Art. 27 Revocabilità e annullamento del permesso.
Il permesso di costruire è revocabile per il disposto dell’art. 12 del DPR 380/01.
Art. 28 Decadenza del permesso per mancato inizio dei lavori o per opere non eseguite nei termini di validità del permesso.
Ove il concessionario non dia inizio ai lavori entro il termine di un anno dal rilascio del permesso il Dirigente ne pronuncia la decadenza.
Ove il concessionario non dia termine ai lavori entro i tre anni dall’inizio degli stessi il Dirigente ne pronuncia la decadenza.
Ove subentrino contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano iniziati e vengano completati entro i termini previsti, il Dirigente ne pronuncia la decadenza
Con la notifica al concessionario dell’avvenuta decadenza, il permesso di costruire viene a perdere ogni validità e per l’esecuzione delle medesime opere deve essere richiesta una proroga.
Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico – costruttive.
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