Directorate-general for agriculture and rural development


La DG AGRI ritiene pertanto opportuno applicare una rettifica finanziaria del 2% alle spese dichiarate per entrambe le misure per l’anno di domanda 2006



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La DG AGRI ritiene pertanto opportuno applicare una rettifica finanziaria del 2% alle spese dichiarate per entrambe le misure per l’anno di domanda 2006.


    Uso di fertilizzanti

Durante la missione si è constatato che i beneficiari delle zone svantaggiate non erano tenuti a dimostrare quale tipo di fertilizzanti utilizzassero né era previsto nessun registro dei campi nel quale fossero precisati il tipo, la quantità e la data dei fertilizzanti acquistati. In conclusione, non era possibile determinare in base a quali elementi il beneficiario possa rendere conto delle azioni intraprese per monitorare la presenza di determinate sostanze e residui.

Nella loro risposta e nel corso della riunione bilaterale, le autorità italiane hanno rilevato che le domande relative al 2006 segnano la fine degli impegni per le zone svantaggiate con riguardo alle buone pratiche agricole. Le attuali istruzioni riguardanti le domande per questa misura specificano che i beneficiari devono tenere un registro sull’uso di nitrati.

Su questo punto, la DG AGRI conclude che, per la campagna 2006, la verifica dell’uso di fertilizzanti da parte dei beneficiari delle zone svantaggiate in occasione dei controlli in loco è stata carente, per cui i controlli relativi alla misura ZS risultano incompleti e non permettono di accertare che gli agricoltori abbiano utilizzato, “secondo le buone pratiche agricole consuete, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l’ambiente e di conservare lo spazio naturale”, come prescritto dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.

Secondo la DG AGRI, tale carenza fa sì che il sistema non sia conforme alle norme comunitarie che prescrivono di istituire sistemi di controllo efficaci e, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, che recita: “I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti. A seconda della tipologia della misura di sostegno, gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari all’esecuzione dei controlli, nonché le persone da controllare.”;

- articolo 69, terzo comma, del regolamento (CE) n. 817/2004: “Sono sottoposti a controllo [in loco] tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.”.

Questa lacuna riguarda uno degli elementi essenziali del controllo, per il quale le linee guida VI/5330/97 prevedono una rettifica forfettaria del 5%.

La rettifica finanziaria proposta per questa lacuna riguarderà il 5% delle spese dichiarate per l’anno di domanda 2006 per la misura zone svantaggiate.

17.11.2.Parere dell’organo di conciliazione


In base alle informazioni a sua disposizione, in particolare al risultato dell’audizione fra la DG AGRI e le autorità italiane, l’organo di conciliazione ritiene che in questo caso non sia possibile alcuna conciliazione.

In relazione all’assenza di controlli amministrativi incrociati con la banca dati degli animali (per l’agricoltura biologica) l’organo di conciliazione suggerisce che i servizi della Commissione e le autorità italiane valutino la solidità e i risultati del lavoro ex post realizzato.

In relazione al ritardo nell’esecuzione dei controlli in loco, le autorità italiane non lo contestano, ma insistono sul fatto che i controlli eseguiti entro i termini dagli organismi di certificazione sono almeno equivalenti a quelli effettuati per conto dell’organismo pagatore.

Come nel caso 10/IT/465, l’organo di conciliazione propone che, nell’adottare una decisione in merito alla rettifica finanziaria, i servizi alla Commissione valutino se i controlli eseguiti da organismi di controllo biologico possano essere considerati un fattore che limita il rischio per il Fondo.

L’organo invita le parti ad esaminare un’ultima volta tali dati per quantificare insieme la perdita per il Fondo che i ritardi nell’esecuzione dei controlli avrebbero potuto occasionare.

17.11.3.Posizione finale della Commissione


Nel corso della procedura le autorità italiane hanno ribadito i loro argomenti e fornito informazioni aggiuntive.

      Per quanto riguarda i controlli incrociati con le banche dati degli animali (il registro del bestiame e il registro dei produttori di bestiame), da eseguire per verificare la presenza degli animali nelle aziende e per valutare il rispetto della densità massima di bestiame come criterio delle buone pratiche agricole, le autorità italiane hanno sottolineato di aver eseguito controlli retroattivi con le banche dati per tutte le domande di pagamento indicando anche che, in seguito a tali controlli, sono stati avviati procedimenti di recupero. In particolare, sono state sottoposte a controllo amministrativo 4889 aziende: in 183 casi sono stati riscontrati pagamenti errati per i quali le autorità italiane hanno avviato il procedimento di recupero. Questo intervento retroattivo può essere considerato come un fattore di limitazione del rischio che permette di ridurre la rettifica dal 5% al 2%, come proposto dall’organo di conciliazione.

