Art. 23 Soggetto competente al rilascio del permesso di costruire.
Ai sensi dell’art. 13 del DPR 380/2001 il permesso di costruire è rilasciato dal Dirigente o dal Responsabile del competente Ufficio Comunale, nel rispetto delle Leggi, dei Regolamenti e degli strumenti urbanistici.
Art. 24 Titolarità alla richiesta.
Hanno titolo a richiedere ed ottenere l’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie, fatti salvi i diritti dei terzi:
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il proprietario dell’immobile;
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il superficiario, nei limiti della costituzione del suo diritto;,
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l’enfiteuta, nei limiti del contratto;
d) l’usufruttuario, per i soli interventi di manutenzione nonché di restauro e risanamento ;
e) il titolare di servitù prediali, per i soli interventi di manutenzione nonché di restauro e risanamento ;
f) il locatario, per i soli interventi di manutenzione nonché di restauro e risanamento assimilabili, che abbiano carattere d’urgenza, espressamente autorizzato dal proprietario, con atto pubblico;
g) l’affittuario agrario di cui alla L. n° 11/1971, per le opere di semplice miglioramento della casa colonica e degli altri fabbricati rurali;
h) il concessionario di terre incolte di cui al D.L. 279/1944, per le opere di miglioramento della casa colonica e degli altri fabbricati rurali;
i) il beneficiario di un provvedimento di occupazione d’urgenza, per quanto attinente il provvedimento;
j) il concessionario di beni demaniali, per quanto stabilito nella concessione;
k) l’azienda erogatrice di pubblici servizi, qualora esista con il proprietario del suolo un accordo a vendere o ad assoggettarsi a servitù;
l) il titolare di un diritto derivante da provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa;
m) l’assegnatario di aree P.E.E.P. in base a deliberazione comunale esecutiva ai sensi di legge.
In luogo del Titolare, la richiesta può essere presentata dal delegato, mandatario, procuratore, curatore fallimentare, commissario giudiziale, aggiudicatario di vendita fallimentare, o altro soggetto in base a negozio giuridico di diritto privato.
La titolarità deve essere attestata anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione).
In caso di condominio, il soggetto avente titolo all’abilitazione è l’Amministratore, munito del verbale dell’Assemblea Condominiale dal quale risulti la volontà dei condomini di realizzare l’intervento.
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