in blocco e/o per ampi periodi di tempo o domande plurime relative a più edifici,gli atti stessi saranno messi a disposizione del richiedente,compatibilmente con le possibilità di ricerca degli uffici.

Il diritto di visione di atti e documenti dei procedimenti in corso può essere esercitato a conclusione dell’iter istruttorio, al duplice fine di garantire ai portatori di interessi giuridici in merito, la più completa informazione e di non gravare il procedimento di ritardi che contrasterebbero con l’interesse del richiedente al rispetto dei tempi previsti in particolare per le richieste reiterate.

Il rilascio del provvedimento edilizio fa comunque salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.



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