Per quanto riguarda i ritardi nell’esecuzione dei controlli in loco per le misure agroambientali, l’organo di conciliazione osserva, nella sua relazione, che le autorità italiane non contestano, nel caso della regione Basilicata, i ritardi con cui i controlli in loco sono stati realizzati. Ciononostante, secondo le autorità italiane i controlli in loco ad opera degli organismi di controllo per la misura “agricoltura biologica” sono stati eseguiti entro i termini e hanno quindi avuto piena efficacia nella prevenzione di possibili violazioni da parte dei beneficiari.

La DG AGRI è d’accordo nel ritenere che si possa effettivamente operare una distinzione tra questa sottomisura agroambientale e le altre misure agroambientali, limitatamente all’effetto del ritardo nella realizzazione dei controlli in loco. Tenendo in considerazione il fatto che i beneficiari della misura “agricoltura biologica” sono sottoposti ogni anno ad un controllo in loco da parte degli organismi di controllo biologico e che la presente indagine non ha messo in luce lacune significative nella qualità e nella tempistica dei controlli eseguiti dagli organismi di ispezione sull’agricoltura biologica, appare plausibile che il rischio connesso all’esecuzione tardiva dei controlli in loco abbia un’incidenza minore sulla spesa dichiarata nell’ambito di questa sottomisura. Inoltre, l’esecuzione tardiva di controlli in loco non ha ripercussioni nemmeno nel caso di altre misure come il “ritiro dei seminativi”. Tenendo conto delle spiegazioni supplementari fornite, la DG AGRI accetta quindi di ridurre la rettifica, ma non è d’accordo che il rischio sia inesistente, poiché i controlli in loco del 5% eseguiti dagli ispettori dello Sviluppo rurale costituiscono una parte significativa delle procedure di controllo e la loro mancata esecuzione entro i termini ne mina l’efficienza ed ha pertanto ripercussioni negative sull’efficienza del regime di controllo nel suo insieme.



      Di conseguenza, sulla base delle considerazioni che precedono e dei dati statistici ricevuti dalle autorità italiane, la DG AGRI decide di applicare una rettifica del 5% al 44% dell’importo da rettificare, come previsto nella lettera di conciliazione, mentre al restante 56% (agricoltura biologica, ritiro dei seminativi dalla produzione...) la rettifica forfettaria da applicare può essere portata al 2%, rispetto al 5% precedentemente comunicato nella lettera di conciliazione.

      Va altresì ricordato che per lo stesso problema era stato proposto di abbassare il livello della rettifica finanziaria anche in un’altra indagine (2007/003/IT) per alcune sottomisure agroambientali, in considerazione del fatto che, per loro natura, i ritardi non potevano aver completamente compromesso l’efficacia dei controlli in loco.





In conclusione, la rettifica finanziaria da applicare per quanto riguarda le zone svantaggiate rimane invariata al 5%.

    Ammontare delle rettifiche:

Organismo pagatore/Regione

Voce di bilancio

Tipo di rettifica

Valuta

Importo netto della rettifica

Esercizio finanziario 2006 (FEAOG fino al 31.12.2006)

ARBEA

050401064040002

forfettaria 5%

Euro

-50 391,00

ARBEA

050401074051002

050401074051002

050401084050002

050401084050002




forfettaria 5%

forfettaria 2%

forfettaria 5%

forfettaria 2%



Euro

Euro


Euro

Euro


-194 012,00

-98 770,00

-431 911,00

-219 882,00



Esercizio finanziario 2007 (dal 1° gennaio al 15.10.2007)

ARBEA

05040501212201

forfettaria 5%

Euro

0

ARBEA

050401074051002

050401084050002




forfettaria 5%

forfettaria 5%



Euro

Euro


+696,50

+3 376.50



Esercizio finanziario 2008 (dal 16.10.2007 al 10.4.2008)

ARBEA

050405012112017

forfettaria 5%

Euro

-7 886,00

ARBEA

050405012142017

forfettaria 5%

Euro

-246 930,00

TOTALE BASILICATA

-1 245 709,00



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